Cassazione Civile, Ordinanza n. 30216/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa da un agente della riscossione, limitatamente alle cartelle di pagamento devolute alla giurisdizione tributaria. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 3-bis della L. n. 53/1994 e dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che la notifica del ricorso/appello a mezzo PEC dovesse essere considerata solo irrituale e non inesistente; 2) violazione degli artt. 18, 21 e 22 del D.Lgs. n. 546/1992, assumendo che la CTR avesse erroneamente rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione, fuori dai casi tassativi previsti dal processo tributario.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che, nel processo tributario, la notificazione dell'atto di appello a mezzo PEC anteriormente all'entrata in vigore delle norme tecniche sul processo tributario telematico nella regione Abruzzo era giuridicamente inesistente, perché effettuata in un momento in cui tale modalità non era ancora contemplata dall'ordinamento; perciò non era sanabile neppure per costituzione della controparte. Ha inoltre ritenuto corretta la rilevazione d'ufficio dell'inammissibilità dell'appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3-bis L. n. 53/1994
La notificazione via PEC è valutata alla luce della disciplina speciale applicabile; prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche del processo tributario telematico non era utilizzabile nel processo tributario secondo l'ordinamento vigente ratione temporis.
art. 156 c.p.c.
La nullità/irregolarità della notificazione non ricorre quando l'atto sia giuridicamente inesistente per mancanza del potere di compierlo nel sistema vigente al momento della notificazione.
artt. 18, 21 e 22 D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario le cause di inammissibilità dell'impugnazione possono essere rilevate d'ufficio nei limiti del sistema processuale speciale.
art. 1 L. n. 53/1994
Richiamato in relazione alla disciplina delle notifiche a mezzo PEC e alla sua evoluzione normativa.
d.m. 4 agosto 2015
Le norme tecniche del processo tributario telematico hanno segnato l'effettiva operatività della notifica telematica, qui ritenuta non ancora vigente alla data dell'atto.
art. 3 comma 3 d.m. n. 163/2016
Emanato quale base regolamentare del processo tributario telematico.
art. 16 d.m. 4 agosto 2015
Indica l'entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione Abruzzo dal 15 ottobre 2016.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 46 comma 1, lett. a), n. 2, d.l. n. 90/2014
Modifica richiamata per la disciplina delle notifiche telematiche nel quadro della L. n. 53/1994.
L. n. 114/2014
Richiamata come fonte di conversione/modifica della disciplina delle notifiche telematiche.
d.P.R. n. 115/2002
Base normativa del contributo unificato e del relativo aggravio in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione dell'atto di impugnazione eseguita a mezzo PEC prima dell'entrata in vigore della disciplina tecnica che rendeva operativo il processo telematico è giuridicamente inesistente, non semplicemente nulla o irrituale.
- L'inesistenza della notificazione, quando dipende dalla mancanza nell'ordinamento della possibilità giuridica di compiere l'atto con quel mezzo, non è sanabile per raggiungimento dello scopo o per costituzione della parte destinataria.
- Nel processo tributario le cause di inammissibilità dell'impugnazione possono essere rilevate anche d'ufficio dal giudice, in coerenza con la disciplina speciale del rito.
- La disciplina del processo tributario telematico, per quanto collegata a regole del processo civile, è governata dal principio di specialità e non può essere applicata retroattivamente a notifiche compiute prima della sua operatività.
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