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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35292/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto delle domande di revocatoria e simulazione relative ad atti patrimoniali. I resistenti hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché tardivo. La Corte ha esaminato il computo del termine lungo per impugnare ex art. 327 c.p.c., applicabile al caso in base alla disciplina transitoria della legge n. 69/2009, nonché la durata della sospensione feriale ex art. 1 l. n. 742/1969 come modificato dal d.l. n. 132/2014. La ricorrente sosteneva che il termine scadesse il 5 dicembre 2019, assumendo un computo fondato su tre sospensioni e su una disciplina feriale diversa; la Corte ha ritenuto la tesi erronea, chiarendo che il termine annuale può attraversare al massimo due periodi feriali e che, in ogni caso, la sospensione applicabile era quella di 31 giorni. Poiché il ricorso è stato notificato il 4 dicembre 2019, oltre la scadenza del termine calcolato dalla Corte, il ricorso è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione dei controricorrenti e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine lungo di impugnazione. Ha ritenuto corretti il computo del termine annuale ex art. 327 c.p.c., la sua sospensione per due soli periodi feriali e l'applicazione della sospensione feriale di 31 giorni prevista dalla disciplina vigente. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo per proporre impugnazione

    Per le cause introdotte anteriormente al 4 luglio 2009 continua ad applicarsi il termine annuale nel testo previgente, in forza della disciplina transitoria della legge n. 69/2009.

  • art. 58 l. 18 giugno 2009, n. 69

    La disposizione transitoria impone di applicare al caso il previgente testo dell'art. 327 c.p.c., poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto prima del 4 luglio 2009.

  • art. 1, comma 1, l. 7 ottobre 1969, n. 742

    La sospensione feriale dei termini processuali applicabile nel caso è quella di 31 giorni, dopo la modifica introdotta dal d.l. n. 132/2014.

  • art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132

    Ha modificato la durata della sospensione feriale, riducendola al periodo dal 1° al 31 agosto.

  • art. 16, comma 3, d.l. 12 settembre 2014, n. 132

    nuova disciplina efficace «a decorrere dall'anno 2015»

    La Corte esclude che il discrimine per l'applicazione della nuova disciplina feriale dipenda dalla data di proposizione dell'appello; rileva invece che il ricorso per cassazione è stato proposto dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per il computo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il termine lungo per impugnare una sentenza va calcolato secondo la disciplina transitoria applicabile al giudizio, tenendo conto della data di introduzione del primo grado e non di quella di proposizione dell'impugnazione successiva.
  • Nel computo del termine annuale ex art. 327 c.p.c. la sospensione feriale può operare al massimo per due periodi, se il termine attraversa soltanto due volte il periodo feriale.
  • Per le impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore della riforma del 2014, la sospensione feriale dei termini processuali è quella di 31 giorni; non rileva, ai fini del ricorso per cassazione, la data di proposizione dell'appello.
  • La tardiva proposizione del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione e la formazione del giudicato sulla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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