Cassazione Penale, Sentenza n. 1280/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare ritenuto corpo del reato (provenienza furtiva, reato di ricettazione). L'unico motivo dedotto era la doglianza sulla apparente genericità della motivazione del provvedimento impugnato, in particolare sulla mancata adeguata esposizione delle esigenze cautelari (si denunciavano formule di stile e motivazione generica).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non contestasse il fumus commissi delicti (era stato trovato in possesso del bene di provenienza furtiva) e quindi non avesse un interesse concreto alla proposizione del ricorso, posto che l'unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione del bene è la vittima del furto e non l'indagato. Per tali ragioni è stata disposta l'inammissibilità e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Decisione emessa il 18/10/2022.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha valutato i profili di colpa emersi dal ricorso e quantificato equitativamente la somma in euro 3.000,00.
Massime di principio
- Se chi impugna non contesta il fumus commissi delicti relativo al possesso di un bene provento di reato, può mancare l'interesse concreto a impugnare provvedimenti cautelari o di sequestro quando l'unico rimedio utile (restituzione del bene) spetta alla vittima del reato.
- La sussistenza dell'interesse ad agire è requisito di ammissibilità del ricorso: se l'impugnazione non può produrre un risultato utile per il ricorrente (es. ottenere la restituzione del bene), il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Le censure sulla motivazione devono essere concrete e dimostrare in che cosa la motivazione sia insufficiente o formale: generiche affermazioni di ‘formule di stile’ senza argomentazione concreta sono vulnerabili all'inammissibilità.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e comminare somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi occorre valutare il rischio di sanzioni economiche prima di proporre ricorso.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe: (a) contestare il fumus commissi delicti o dimostrare la titolarità/legittimo possesso del bene; (b) evidenziare l'esistenza di un interesse concreto e attuale alla proposizione del ricorso; (c) formulare censure puntuali e motivate sulla presunta insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato.
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