Cassazione Civile, Ordinanza n. 34617/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale relativa agli anni d'imposta 2003 e 2004, l'amministrazione finanziaria contestava alla società la deduzione di costi relativi a operazioni ritenute fittizie, inserite in una più ampia frode carosello. La CTP aveva accolto i ricorsi della contribuente ritenendo sufficiente la documentazione prodotta per dimostrare l'effettività delle operazioni; la CTR, su appello dell'Agenzia, riformava la decisione e accoglieva la pretesa erariale, ritenendo che si trattasse di operazioni oggettivamente inesistenti e che non fosse stata provata la loro effettività. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione e falsa applicazione di norme di diritto, richiamando l'art. 8 d.l. n. 16/2012, assunto come pertinente all'indeducibilità di costi da reato previa azione penale; con il secondo lamentava omesso esame di un fatto decisivo. La censura, però, era costruita sul presupposto che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti, mentre la CTR aveva fondato la decisione sulla natura oggettivamente inesistente delle operazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che entrambi i motivi si confrontavano con una ratio decidendi diversa da quella effettiva della sentenza impugnata: la CTR aveva deciso sul presupposto dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, mentre la ricorrente aveva articolato le censure come se si trattasse di operazioni soggettivamente inesistenti e di disciplina dei costi da reato. Per tale difformità tra doglianza e motivazione della sentenza impugnata, il ricorso è stato ritenuto fuori centro e quindi inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e, altresì, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 8 d.l. n. 16/2012
indeducibilità di costi da reato purché sia stata esercitata la relativa azione penale
la norma è richiamata dalla ricorrente come pertinente ai costi da reato, ma la Corte ne esclude la rilevanza perché la sentenza impugnata si fonda invece sull'oggettiva inesistenza delle operazioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
obbligo di versare ... un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata come fonte della modifica che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il motivo attacca una questione diversa da quella posta a base della decisione, il ricorso è inammissibile perché fuori centro.
- Quando il giudice di merito accerta un determinato tipo di inesistenza delle operazioni contestate, le doglianze costruite su una diversa qualificazione giuridica o fattuale della medesima vicenda non sono idonee a scardinare la motivazione decisiva.
- Il richiamo a una disciplina normativa specifica è irrilevante se la fattispecie concreta, così come accertata dal giudice di merito, non rientra nell'ambito applicativo di quella disciplina.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente può essere condannata alle spese ed è tenuta, se dovuto, all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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