Cassazione Penale, Ordinanza n. 21684/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, aveva confermato la condanna di primo grado di un'imputata per il reato di cui agli artt. 482 e 477 c.p. Avverso tale decisione l'imputata proponeva ricorso per cassazione. Il testo non riporta analiticamente i singoli motivi, ma specifica che tutti e tre i motivi erano diretti, in sostanza, a ottenere un riesame del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza allegare specifici travisamenti della prova. La ricorrente invocava inoltre vizi processuali, ma la Corte osserva che tali censure non possono superare i limiti dell'ammissibilità delle doglianze sulla motivazione in assenza di una espressa sanzione processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente dirette a sollecitare un sindacato di merito sulle valutazioni della Corte territoriale, senza evidenziare specifici travisamenti probatori, e che la motivazione della sentenza impugnata non presentasse carenze o illogicità macroscopiche né errori di applicazione della legge penale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 482-477 c.p.
Norme incriminatrici poste a fondamento della condanna confermata in appello; il testo non specifica ulteriormente il contenuto della fattispecie contestata.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Richiamata per il principio secondo cui non è consentito in cassazione un sindacato di merito della ricostruzione fattuale in assenza di specifici travisamenti della prova.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Richiamata insieme al precedente arresto per escludere la revisione del merito in sede di legittimità senza specifiche allegazioni di travisamento probatorio.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Richiamata per affermare che il vizio motivazionale è rilevante solo in presenza di carenze o illogicità macroscopiche.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027
Richiamata per il principio secondo cui i limiti di ammissibilità delle censure sulla motivazione non possono essere elusi qualificando la doglianza come violazione di norme processuali, se manca una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità o decadenza.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: le censure che mirano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili se non sorrette da specifiche deduzioni di travisamento della prova.
- Il vizio di motivazione è scrutinabile solo quando la sentenza impugnata presenti carenze argomentative o illogicità manifeste e macroscopiche; non basta una mera dissociazione valutativa del ricorrente rispetto al giudizio di merito.
- La deduzione di un vizio processuale non può essere utilizzata per aggirare i limiti dei motivi di ricorso sulla motivazione, quando la norma invocata non preveda espressamente una sanzione processuale tipica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Le regole sulla specificità e sull'ammissibilità dei motivi di ricorso impongono che la parte indichi in modo puntuale gli errori denunciati e non si limiti a contestazioni generiche o rivalutative.
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