Cassazione Civile, Ordinanza n. 22316/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di godimento gratuito di un immobile adibito ad abitazione familiare. La proprietaria aveva chiesto la liberazione del bene e il risarcimento del danno per l'occupazione; la controparte aveva resistito e, in via riconvenzionale, aveva chiesto un indennizzo per migliorie e spese sostenute sull'immobile, oltre al risarcimento per la condotta asseritamente contraria a buona fede nella fase delle trattative. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio, ma aveva riconosciuto somme sia per l'occupazione sia per le migliorie, operando una compensazione tra i crediti. La Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione della comodante, aveva invece qualificato il rapporto come comodato precario ex art. 1810 c.c., aveva fatto decorrere l'indennità di occupazione dalla richiesta di restituzione del 26 agosto 2016 e aveva escluso l'indennizzabilità delle opere elettriche, idrauliche e murarie perché non necessarie e urgenti ai sensi dell'art. 1808 c.c. La ricorrente in cassazione ha dedotto: (1) violazione degli artt. 1809, 1810 e 1322 c.c., sostenendo che il rapporto non dovesse essere qualificato come comodato precario, ma come assetto negoziale atipico destinato all'abitazione familiare, con restituzione solo al sopravvenire di un bisogno del comodante; (2) violazione degli artt. 36 e 112 c.p.c., per omessa considerazione, ai fini della compensazione, delle spese elettriche di euro 980,00 che sarebbero state pacificamente riconosciute; (3) violazione del D.M. n. 55/2014 e dell'art. 132 c.p.c. sulla liquidazione delle spese, motivo rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la qualificazione del rapporto come comodato precario era già coperta da giudicato interno e non poteva essere rimessa in discussione in sede di legittimità; ha accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva omesso di considerare, nella determinazione dell'indennità di occupazione, le spese elettriche di euro 980,00 non contestate e richieste in compensazione; ha dichiarato assorbito il terzo motivo relativo alle spese di lite. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1810 c.c.
richiamato per qualificare il rapporto come comodato senza determinazione di durata, con restituzione esigibile a richiesta del comodante
art. 1809 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere la configurabilità di un comodato non precario e non liberamente revocabile
art. 1322 c.c.
richiamato per sostenere l'esistenza di un assetto negoziale atipico meritevole di tutela, idoneo a limitare la restituzione al sopravvenire di un bisogno del comodante
art. 1808 c.c.
applicato per escludere l'indennizzabilità di opere non necessarie e urgenti, qualificate come migliorie o manutenzione straordinaria
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame/pronuncia
art. 36 c.p.c.
richiamato nel motivo sul preteso omesso esame dell'eccezione di compensazione
art. 112 c.p.c.
richiamato per censurare l'omessa pronuncia sulle spese elettriche oggetto di compensazione
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato nel terzo motivo in tema di liquidazione delle spese di lite
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato nel terzo motivo per vizio di motivazione apparente o carente sulla liquidazione delle spese
art. 696 c.p.c.
richiamato per il procedimento di consulenza preventiva da cui la parte aveva tratto la quantificazione delle migliorie
Massime di principio
- La qualificazione giuridica del rapporto, se non devoluta con specifico motivo di appello, può formare giudicato interno e non essere rimessa in discussione per la prima volta in cassazione.
- Chi impugna deve confrontarsi con il devolutum effettivo del giudizio di merito: in cassazione non è consentito introdurre questioni estranee ai capi controversi o già coperti da giudicato interno.
- Se una voce di costo o di credito è pacificamente riconosciuta e viene specificamente richiesta in compensazione, il giudice di merito deve considerarla nella determinazione del saldo finale; l'omissione integra vizio censurabile per omessa pronuncia o mancata considerazione di un fatto/processo decisivo.
- Nella disciplina del comodato, le spese necessarie e urgenti possono rilevare ai fini dell'indennizzo; le migliorie o la manutenzione straordinaria, se non rientrano nei presupposti dell'art. 1808 c.c., non sono automaticamente rimborsabili.
- L'accoglimento di un motivo che incida sulla quantificazione del dovuto comporta la cassazione con rinvio per il riesame della liquidazione e, se necessario, anche delle spese di lite.
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