Cassazione Penale, Ordinanza n. 10211/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto non iscritto nell'albo speciale. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale chiedeva l'autorizzazione ad allontanarsi periodicamente dalla provincia di Lecce per ragioni lavorative, al fine di recarsi presso cantieri situati nelle province di L'Aquila e Pescara per svolgere l'attività di direttore di cantiere. Il magistrato di sorveglianza respingeva l'istanza. Contro tale decreto veniva proposto reclamo/ricorso per cassazione, sottoscritto da difensore non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. La Corte rileva che l'atto è inammissibile per difetto originario di sottoscrizione da parte di difensore abilitato, con conseguente impossibilità di valida instaurazione del giudizio di impugnazione.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
L'impugnazione è inammissibile quando è proposta da soggetto non legittimato o da difensore privo della necessaria abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione; la mancanza integra un vizio originario dell'atto.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.
art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017
Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p., che consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione al momento della proposizione dell'atto.
- La mancanza della necessaria abilitazione del difensore integra un vizio originario dell'impugnazione, che impedisce la valida instaurazione del giudizio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata de plano, senza formalità procedurali, quando il vizio è immediatamente rilevabile.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando ne ricorrano i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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