Cassazione Penale, Sentenza n. 18170/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha rigettato il riesame contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di Nola (05/01/2026) che aveva disposto gli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 648-bis c.p. I motivi principali del ricorso sono: (1) violazione degli artt. 178, 293 e 309 c.p.p. e vizio di motivazione per il mancato esame delle eccezioni difensive sulla presunta non leggibilità di nove DVD contenenti interrogatori e sulla mancata trascrizione dell'intercettazione ambientale n. 293; (2) travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per riciclaggio (discrepanze tra numeri di serie, colore dei pezzi, ipotesi di riverniciatura introdotta dal giudice, valutazione del contenuto dell'intercettazione come elemento soggettivo); (3) violazione degli artt. 274, 275, 292 c.p.p. e carenza di motivazione sulla concretezza e attualità delle esigenze cautelari e sull'idoneità di misure meno afflittive rispetto agli arresti domiciliari, con rilievo che i precedenti penali del ricorrente sono anteriori al 2006 e che l'annullamento della parte relativa al reato associativo avrebbe ridimensionato il quadro indiziario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato e privo di autosufficienza il rilievo sulla non leggibilità dei supporti digitali: il Tribunale, infatti, aveva verificato direttamente la piena accessibilità e leggibilità dei supporti e inoltre il ricorrente, nell'interrogatorio, si era avvalso della facoltà di non rispondere, cosicché la presunta mancata visibilità non avrebbe inciso sul provvedimento. La Corte ha ricordato la giurisprudenza secondo cui la mancata trasmissione di fonoregistrazioni non comporta nullità automatica e ha sottolineato l'onere della parte di allegare trascrizione integrale se contesta il contenuto. Sul punto relativo alla trascrizione dell'intercettazione n. 293 la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva accertato direttamente la presenza del contenuto negli atti (allegato n. 279) e la censura difensiva era meramente assertiva. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto aspecifiche e reiterative le doglianze sul merito: il Tribunale aveva svolto una valutazione complessiva, coerente e supportata dalle risultanze (tra cui la riconducibilità di almeno uno sportello al veicolo rubato Fiat 500X tg. FY717PZ) che giustificava i gravi indizi di riciclaggio, non emergendo travisamento della prova o manifesta illogicità. Sulla questione della portata soggettiva dell'intercettazione la Corte ha richiamato il principio che in cassazione è ammissibile una diversa interpretazione solo in presenza di travisamento della prova o manifesta illogicità decisiva, che non è stata dimostrata. Sul terzo motivo la Corte ha giudicato aspecifiche le censure sulla prognosi di pericolosità: il Tribunale aveva motivatamente valorizzato la personalità negativa del ricorrente, i precedenti e la loro portata ai fini della previsione di reiterazione, ritenendo gli arresti domiciliari adeguati. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Decisione emessa il 23/04/2026.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Il reato di riciclaggio è ritenuto integrato dall'attività di smontaggio e reimpiego di parti di autovetture provento di furto che ostacolano l'identificazione del bene originario; la condotta di stoccaggio e modifiche è stata valutata dai giudici come elemento oggettivo idoneo alla configurazione della fattispecie.
artt. 178, 293, 309 cod. proc. pen.
Norme relative all'accesso agli atti, alla verbalizzazione e alla visione/trascrizione di registrazioni; la Corte ha ritenuto che la mancata visibilità dei supporti non comporti automaticamente nullità e che il ricorrente deve allegare e trascrivere gli elementi che ritiene decisivi per consentire il controllo in cassazione.
artt. 274, 275, 292 cod. proc. pen.
Norme sul giudizio di applicazione delle misure cautelari (esigenze cautelari, criteri per la scelta della misura). La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale circa l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, basata sulla personalità negativa e sui precedenti del ricorrente, come giustificazione per gli arresti domiciliari.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di inammissibilità: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per contestare in cassazione valutazioni basate su atti che contengono intercettazioni o registrazioni informatiche è necessario allegare la trascrizione integrale o elementi specifici che dimostrino l'errore: la mera asserzione di non leggibilità dei supporti è insufficiente.
- La mancata trasmissione di fonoregistrazioni o di supporti digitali non comporta di per sé nullità del provvedimento; il giudice può verificare direttamente l'accessibilità e la rilevanza e la parte deve dimostrare in che cosa la mancata visione incida concretamente sul provvedimento.
- Le intercettazioni e il loro significato sono oggetto di apprezzamento di merito: in cassazione la critica è ammissibile solo se emerge un travisamento della prova o una manifesta illogicità decisiva rispetto al contenuto reale delle conversazioni.
- Divergenze materiali (es. numeri di serie, colore di parti) possono essere superate dal giudice mediante una valutazione complessiva del materiale probatorio; la difesa dovrebbe, però, cercare accertamenti tecnici o documentali (es. perizie, certificazioni delle case costruttrici) per confutare ricostruzioni probatorie basate su tali elementi.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari, i precedenti penali, anche se anteriori nel tempo, possono rilevare nella prognosi di pericolosità se integrati dalla personalità e dal percorso di vita dell'indagato; chi chiede misure meno afflittive deve indicare alternative concrete e spiegare perché i precedenti non incidono sull'attualità del pericolo.
- In sede di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: occorre fornire tutti gli elementi, documenti e trascrizioni necessari affinché la Corte possa verificare la fondatezza delle doglianze senza svolgere attività istruttoria nuova.
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