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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33210/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un cliente aveva agito contro un avvocato per ottenere il risarcimento dei danni da responsabilità professionale. Il professionista, riconoscendo sostanzialmente l'errore professionale, aveva chiamato in causa la compagnia assicurativa chiedendo di essere manlevato in caso di condanna. La società aveva contestato l'esistenza della copertura assicurativa, assumendo che la polizza riguardasse lo studio associato e non il singolo professionista, oltre a contestare il merito della domanda risarcitoria. Il Tribunale aveva rigettato la domanda del cliente; in appello, proposto dal professionista nei confronti della sola assicurazione, la Corte territoriale aveva confermato il rigetto e condannato l'appellante alle spese. Avverso tale decisione il professionista proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso la condanna alle spese, poiché la società intimata non aveva svolto attività difensiva in cassazione, e ha dato atto della insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, chiarendo che l'estinzione per rinuncia non è equiparabile al rigetto o all'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato solo per la rituale comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte afferma che l'estinzione del giudizio per rinuncia non integra i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro del contributo unificato originariamente dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato come norma che ha introdotto il testo del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità, senza decisione sul merito delle censure proposte.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione; pertanto non consente il raddoppio del contributo unificato previsto per tali ipotesi.
  • Se l'intimato non svolge attività difensiva in cassazione, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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