Sentenza n. 13295/2026 - Roma, Sezione 4
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione alle misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, ha domandato l'ammissione al circuito nazionale di accoglienza al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale. Le amministrazioni intimate sono rimaste inerti, omettendo di adottare un provvedimento espresso nel termine di legge. È stata dedotta l'illegittimità del silenzio per violazione degli obblighi di accoglienza derivanti dal d.lgs. n. 142/2015 e dalla direttiva 2013/33/UE, nonché del generale obbligo di conclusione del procedimento previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 e dei principi di legalità e buon andamento. L'amministrazione aveva prospettato ragioni organizzative, la temporanea indisponibilità di posti, l'inserimento in lista d'attesa e l'assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato illegittimo il silenzio dell'amministrazione. Ha ritenuto che, a fronte di un'istanza ritualmente presentata da un richiedente protezione internazionale, l'amministrazione competente debba verificare i requisiti di legge e adottare un provvedimento espresso sull'accoglienza. L'obbligo di assicurare le misure di accoglienza ha carattere immediato e non può essere compresso per carenze organizzative o indisponibilità temporanea di posti. L'inserimento in una lista d'attesa è un atto interlocutorio inidoneo a soddisfare l'obbligo di legge; le esigenze organizzative possono incidere soltanto sulle modalità dell'accoglienza, non sulla sua attivazione. L'assenza di condizioni di particolare vulnerabilità non impedisce l'accesso alle misure ordinarie, rilevando esclusivamente per le specifiche misure destinate alle persone vulnerabili previste dall'art. 17 d.lgs. n. 142/2015. L'amministrazione è stata condannata a pronunciarsi con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, da attivare su istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Disciplina gli obblighi dell'amministrazione in materia di predisposizione ed erogazione delle misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
direttiva 2013/33/UE
Fondamento dell'obbligo di assicurare misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale, avente carattere immediato.
art. 2, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 17 d.lgs. n. 142/2015
Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
La verifica di particolari condizioni di vulnerabilità è necessaria per l'accesso alle specifiche misure destinate alle persone vulnerabili, non costituisce invece presupposto generale per l'accesso alle ordinarie misure di accoglienza.
art. 97 Costituzione
Il principio di buon andamento è richiamato quale parametro contrario all'inerzia amministrativa.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- L'amministrazione competente deve concludere con un provvedimento espresso, entro il termine previsto dall'art. 2 l. n. 241/1990, il procedimento avviato dall'istanza di un richiedente protezione internazionale volta all'accesso alle misure di accoglienza.
- L'obbligo di assicurare l'accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere escluso o differito per mere ragioni organizzative, inclusa l'indisponibilità temporanea di posti nelle strutture ordinarie.
- L'inserimento del richiedente in una lista d'attesa non costituisce adempimento dell'obbligo di provvedere né sostituisce il provvedimento espresso sull'istanza di accoglienza.
- Le esigenze organizzative dell'amministrazione possono incidere sulle modalità concrete di erogazione dell'accoglienza, ma non possono giustificarne la mancata attivazione.
- La particolare vulnerabilità prevista dall'art. 17 d.lgs. n. 142/2015 è presupposto per l'accesso alle specifiche misure riservate alle persone portatrici di esigenze particolari, non per l'accesso generale alle misure ordinarie di accoglienza.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, subordinandone l'intervento all'istanza dell'interessato dopo la scadenza del termine.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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