Cassazione Penale, Ordinanza n. 21316/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla motivazione della responsabilità era preclusa dalla rinuncia ai motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando la sua responsabilità per furto in abitazione e la condanna alla pena ritenuta di giustizia. Con l'unico motivo ha censurato la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale censura non era scrutinabile in sede di legittimità, perché il ricorrente aveva previamente rinunciato ai motivi di gravame attinenti alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; conseguentemente, per effetto devolutivo dell'impugnazione, il giudice dell'appello resta investito soltanto delle questioni non oggetto di rinuncia.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità penale limita l'oggetto devoluto al giudice di appello ai soli motivi non rinunciati; una censura su tali profili non è quindi deducibile in cassazione.
Massime di principio
- Quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello concernenti la responsabilità penale, il giudice dell'impugnazione è vincolato al perimetro residuo della devoluzione e non può esaminare questioni oggetto di rinuncia.
- La deduzione in cassazione di censure sulla motivazione del giudizio di responsabilità è inammissibile se tali questioni non sono più devolute al giudice di merito a seguito di rinuncia ex art. 599-bis c.p.p.
- La rinuncia ai motivi di gravame produce un effetto preclusivo che impedisce di recuperare in sede di legittimità le doglianze non coltivate in appello.
Come è indicizzato
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