Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37702/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP di Matera per i reati di detenzione illegale di sostanze stupefacenti (circa 15,31 kg di eroina e 5 kg di marijuana) e resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 274, comma 1 c.p.p. e motivazione illogica circa il pericolo di fuga e di reiterazione del reato, sostenendo l'assenza di concretezza del pericolo (reperimento dell'indagato presso la propria abitazione, radicamento sul territorio con moglie e due figli, assenza di precedenti specifici) e censurava altresì la proporzionalità e l'adeguatezza della misura ai sensi dell'art. 275 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Potenza abbia motivato adeguatamente la valutazione delle esigenze cautelari: la rilevante quantità di stupefacente (in prevalenza eroina) e la presenza di vani occultati su veicoli riconducibili al ricorrente indicano professionalità e un inserimento non occasionale in un contesto di criminalità organizzata; la prontezza con cui l'indagato si è sottratto al controllo di polizia e la presenza di procedimenti pendenti per lesioni aggravate e porto di armi denotano una personalità trasgressiva e violenta. Tali elementi, unitamente alla prossimità temporale dei fatti, giustificano il pericolo di reiterazione e la necessità della custodia in carcere; il ricorso in Cassazione non poteva essere utilizzato per un nuovo apprezzamento del merito dei fatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    comma 1; lett. c) introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47

    Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non richiede l'individuazione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti idonei a dimostrare l'effettività del rischio; la detenzione di ingenti quantitativi di stupefacente e modalità di occultamento possono integrare tale valutazione

  • art. 275 cod. proc. pen.

    La valutazione sull'adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare richiede un'analisi complessiva delle esigenze cautelari; i giudizi di merito sulla scelta della misura non sono sindacabili in Cassazione se non per vizi di diritto o manifesta illogicità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non sussistono ragioni di esonero, di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.

    Prevede adempimenti della cancelleria a seguito della decisione di inammissibilità

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    modifica art. 274 c.p.p. introducendo il requisito dell'attualità del pericolo

    Ha precisato il criterio prognostico dell'attualità del pericolo di reiterazione, richiedendo elementi concreti per la sua valutazione

Massime di principio

  • La detenzione di ingenti quantitativi di droga è elemento indicativo di inserimento stabile in circuiti criminali e, da sola o con altri elementi, può giustificare la custodia cautelare per il pericolo di reiterazione.
  • La presenza di vani o modi professionali di occultamento dello stupefacente e la condotta volta a sottrarsi ai controlli aggravano la valutazione del rischio e indicano professionalità criminale.
  • Precedenti o procedimenti per reati violenti o connessi (es. porto di armi, lesioni aggravate) rafforzano la valutazione negativa della personalità e della pericolosità sociale ai fini cautelari.
  • La tempestività tra i fatti e l'adozione della misura è rilevante: fatti recenti aumentano la probabilità di pericolo attuale e concreto di reiterazione.
  • In Cassazione contro misure cautelari personali non è consentito un nuovo esame del merito dei fatti; sono ammissibili le censure che denunciano violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione.
  • Il pericolo di reiterazione, se correttamente motivato, può da solo giustificare la misura custodiale, rendendo superfluo esaminare altri profili come il pericolo di fuga.
  • Per impugnare efficacemente una misura cautelare conviene concentrarsi su errori di diritto, vizi formali o manifesta contraddittorietà della motivazione piuttosto che su una diversa valutazione fattuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.