Sentenza del 27/07/2016 n. 15616 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per imposte indirette, IVA e imposte dirette, contestando operazioni societarie ritenute elusive. Secondo l'Amministrazione, E. S.p.A., sfruttando il controllo sulla società P., aveva realizzato una gestione sostanzialmente unitaria idonea a utilizzare le perdite della controllata e a conseguire vantaggi fiscali. La CTR aveva annullato l'accertamento ritenendo violati sia l'obbligo di valutare le osservazioni del contribuente previsto dallo Statuto del contribuente, sia gli obblighi di contraddittorio e motivazione specifica previsti dall'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che l'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 garantisce il contraddittorio e la possibilità per il contribuente di presentare osservazioni, ma non impone, a pena di nullità, una specifica confutazione o menzione di ogni argomento nell'avviso di accertamento. Pertanto, non era corretta la nullità dell'accertamento per gli aspetti diversi dall'elusione disciplinata dall'art. 37-bis. Ha invece confermato che, per gli accertamenti antielusivi, l'art. 37-bis impone un contraddittorio effettivo e una motivazione specifica sulle giustificazioni del contribuente, a pena di nullità. La formula generica "valutate le osservazioni e i chiarimenti forniti dalla parte" è stata ritenuta una clausola di stile insufficiente. La sentenza è stata quindi cassata parzialmente con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per stabilire quali parti dell'accertamento dovessero essere confermate.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Introduce un obbligo di cooperazione e contraddittorio, consentendo al contribuente di conoscere le operazioni e di comunicare osservazioni.
La norma non impone uno specifico obbligo di motivazione sulle osservazioni del contribuente e la loro mancata menzione non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento, salvo una concreta lesione di diritti o garanzie fondamentali.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, commi 4 e 5
L'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente.
In materia di condotte elusive, il contraddittorio è obbligatorio e l'Amministrazione deve esaminare e confutare specificamente le giustificazioni del contribuente. Una motivazione meramente generica o standardizzata non è sufficiente e determina la nullità dell'accertamento.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Ha costituito il riferimento processuale per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme richiamate.
Massime di principio
- La presentazione di osservazioni dopo un processo verbale di constatazione non obbliga sempre l'Amministrazione a rispondere analiticamente a ogni argomento: l'assenza di una motivazione dettagliata non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento.
- Quando l'accertamento riguarda una fattispecie antielusiva soggetta a una disciplina speciale, il contraddittorio deve essere effettivo e l'avviso deve contenere una motivazione specifica sulle giustificazioni del contribuente.
- Le formule generiche come "valutate le osservazioni" o "considerati i chiarimenti" non sono sufficienti quando la legge richiede una motivazione specifica e il loro utilizzo può comportare la nullità dell'atto.
- La nullità dell'accertamento deve essere valutata distintamente per ciascun rilievo: l'eventuale vizio relativo alla parte antielusiva non determina necessariamente l'invalidità dell'intero avviso.
- In presenza di una sentenza che ha annullato integralmente l'accertamento per ragioni eccessivamente ampie, la cassazione può disporre un rinvio al giudice di merito affinché distingua le parti valide da quelle effettivamente viziate.
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