Cassazione Penale, Sentenza n. 5654/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Argentiero era stato ritenuto responsabile del reato di truffa per avere venduto a Forese Marilina un'autovettura il cui contachilometri era stato manomesso, percependo un ingiusto profitto. In cassazione ha dedotto: 1) tardività della querela poiché la vittima avrebbe avuto contezza della truffa già a settembre 2015; 2) inesistenza della sua consapevolezza della manomissione e mera funzione di tramite nella vendita; 3) errata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'estero nonostante elezione di domicilio in Italia; 4) errato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto che: la querela non fosse tardiva perché la vittima non aveva ancora piena contezza di tutti gli elementi del reato; il rilascio personale del certificato di conformità da parte dell'imputato comprovava la responsabilità circa il chilometraggio falso; non risultava una formale elezione di domicilio in Italia; il diniego delle attenuanti generiche era motivato alla luce dei precedenti penali. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
La Corte ha applicato il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in considerazione uno degli elementi indicati dall'art. 133 (es. personalità del colpevole, entità del reato, modalità di esecuzione). In questo caso il giudice ha ritenuto prevalenti i precedenti penali del ricorrente per negare le attenuanti.
Massime di principio
- La decorrenza del termine per la querela decorre quando la persona offesa ha piena conoscenza di tutti gli elementi costitutivi del reato; comunicazioni o richieste di riduzione/risoluzione contrattuale non sempre costituiscono immediata piena contezza del reato e quindi non sempre rendono tardiva una querela successiva.
- La responsabilità per truffa può trovare conferma quando il venditore rilascia documentazione (es. certificato di conformità) attestante dati manifestamente falsi: tale rilascio è elemento probatorio idoneo a dimostrare la consapevolezza o responsabilità del venditore.
- Per far valere un'elezione di domicilio in Italia ai fini delle notifiche è necessaria una formale elezione; la semplice indicazione di un "domicilio di fatto" (es. presso un familiare) negli atti non equivale a una valida elezione di domicilio ai fini processuali.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare le circostanze attenuanti generiche e può basare il diniego anche su un solo elemento ritenuto significativo (ad es. plurimi precedenti penali), purché motivato.
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