Cassazione Penale, Sentenza n. 33692/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal G.I.P. in relazione a: A) bancarotta fraudolenta patrimoniale (sequestro di beni oggetto di cessione tra La Carta s.r.l. e iTissue s.r.l.); B) autoriciclaggio (sequestro della somma di euro 976.000, in via diretta o equivalente). La difesa ha dedotto violazione di legge (artt. 216, comma 1, n.1 e 223 legge fall., artt. 240, 648-ter.1, 648-quater cod. pen.) e nullità per motivazione apparente (art. 125, comma 3 cod. proc. pen.), contestando in particolare: la determinazione errata e non motivata del profitto derivante dalla cessione (quantificazione del profitto e valore dei beni), la mancata considerazione delle argomentazioni e delle consulenze difensive (che avrebbero attribuito valore negativo all'azienda ceduta per l'onere dei debiti), la sproporzione del sequestro rispetto al presunto profitto e l'erronea esclusione dell'incidenza di un sequestro conservativo civile già disposto nel procedimento di curatela.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte: ha respinto la maggior parte delle censure (ritenute infondate, ivi compresa la parte sul fumus dei reati e sul periculum), ma ha ritenuto apparente la motivazione con riferimento alla determinazione dell'oggetto e del quantum del sequestro. In particolare, il giudice di merito non ha adeguatamente spiegato come abbia determinato la somma sequestrabile (non chiarendo a quali versamenti si riferisse e senza sufficiente valutazione degli elaborati tecnici difensivi) e ha formulato affermazioni generiche sull'ambito del sequestro. Conseguentemente la censura è accolta limitatamente a quella specifica dimensione motivazionale; le altre censure sono rigettate.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; qui richiamata quale titolo del riesame che ha portato alla conferma del sequestro
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
limita il ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari reali alle sole violazioni di legge, con esclusione del sindacato esteso della motivazione salvo i casi di motivazione inesistente o apparente
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
prevede la nullità quando manca motivazione idonea; invocato per denunciare motivazione apparente del provvedimento cautelare
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
richiami alle norme che regolano i motivi di cassazione collegati alla motivazione (c) e al travisamento della prova o vizio di motivazione (e); qui utilizzate per delimitare i profili di sindacato consentiti in Cassazione
art. 216, comma 1, n.1 legge fallimentare
norma richiamata nella contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale quale reato presupposto
art. 223 legge fallimentare
norma rilevante per la configurazione di operazioni distrattive e per la valutazione del profitto della bancarotta
art. 240 cod. pen.
disciplina la confisca per equivalente e la nozione di profitto del reato, tema centrale nella discussione sul quantum del sequestro
art. 648-ter.1 e art. 648-quater cod. pen.
norme sul riciclaggio e autoriciclaggio richiamate nell'ambito delle accuse e sulla cui base è stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca
art. 671 cod. proc. civ.
richiamato in relazione alla natura del sequestro conservativo civile (provvedimento provvisorio per preservare la garanzia del credito)
art. 669-decies e art. 684 cod. proc. civ.
richiamate come disposizioni che consentono revoca o limiti al sequestro conservativo civile, cui la Corte ha fatto riferimento per spiegare l'irrilevanza automatica di tale cautela civile rispetto al sequestro penale
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge; i vizi di motivazione sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è inesistente o apparente (vizio radicale).
- Per la determinazione del valore delle cose sequestrate e del cosiddetto profitto del reato il giudice deve fornire una motivazione specifica e confrontarsi esplicitamente con le consulenze e le allegazioni difensive; l'assenza di tali specificazioni può determinare l'annullamento parziale del provvedimento.
- La proporzionalità del sequestro rispetto al profitto contestato richiede che il giudice individui con chiarezza l'ammontare sequestrabile e motivi i collegamenti tra somme versate, prezzo di cessione e valore delle res; affermazioni generiche sul 'valore non prevedibile' non sono sufficienti.
- La sussistenza del periculum per misure reali può essere fondata su elementi concreti quali l'uso di più società per sottrarsi ai creditori, modalità anomale di pagamento, tempistiche sospette e trasferimenti di beni; tali elementi devono però essere adeguatamente illustrati nel provvedimento.
- Un provvedimento conservativo civile non è automaticamente ostativo al sequestro penale finalizzato alla confisca: la presenza di una cautela civile va valutata nel suo effettivo impatto, ma non preclude di per sé l'adozione della misura penale.
- Nelle impugnazioni è strategico concentrare la censura su carenze formali e sostanziali chiaramente identificabili (mancata quantificazione, omissione di valutazione di perizie difensive, affermazioni apodittiche) perché tali vizi sono quelli che la Cassazione può qualificare come motivazione apparente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33479/2024 del 04/09/2024
- Sentenza penale · 4 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33480/2024 del 04/09/2024
- Sentenza penale · 4 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33482/2024 del 04/09/2024
- Sentenza penale · 4 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33500/2024 del 04/09/2024
- Sentenza penale · 4 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33575/2024 del 04/09/2024
- Sentenza penale · 4 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33577/2024 del 04/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →