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Sentenza

Sentenza del 09/10/2020 n. 21803 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia tributaria relativa a crediti IVA ceduti: la società ricorrente contestava la decisione della Commissione tributaria regionale di Milano che aveva dichiarato prescritta una parte del credito e aveva condannato l'Ufficio a corrispondere solo il residuo. Nel procedimento parallelo si chiedeva inoltre la revocazione di una sentenza di merito per fatti posteriori (decreti di estinzione di giudizi favorevoli alle cedenti determinanti il passaggio in giudicato). Le questioni principali riguardano (i) l'effetto dei decreti di estinzione emessi ex art.3, comma 2‑bis, lett. a) del D.L. n.40/2010 sui giudicati delle controversie sulle stesse posizioni IVA, (ii) la portata del giudicato esterno nei confronti del cessionario del credito (art.2909 c.c.), (iii) la possibilità di utilizzare sentenze passate in giudicato sopravvenute nel giudizio di cassazione e (iv) la non ammissibilità della revocazione per carenza dei presupposti (art.395 c.p.c., in particolare nn.3,4,5) laddove la mancata produzione documentale non sia per causa di forza maggiore o il documento non sia davvero decisivo e preesistente.

La decisione

La Corte ha riunito i procedimenti. Ha respinto il ricorso per cassazione n. RG 26727/2015 relativo alla richiesta di revocazione (motivazione: i presupposti di revocazione ex art.395 c.p.c. non ricorrono: i decreti di estinzione e il conseguente passaggio in giudicato sono sopravvenuti rispetto alla sentenza impugnata e la ricorrente non ha dimostrato ignoranza scusabile né la decisività dei documenti). Quanto al ricorso n. RG 24975/2013 avverso la sentenza n.28/32/13 della CTR di Milano, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: le sentenze favorevoli alle cedenti, poi estinte con i decreti (27/03/2013 e 07/10/2013) ai sensi del D.L. n.40/2010 (art.3, comma 2‑bis, lett. a)), sono divenute giudicato e si estendono al cessionario ex art.2909 c.c.; il credito della ricorrente va dunque integralmente riconosciuto e la sentenza di merito è cassata; decidendo nel merito ex art.384 c.p.c., la Corte accoglie integralmente l'originario ricorso della contribuente e riconosce il rimborso di Euro 1.658.319,35. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Codice civile, articolo 2909

    "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa"

    Il giudicato formatosi in favore delle cedenti si estende al cessionario del credito: l'accertamento giudiziale sulla sussistenza del credito IVA fa stato anche tra cessionario e Amministrazione finanziaria.

  • Codice di procedura civile, articolo 395 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5

    I presupposti di revocazione sono interpretati restrittivamente: il documento decisivo deve essere preesistente, non prodotto per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario (n.3); non è ammissibile la revocazione per circostanze già oggetto di controversia nel giudizio (n.4); l'art.395 n.5 non operava perché il passaggio in giudicato era sopravvenuto rispetto alla sentenza per la quale si chiedeva la revocazione.

  • Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, articolo 3, comma 2‑bis, lettera a)

    La norma ha previsto l'estinzione di specifiche controversie pendenti che, se configurata, comporta il passaggio in giudicato delle decisioni favorevoli alle parti private; tale estinzione è stata applicata ai giudizi delle cedenti determinando il consolidamento del giudicato.

  • Legge 22 maggio 2010, n. 73 (conversione D.L. n.40/2010)

    Conferma ed entrare in vigore della disposizione estintiva richiamata; la ricorrente aveva sostenuto un retroattivo effetto dal giorno di entrata in vigore, ma la Corte ha ritenuto che l'effetto estintivo si perfeziona con la declaratoria di estinzione.

  • Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, articolo 29, comma 16‑decies (conv. L.24/02/2012, n.14)

    "per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione, ... la mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia ed il conseguente passaggio in giudicato della predetta decisione"

    Norma di interpretazione autentica che chiarisce che il passaggio in giudicato è conseguenza della declaratoria di estinzione e che tale declaratoria rende noto alle parti l'evento estintivo.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 38‑bis

    Norma richiamata nella materia IVA e nelle questioni relative alla prova e all'accertamento dei crediti d'imposta; utilizzata nella rappresentazione delle questioni sostanziali sul credito IVA oggetto del contenzioso.

  • Codice civile, articoli 2944, 2945, 2946 e 2697

    Norme richiamate con riferimento alla prescrizione e all'onere della prova sulla interruzione della prescrizione e sulla prova dei fatti interruttivi/riconoscitivi; la Corte ha valutato la correttezza dell'indagine sul punto e la portata del giudicato esterno.

  • Cassazione, Sez. U, 16/06/2006, n. 13916 (giurisprudenza citata)

    Principio secondo cui il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche se si è formato dopo la sentenza impugnata e può essere valutato in cassazione, con conseguente obbligo del giudice di verificare l'esistenza del giudicato anche d'ufficio.

Massime di principio

  • Il giudicato favorevole alle cedenti su posizioni fiscali identiche si estende al cessionario del credito per effetto dell'art.2909 c.c.: il cessionario può far valere il giudicato formatosi a favore del cedente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
  • L'effetto estintivo previsto dal D.L. n.40/2010 (art.3, comma 2‑bis) produce il passaggio in giudicato attraverso la declaratoria di estinzione; la Corte verifica la formazione del giudicato anche se sopravvenuta rispetto alla sentenza impugnata.
  • In cassazione è ammissibile produrre e far valere sentenze divenute definitive dopo la decisione impugnata: il giudice di legittimità deve accertarne d'ufficio l'esistenza e può decidere la causa nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
  • Il rimedio della revocazione (art.395 c.p.c.) è strettamente circoscritto: il documento decisivo deve essere preesistente alla decisione impugnata e la sua mancata produzione deve derivare da causa di forza maggiore o da fatto dell'avversario; l'ignoranza facilmente evitabile o la mancanza di diligenza nella ricerca escludono la scusabilità.
  • Non costituiscono motivo di revocazione i fatti o documenti che erano oggetto di controversia e valutazione nel merito del giudizio originario (art.395, n.4): la revocazione non è strumento per riesaminare punti già discussi.
  • In caso di credito IVA ceduto, il cessionario ha l'onere di verificare la litigiosità del credito (anche con semplici interrogazioni all'Amministrazione): la mancata diligente verifica può impedire il riconoscimento della scusabilità dell'ignoranza circa l'esistenza di documenti o di atti determinanti.

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