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Sentenza

Sentenza n. 683/2026 - Milano, Sezione 4

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Milano sulla domanda di nulla osta al lavoro subordinato, dal medesimo presentata in data 7.02.2025 per l’assunzione di un lavoratore straniero, con condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento pronunciandosi con un provvedimento espresso entro un termine non superiore a giorni 30.

Giustizia amministrativa202504732

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio asseritamente inadempimento sulla domanda di nulla osta al lavoro subordinato per l'assunzione di un lavoratore straniero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino italiano di 88 anni qualificato come grande anziano ai sensi del d.lgs. n. 29/2024, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Milano sulla domanda presentata il 7 febbraio 2025 per l'assunzione di un lavoratore straniero, con mansioni di assistente familiare convivente a tempo parziale. Ha dedotto la violazione del D.P.C.M. 27 settembre 2023, del d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, della circolare congiunta n. 9032/2024 e dell'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che l'istanza dovesse essere trattata secondo l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 145/2024, che consente in via sperimentale il rilascio di nulla osta fuori quota per lavoratori destinati all'assistenza familiare o sociosanitaria di persone grandi anziane. L'Amministrazione ha documentato che la domanda era stata invece presentata e registrata nell'ambito della procedura ordinaria del Decreto Flussi 2025, con selezione della quota ordinaria per l'assistenza familiare, e non come domanda fuori quota ai sensi della disciplina speciale. Ha inoltre rappresentato che l'istanza non era risultata assegnataria della quota necessaria e che, in assenza della quota, lo Sportello unico non poteva procedere all'istruttoria prevista dall'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La disciplina speciale dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 145/2024 presuppone che la richiesta di nulla osta sia presentata tramite un'agenzia per il lavoro o un'associazione datoriale abilitata e come domanda fuori quota. Nel caso concreto, la documentazione amministrativa ha dimostrato che l'istanza era stata formulata nell'ambito della procedura ordinaria del Decreto Flussi 2025; tale scelta è stata ritenuta vincolante ai fini dell'istruttoria. Poiché la domanda non aveva beneficiato della quota di ingresso, non poteva allo stato essere esaminata ai sensi dell'art. 22, comma 5.1, del d.lgs. n. 286/1998, che limita l'esame delle istanze alle quote disponibili. Il giudice ha quindi escluso l'esistenza, nella fattispecie concreta, di un presupposto normativo per l'esame della domanda e, conseguentemente, di un dovere giuridico dell'Amministrazione di provvedere. In mancanza di tale dovere, non si è configurato il silenzio-inadempimento. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, d.l. n. 145/2024

    “in via sperimentale, per l'anno 2025 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro il numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore (…) di persone grandi anziane”

    La disciplina consente il rilascio fuori quota, ma richiede che la domanda sia presentata secondo le modalità previste dalla norma e come istanza fuori quota; la presentazione nella procedura ordinaria del Decreto Flussi impedisce di avvalersi della disciplina speciale.

  • art. 22, comma 5.1, d.lgs. n. 286/1998

    “le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto”

    Le domande presentate nell'ambito della procedura ordinaria possono essere esaminate soltanto nei limiti delle quote disponibili; in assenza di quota, l'Amministrazione non è tenuta a procedere all'istruttoria.

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    Disciplina il nulla osta al lavoro subordinato e i relativi controlli nell'ambito della procedura ordinaria.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    Costituisce il riferimento normativo per le quote di ingresso richiamate dalla disciplina ordinaria del nulla osta al lavoro.

  • D.P.C.M. 27 settembre 2023

    È richiamato dal ricorrente quale fonte della disciplina delle quote e della procedura di ingresso dei lavoratori stranieri, ma la sua violazione non è stata ritenuta sussistente.

  • d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024

    Introduce, tra l'altro, la disciplina sperimentale del nulla osta fuori quota per l'assistenza familiare e sociosanitaria a favore di persone grandi anziane.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'inerzia dell'Amministrazione è giuridicamente rilevante solo se sussiste uno specifico dovere normativo di provvedere sulla domanda presentata.
  • La disciplina speciale che consente il rilascio fuori quota del nulla osta al lavoro per l'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone grandi anziane è applicabile solo quando la domanda sia presentata secondo le modalità previste dalla norma e qualificata come istanza fuori quota.
  • La domanda di nulla osta presentata nell'ambito della procedura ordinaria del Decreto Flussi resta soggetta ai limiti numerici delle quote disponibili; se non è assegnataria di una quota, l'Amministrazione non è tenuta a svolgere l'istruttoria ordinaria né a concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
  • La selezione, nel sistema informatico, della procedura ordinaria e della relativa quota costituisce, ai fini istruttori, una scelta vincolante che non consente di convertire successivamente la domanda nella procedura speciale fuori quota.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivo

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