Cassazione Penale, Sentenza n. 37908/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato, per precedente giudicato parziale, la sentenza del GIP del 16/02/2023 (irrevocabile 19/09/2023) di condanna per usura a carico di Capriolo (3 anni, 4 mesi e euro 10.000). Il GIP aveva ritenuto che sussistesse una precedente condanna irrevocabile della Corte d'appello di Napoli (11/06/2021, irrevocabile 05/10/2022) per lo stesso fatto di usura con pena più lieve (1 anno, 6 mesi ed euro 300) e, applicando l'art. 669 c.p.p., aveva revocato la sentenza più grave e disposto l'esecuzione di quella meno grave. Capriolo ha dedotto violazione degli artt. 649 e 669 c.p.p., sostenendo che ai fini della scelta della sentenza da revocare si debba guardare alla pena complessiva (anche considerata l'altra condanna per estorsione) e ha censurato la qualificazione come "abuso" della condotta difensiva senza elementi.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 669 c.p.p., quando vi sono più sentenze irrevocabili per la stessa persona e lo stesso fatto il giudice dell'esecuzione deve revocare la decisione che ha inflitto la condanna più grave limitatamente al medesimo fatto storico e disporre l'esecuzione della sentenza meno grave. Nel caso concreto la revoca doveva riguardare esclusivamente il reato di usura (giudicato due volte): la sentenza del GIP (3 anni e 4 mesi) è più grave rispetto alla sentenza della Corte d'appello (1 anno e 6 mesi) e pertanto è corretta la revoca della prima e l'esecuzione della seconda. La Corte ha chiarito che non si tiene conto della pena complessiva derivante da altri reati (es. estorsione) trattati nella sentenza della Corte d'appello, posto che l'art. 669, comma 6, prevede la revoca parziale limitata alla porzione di pena riferibile al medesimo fatto. Le osservazioni del Tribunale circa un presunto "abuso" difensivo sono ritenute non decisive e non inficiano il corretto esito. Il ricorrente è stato condannato alle spese (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 669 cod. proc. pen.
Regola la revoca della sentenza più grave quando esistono più sentenze irrevocabili per lo stesso fatto e consente la revoca parziale limitatamente alla porzione di pena riferita al medesimo fatto; va applicato al "fatto storico" identico, non alla pena complessiva comprensiva di altri reati.
art. 649 cod. proc. pen.
Espressione del principio del ne bis in idem (divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto): integra il quadro normativo cui fa riferimento l'art. 669 per porre rimedio a pluralità di decisioni.
art. 81 cod. pen.
Principio per l'aumento della pena quando più reati concorrenti sono valutati insieme; citato per spiegare l'applicazione di un aumento sulla sentenza più grave (nel processo di merito), ma non rileva ai fini della determinazione della revoca ai sensi dell'art. 669 quando la revoca riguarda solo il fatto identico.
art. 28 e ss. cod. proc. pen.
Norme sui conflitti positivi di competenza richiamate per spiegare che gli istituti processuali (compreso l'art. 669) sono strumenti per evitare pluralità di decisioni sullo stesso fatto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese in Cassazione: applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Quando più sentenze irrevocabili colpiscono la stessa persona per lo stesso fatto storico, il giudice dell'esecuzione deve revocare la sentenza che ha inflitto la condanna più grave e disporre l'esecuzione della meno grave secondo art. 669 c.p.p.; non è una scelta discrezionale.
- Occorre valutare l'identità del "fatto storico" e non la pena complessiva risultante da una pluralità di reati: se una sentenza contiene anche condanne per altri reati, questi non influiscono sulla scelta della decisione da revocare per il fatto duplicato.
- L'art. 669, comma 6, consente la revoca parziale del giudicato, ossia la cancellazione della porzione di pena riferibile al medesimo fatto, lasciando ferme le parti della sentenza relative a reati diversi.
- Le censure sul comportamento difensivo (es. omesso richiamo di una precedente irrevocabilità) non sostituiscono i criteri normativi di revoca; l'accertamento di un "abuso" richiede elementi che provino mala fede o condotte che travalicano la normale strategia processuale.
- Il principio del ne bis in idem è centrale: strumenti processuali (art. 649, art. 669, norme sui conflitti di competenza) servono a porre rimedio alla duplicazione di decisioni sullo stesso fatto.
- In Cassazione il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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