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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34513/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva parzialmente riformato l'assoluzione del Tribunale per fatti di diffamazione a mezzo volantini: per la Sciortino anche responsabilità penale, per entrambi responsabilità civile. Hanno dedotto due motivi principali: (1) violazione degli artt. 192 e 603 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che la Corte d'appello non aveva assicurato una percezione diretta dei testi decisivi in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (si sarebbe limitata a chiedere conferme di deposizioni già rese); non erano stati poi esaminati testi indicati dalla difesa; (2) illogicità della decisione che aveva escluso l'esimente del diritto di critica: i ricorrenti sostenevano che la critica sindacale non richiede la verità fattuale delle valutazioni ma soltanto la correttezza delle espressioni, e che la persona offesa, in quanto rappresentante sindacale, poteva legittimamente essere oggetto di critiche anche pungenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha respinti come manifestamente infondati. Ha ritenuto che il ribaltamento operato dalla Corte d'appello non derivasse da un riesame contrastante delle sole deposizioni, ma da una diversa interpretazione delle norme sul diritto di critica applicata ai fatti accertati: il giudice di merito ha escluso la scriminante perché le critiche erano poggiate su fatti inesistenti o travisati. La Cassazione ha confermato il principio secondo cui, quando la critica attribuisce fatti determinati a soggetti specifici, il presupposto della verità del fatto è necessario; ha quindi rigettato l'argomento sulla presunta necessità di nuova audizione diretta dei testimoni. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, alla rifusione delle spese in favore della parte civile e al pagamento di una somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al riesame dei mezzi di prova in appello; la Corte osserva che qui il diverso esito deriva da diversa interpretazione della norma sulla scriminante del diritto di critica e non da mera rivalutazione delle stesse deposizioni

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Invocato insieme all'art. 192 sul diritto di difesa e sulla forma del giudizio di appello; la Cassazione ritiene non sussistente violazione perché il nuovo esito è frutto di diversa interpretazione giuridica e non di inidoneo esame probatorio

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per la presunta violazione del diritto a un equo processo (esame diretto dei testimoni e contraddittorio); la Corte ritiene che non si sia configurata una violazione, avendo l'appello motivato la diversa applicazione delle regole sul diritto di critica

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti soccombenti

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Richiamata per la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile per i ricorrenti rimasti soccombenti

Massime di principio

  • Se in appello il giudice cambia il risultato non sempre si tratta di un mero riesame contradittorio delle prove: può trattarsi di diversa interpretazione giuridica della scriminante (es. diritto di critica) applicata ai fatti inalterati.
  • Il diritto di critica non è un'immunità assoluta: quando la critica attribuisce fatti determinati e concreti a persone specifiche, l'operatività dell'esimente richiede che il fatto posto a fondamento della critica abbia un nucleo di verità; la verità del fatto è presupposto essenziale per la tutela contro la diffusione di fatti inesistenti.
  • La Corte di cassazione non annulla automaticamente le decisioni per assenza di nuova audizione dei testimoni in appello: occorre verificare se la decisione di appello poggi su una diversa interpretazione giuridica piuttosto che su un inidoneo esame probatorio.
  • In controversie su diffamazione a mezzo stampa o scritta, il bilanciamento tra libertà di critica e tutela della reputazione richiede attenzione particolare: la critica può avere toni più liberi se rivolta a figure pubbliche o sindacali, ma non può fondarsi su attribuzioni di fatti inesistenti o manipolati.
  • Nel formulare la difesa in simili casi è utile documentare la veridicità dei fatti asseriti o, in mancanza, limitare le espressioni a valutazioni di merito non riconducibili all'attribuzione di fatti concreti e facilmente verificabili.

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