Cassazione Civile, Ordinanza n. 31948/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010 con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP, l'autoconsumo esterno di un immobile ancora in costruzione, transitato in contabilità, in occasione della cessazione dell'attività di un'impresa individuale di costruzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti ai giudici tributari, deducendo in particolare la nullità dell'avviso per difetto di valida sottoscrizione, perché firmato da un funzionario che, secondo lui, non aveva potere di sottoscrivere atti di quell'importo. Inoltre contestava la qualificazione del bene come bene relativo all'impresa e non come bene merce, sostenendo che, essendo il fabbricato allo stato grezzo e l'impresa in contabilità semplificata, non vi fosse obbligo di autofatturazione né di assoggettamento a IVA; deduceva anche l'erroneità del criterio di valorizzazione del bene, ritenendo dovesse applicarsi il valore normale e non il valore venale indicato dall'Ufficio sulla base di una perizia da lui stesso prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che dalla delega di firma risultava la legittimazione del Capo Area a sottoscrivere l'avviso, poiché il limite previsto era parametrato all'ammontare dell'imposta accertata e non al maggior reddito recuperato, e nel caso concreto l'imposta era entro la soglia. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che alla cessazione dell'impresa individuale i beni aziendali non liquidati escono dal regime fiscale d'impresa e, se destinati alla sfera personale o ad altre finalità estranee, integrano una cessione di beni imponibile ai fini IVA e rilevante anche ai fini delle imposte sui redditi. Ha escluso che la natura di immobile in costruzione o allo stato grezzo impedisse l'imponibilità o l'autofatturazione, e ha negato l'applicabilità dell'esenzione IVA invocata, trattandosi di bene costruito dall'impresa cedente. Quanto al valore del bene, ha ritenuto che la CTR avesse fondato la decisione sulla sostanziale accettazione, da parte del contribuente, della perizia giurata da lui prodotta, e che tale ratio non fosse stata efficacemente censurata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 600/1973
L'avviso di accertamento è nullo se sottoscritto da soggetto privo del potere di firma o che eccede i limiti della delega; nel caso concreto la firma era però legittima perché il funzionario rientrava nella soglia di competenza prevista dalla delega.
art. 56 d.P.R. 633/1972
Richiama la disciplina sulla validità della sottoscrizione degli atti IVA in coerenza con le regole dell'art. 42 d.P.R. 600/1973.
art. 65 TUIR
Individua i beni relativi all'impresa individuale; la Corte afferma che, alla cessazione dell'attività, i beni aziendali non liquidati escono dal regime fiscale d'impresa e possono integrare autoconsumo o destinazione a finalità estranee.
art. 85 TUIR
I beni merce sono quelli la cui vendita genera ricavi; gli immobili destinati alla compravendita rientrano in tale categoria.
art. 86 TUIR
La destinazione dei beni al consumo personale o familiare o ad altre finalità estranee alla cessazione dell'impresa può far emergere plusvalenze o ricavi imponibili a seconda della tipologia del bene.
art. 182 TUIR
La destinazione ad autoconsumo o a finalità estranee determina l'ultimo momento di produzione di imponibile di impresa e va dichiarata secondo tale norma.
art. 2, comma 2, n. 5) d.P.R. 633/1972
La destinazione di beni all'uso o consumo personale o familiare o ad altre finalità estranee, anche per cessazione dell'attività, è assimilata a cessione di beni e quindi è imponibile IVA.
art. 4 d.P.R. 633/1972
La rilevanza tributaria dell'impresa si collega all'esercizio concreto e abituale dell'attività commerciale, non all'apparato organizzativo in sé.
art. 10, commi 8-bis e 8-ter d.P.R. 633/1972
L'esenzione IVA invocata non è applicabile alle cessioni effettuate da imprese costruttrici dei fabbricati.
art. 54 d.P.R. 633/1972
Richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente, senza che la Corte ravvisi fondatezza della doglianza.
artt. 9, 57 e 85 TUIR
Richiamati dal ricorrente per contestare la qualificazione del bene e il regime impositivo; la Corte respinge la censura confermando l'inquadramento del bene e la tassazione dell'autoconsumo.
d.lgs. 446/1997
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione all'IRAP, ma la censura viene respinta insieme alle altre.
Massime di principio
- Nell'avviso di accertamento la validità della sottoscrizione va valutata verificando se il funzionario firmatario rientri nei limiti oggettivi della delega conferita dall'ufficio; il parametro di competenza può essere riferito all'imposta accertata e non al solo maggior reddito recuperato.
- Per le imprese individuali, alla cessazione dell'attività i beni aziendali non liquidati fuoriescono dal regime fiscale d'impresa e, se non venduti, si considerano destinati alla sfera personale o ad altre finalità estranee, con rilevanza imponibile ai fini IVA e delle imposte sui redditi.
- La destinazione ad autoconsumo o a finalità estranee di un bene d'impresa non richiede la sua materiale idoneità a un uso immediato o il suo stato di ultimazione; è sufficiente il cambio di destinazione conseguente alla cessazione dell'attività.
- L'immobile costruito dall'impresa cedente non beneficia dell'esenzione IVA invocabile per altre cessioni di fabbricati, poiché la disciplina esclude le operazioni effettuate dalle imprese costruttrici.
- Quando il contribuente produce una perizia giurata sul valore del bene, il giudice può valorizzarla come elemento di sostanziale accettazione del valore stimato; per contestare tale esito occorre censurare specificamente la ratio della decisione e non limitarsi a una diversa astratta opzione valutativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31847/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31856/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31857/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31858/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31859/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31861/2024 del 11/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →