Sentenza n. 12708/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento 1) della graduatoria dei vincitori e dell'elenco dei candidati idonei ai sensi dell'art. 2, co. 1, D.L. n. 45/2025 del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno indetto con D.D.G. 3059/2024 - CDC A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche - Regione Calabria pubblicati con decreto prot. 19545 dell'11 luglio 2025 del Direttore Generale del MIM, USR Calabria (doc. 1); 2) del decreto prot. 22023 del 1 agosto 2025 del Direttore Generale del MIM, USR Calabria di rettifica della graduatoria dei vincitori e dell'elenco dei candidati idonei ai sensi dell'art. 2, co. 1, D.L. n. 45/2025 del concorso CDC A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche - regione Calabria (doc. 2); 3) del decreto prot. 23786 del 21 agosto 2025 del Direttore Generale del MIM, USR Calabria di integrazione della graduatoria dei vincitori e dell'elenco dei candidati idonei ai sensi dell'art. 2, co. 1, D.L. n. 45/2025 del concorso CDC A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche - regione Calabria (doc. 3); 4) del decreto prot. 24020 del 25 agosto 2025 del Direttore Generale del MIM, USR Calabria di integrazione della graduatoria dei vincitori e dell'elenco dei candidati idonei ai sensi dell'art. 2, co. 1, D.L. n. 45/2025 del concorso CDC A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche - regione Calabria (doc. 4); 5) del decreto prot. 27156 del 23 settembre 2025 del Direttore Generale del MIM, USR Calabria di integrazione della graduatoria dei vincitori e dell'elenco dei candidati idonei ai sensi dell'art. 2, co. 1, D.L. n. 45/2025 del concorso CDC A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche - regione Calabria (doc. 5); 6) del decreto prot. 22603 del 7 agosto 2025 del Direttore Generale del MIM, USR Calabria di individuazione degli aventi titolo alla nomina per quanto riguarda la CDC A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche - regione Calabria (doc. 6); 7) del D.D.G. 3059 del 10 dicembre 2024 del Direttore del MIM, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, con cui è stato pubblicato il bando per il Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 (doc. 7); 8) del diniego USR Calabria di modifica graduatoria del 3.10.2025 (doc. 8), su richiesta del Primavera del 2.10.2025 (doc. 9).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria dei vincitori, elenchi degli idonei, successivi atti di integrazione e individuazione degli aventi titolo alla nomina per il concorso docente relativo alla classe di concorso A050 in Calabria, nonché diniego di modifica della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale nella parte in cui non gli hanno riconosciuto la riserva collegata al servizio civile nazionale svolto nel 2015/2016. Ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 Cost., dell'art. 4, comma 4, d.l. n. 25/2025, dell'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017, degli artt. 1, 2 e 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 e dell'art. 3, comma 3, del bando, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, irragionevolezza, illogicità e sviamento, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto consentire ai candidati di far valere il servizio civile nazionale ai fini della riserva dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina. Ha dedotto, dall'altro, la violazione dell'art. 6 l. n. 241/1990 per mancata attivazione del soccorso istruttorio, lamentando che il format della domanda non consentiva di inserire il titolo e che l'amministrazione avrebbe dovuto accogliere l'istanza di autotutela presentata il 2 ottobre 2025, dopo la pubblicazione della graduatoria. L'amministrazione ha resistito sostenendo, in sostanza, la tardività della dichiarazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che le norme sopravvenute concernenti ammissione, titoli, prove e valutazione dei candidati non si applichino, di regola, alle procedure concorsuali già in corso al momento della loro entrata in vigore, dovendosi fare riferimento alla disciplina vigente alla data del bando, salvo espressa disposizione contraria. Pertanto, l'USR non era tenuto a modificare in corso di procedura le regole concorsuali né a riaprire la possibilità di dichiarare il titolo di riserva derivante dal servizio civile nazionale. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha affermato che il candidato che intende far valutare un titolo deve allegarlo nella domanda o, al più tardi, entro la pubblicazione della graduatoria. Il ricorrente non aveva indicato alcun titolo di riserva nella domanda e lo aveva prodotto per la prima volta quasi tre mesi dopo l'approvazione della graduatoria, pur avendo avuto dal 15 marzo 2025, data di entrata in vigore dell'art. 4, comma 4, d.l. n. 25/2025, il tempo per chiedere la valutazione del servizio civile nazionale. Non ricorrevano quindi i presupposti per il soccorso istruttorio, che presuppone almeno l'allegazione del titolo, e non poteva riconoscersi un dovere di valutare un titolo nuovo prodotto dopo la conclusione della procedura. Una diversa soluzione avrebbe alterato la par condicio dei concorrenti e compromesso la stabilità della graduatoria. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 4, comma 4, d.l. 14 marzo 2025, n. 25
La disposizione sopravvenuta ha equiparato il servizio civile nazionale al servizio civile universale ai fini della riserva nei pubblici concorsi, ma non impone, in assenza di espressa previsione, la riapertura o modificazione delle regole di una procedura concorsuale già bandita e in corso.
art. 18, comma 4, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40
Disciplina il titolo di riserva collegato al servizio civile, la cui valutazione presuppone che il candidato lo abbia tempestivamente dichiarato o prodotto.
art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
Non impone l'attivazione del soccorso istruttorio per acquisire, dopo la pubblicazione della graduatoria, un titolo mai dichiarato né allegato dal candidato.
art. 3, comma 3, del bando di concorso
Le regole della lex specialis non possono essere modificate in corso di procedura per introdurre retroattivamente la valutazione di un titolo non dichiarato secondo le modalità e i tempi della procedura.
art. 5 d.P.R. n. 487/1994
I titoli di preferenza possono essere valutati anche se non dichiarati nella domanda, purché già posseduti e prodotti entro la pubblicazione della graduatoria; il principio è stato richiamato dal giudice per affermare il limite temporale alla produzione del titolo.
Massime di principio
- Le norme sopravvenute in materia di ammissione, titoli, prove o valutazione dei candidati non si applicano, di regola, alle procedure concorsuali già bandite e in corso, salvo che la stessa normativa sopravvenuta disponga espressamente il contrario.
- Il candidato che intenda ottenere la valutazione di un titolo di riserva o di preferenza deve dichiararlo o comunque produrlo entro la pubblicazione della graduatoria; la produzione per la prima volta dopo tale momento non è idonea a incidere sulla graduatoria ormai formata.
- Il soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali non può essere utilizzato per introdurre ex novo, dopo la conclusione della procedura, un titolo mai dichiarato né allegato dal candidato, poiché ciò altererebbe la par condicio e la stabilità degli atti concorsuali.
- Quando il candidato si accorge che il modulo telematico non consente di indicare un titolo rilevante, è tenuto ad attivarsi tempestivamente per sottoporlo all'amministrazione prima della pubblicazione della graduatoria; l'inerzia non può essere sanata mediante un'istanza di autotutela tardiva.
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