Cassazione Civile, Sentenza n. 22723/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Esecuzione immobiliare per pignoramento. Il giudice dell'esecuzione dichiarò l'estinzione della procedura per tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento; il procedimento era quindi stato dichiarato inefficace su tale base. Il procedente (la banca) impugnò e la Corte d'appello annullò la declaratoria di estinzione ritenendo che il deposito della nota dovesse essere effettuato non oltre il momento di deposito dell'istanza di vendita e che, comunque, se la nota veniva depositata prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c., il giudice non poteva legittimamente dichiarare l'estinzione in un momento successivo quando il vizio era già stato sanato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei ricorrenti (Danilo e Esposito), confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva annullato l'ordinanza di estinzione. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato, in particolare, il quarto motivo relativo alla insuscettibilità di sanatoria del tardivo deposito della nota di trascrizione, chiarendo che l'intervento officioso di declaratoria di estinzione ai sensi dell'art. 630, comma 2, c.p.c. è precluso dopo la 'prima udienza successiva' al verificarsi della causa di estinzione (nella espropriazione immobiliare, normalmente l'udienza ex art. 569 c.p.c.). Poiché la nota era stata depositata prima di tale udienza e la declaratoria di estinzione era stata adottata in un momento successivo e quindi illegittimamente retroattiva, il rigetto del ricorso è stato confermato. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio (importo liquidato: euro 8.300 oltre spese forfetarie 15% ed esborsi di euro 200,00) e riconoscimento dell'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 630 c.p.c.
«l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa»
La Corte interpreta la norma nel senso che la declaratoria di estinzione per cause che si manifestano nella fase prodromica dell'esecuzione può essere rilevata d'ufficio ma solo fino alla 'prima udienza successiva' al verificarsi della causa; oltre tale termine il vizio non può più essere rilevato d'ufficio se nel frattempo è stato sanato.
art. 569 c.p.c.
Nell'espropriazione immobiliare l'udienza di cui all'art. 569 è considerata dalla Corte la 'prima udienza successiva' rilevante ai fini della preclusione della declaratoria d'estinzione ex art. 630 c.p.c.; se la nota di trascrizione è depositata prima di tale udienza il vizio di tardività non può essere rilevato d'ufficio in un momento successivo.
art. 557 c.p.c.
Norma richiamata nella controversia in relazione ai termini e agli obblighi connessi alla trascrizione del pignoramento; la Corte non ha risolto definitivamente tutte le questioni interpretative su termini specifici (questioni rimaste impregiudicate), ma ha affermato la regola della preclusione temporale legata all'udienza ex art. 569.
art. 615 c.p.c.
Riferimento alla opposizione degli esecutati; contestazione della regolarità del pignoramento che aveva condotto all'ordinanza di estinzione nella fase di merito.
art. 16-decies e 16-undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
Richiamati in relazione ai depositi telematici e all'attestazione di conformità: la Corte d'appello ha qualificato la mancanza dell'attestazione come mera irregolarità non necessariamente sanzionabile con l'improcedibilità dell'atto, soprattutto se la controparte non ha contestato tempestivamente la conformità delle copie agli originali.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge n.176/2020)
Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso senza discussione orale e l'utilizzo delle conclusioni motivate del Pubblico Ministero; citata in relazione alla modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115
Previsione sulla possibilità di aggravio del contributo unificato: la Corte ha dato atto che sussistono i presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nelle esecuzioni immobiliari la mancata trascrizione del pignoramento è una causa che può determinare l'estinzione della procedura, ma la declaratoria d'estinzione rilevabile d'ufficio è soggetta al limite temporale della 'prima udienza successiva' al verificarsi della causa (di norma l'udienza ex art. 569 c.p.c.). Se il vizio viene sanato prima di quella udienza, non può essere legittimamente dichiarata l'estinzione in un momento successivo.
- Il deposito della nota di trascrizione dovrebbe essere effettuato tempestivamente e, secondo la Cassazione nel caso concreto, non oltre il momento di deposito dell'istanza di vendita; tuttavia la tardività può essere sanata purché avvenga prima della prima udienza utile per la verifica (art. 569 c.p.c.).
- L'omessa attestazione di conformità delle copie telematiche costituisce, di regola, una irregolarità che non determina automaticamente l'improcedibilità degli atti; la parte resistente deve contestare tempestivamente e specificamente la non conformità per ottenere la sanzione più grave.
- Il giudice dell'esecuzione non può in giustizia retrocedere la procedura invalidando atti successivi che abbiano sanato il vizio: una declaratoria di estinzione adottata dopo che il vizio è stato colmato e dopo l'adozione di provvedimenti rilevanti (es. ordinanza di vendita) è illegittima.
- In caso di esito negativo del ricorso, la parte soccombente è condannata alle spese e può essere tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa (DPR n.115/2002, art.13, comma 1-quater).
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