Sentenza n. 61/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione del Direttore dell'Azienda speciale della provincia di Brescia “Ufficio d'Ambito di Brescia” n. 43 del 5 ottobre 2021, con oggetto «Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento “Sistema di collettamento e depurazione a servizio della sponda bresciana del lago di Garda” - Provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi preliminare in forma semplificata e modalità asincrona (art. 14 comma 3 settimo periodo L. 241/1990; art. 24 comma 2 Regolamento Regione Lombardia 29 marzo 2019, n. 6)»; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi: la nota del Direttore dell'Azienda speciale della provincia di Brescia “Ufficio d'Ambito di Brescia” del 9 agosto 2021, con oggetto «Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento “Sistema di collettamento e depurazione a servizio della sponda bresciana del lago di Garda”. – Avvio del procedimento e convocazione di Conferenza di servizi preliminare in forma semplificata e modalità asincrona (art. 14 comma 3 settimo periodo L. 241/1990; art. 24 comma 2 Regolamento Regione Lombardia 29 marzo 2019, n. 6)», integrata con la nota dello stesso Direttore dell'11 agosto 2021; la nota prot. 0061918 del 29 luglio 2021 del Commissario straordinario per la programmazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda con oggetto: «D.L. 23/06/2021 n. 92 – Art. 4, comma 7. Commissario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Soluzione Gavardo/Montichiari. Convocazione Conferenza dei Servizi preliminare»; la nota prot. n. 0060192 del 23 luglio 2021 del Commissario straordinario per la programmazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda con oggetto: «D.L. 23/06/2021 n. 92 – Art. 4, comma 7. Nomina Prefetto di Brescia quale Commissario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Piano di interventi, codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Presentazione soluzione Gavardo/Montichiari. Convocazione» e relativi allegati; la nota prot. n. 0088990 del 29 ottobre 2021 del Commissario straordinario per la programmazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda, con oggetto «Sistema collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Riscontro a comunicazione del Commissario del 6 ottobre 2021. Risposta»; e, nella misura in cui rappresentino un'adesione alla localizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda, dei pareri espressi in sede di conferenza di servizi dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia prot. 44445 dell'11 agosto 2021, dalla Regione Lombardia – Ufficio territoriale regionale Brescia (privo di protocollo), dalla Regione Veneto prot. 406862 del 16 settembre 2021, dall'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (privo di protocollo), dalla Provincia di Brescia (privo di protocollo), dall'ATO Veronese – Consiglio di Bacino Veronese prot. 0992/21, dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPO del 21 settembre 2021, dall'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro (privo di protocollo), dal Consorzio di Bonifica Garda Chiese del 21 settembre 2021, dal Consorzio di Bonifica Chiese prot. 2066/21/u.t./f.p. del 22 settembre 2021, dal Comune di Calcinato prot. 16882/2021 del 22 settembre 2021, dal Comune di Carpenedolo prot. 14679/2021 del 21 settembre 2021, dal Comune di Salò del 9 settembre 2021, dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Lombardia – Dipartimento di Brescia fascicolo n. 2021.3.54.112 (privo di protocollo).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti del 2021 relativi all’indizione e alla conclusione della Conferenza di servizi preliminare e all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del sistema di collettamento e depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda, con impianti previsti a Gavardo e Montichiari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le associazioni hanno impugnato la determinazione dell’Ufficio d’Ambito che aveva concluso la Conferenza di servizi preliminare e approvato il progetto di fattibilità della soluzione Gavardo-Montichiari, nonché gli atti presupposti e i pareri espressi dalle amministrazioni partecipanti. Hanno dedotto, in particolare, la violazione delle regole sulla Conferenza di servizi, sostenendo che essa avrebbe dovuto svolgersi in forma sincrona e che non sarebbero stati rispettati i termini per la richiesta di chiarimenti o integrazioni documentali; la violazione delle norme sulla localizzazione delle opere, assumendo che la scelta non fosse stata adottata dall’organo competente; il contrasto con il Piano d’Ambito e la necessità di preventive varianti urbanistiche e territoriali; la mancata previa valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e valutazione ambientale strategica; la necessità di un accordo di programma; il difetto di istruttoria per omessa valutazione di soluzioni alternative meno impattanti, comprese la sostituzione della condotta sublacuale e le criticità relative alla vulnerabilità della falda e alla portata del fiume Chiese. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nonché l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso per carenza o sopravvenuta carenza di interesse, considerato il carattere endoprocedimentale degli atti e il successivo abbandono della soluzione Gavardo-Montichiari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo sussistente la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933. Il Collegio ha rilevato che gli atti impugnati riguardavano la realizzazione di un nuovo sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue, con diversa localizzazione degli impianti, diverso tracciato delle condotte e diverso recapito finale delle acque depurate, dal Lago di Garda al fiume Chiese. Le acque reflue trattate sono state ricondotte alla nozione di acque pubbliche, in quanto comprese nel servizio idrico integrato e destinate a usi di interesse generale. Il progetto incideva quindi in modo immediato e diretto sul regime, sul decorso, sull’utilizzo e sulla destinazione finale delle acque pubbliche, concorrendo a stabilire la localizzazione e le caratteristiche di un’opera idraulica. Secondo il TAR, la finalità sostanziale degli atti era la gestione e la regimazione delle acque pubbliche mediante convogliamento e depurazione, mentre i profili urbanistici, ambientali ed eventualmente espropriativi avevano carattere strumentale. Anche la valutazione di incidenza ambientale era ritenuta meramente strumentale rispetto alla questione principale della gestione delle acque e non idonea a radicare la giurisdizione amministrativa. Sono state assorbite le ulteriori eccezioni e censure, inclusa l’istanza di rinvio formulata in udienza. Il processo può essere riproposto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei termini e nelle forme di rito. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933
La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche comprende le controversie relative ad atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche se adottati da amministrazioni non istituzionalmente preposte alla loro cura.
art. 4, comma 1, lett. f), l. 36/1994
dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue
La nozione di servizio idrico integrato comprende anche fognatura e depurazione; le acque reflue trattate nell’ambito di tale servizio possono assumere rilievo quali acque pubbliche destinate a usi di interesse generale.
artt. 6 e 7 l. 36/1994
Le disposizioni sono richiamate per evidenziare che la disciplina del servizio idrico comprende anche il trattamento e il riutilizzo delle acque reflue depurate.
art. 14, comma 3, l. 241/1990
Richiamato quale base normativa per la Conferenza di servizi preliminare, senza esame nel merito a causa della declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 14-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione alle modalità semplificate e asincrone della Conferenza di servizi, senza esame nel merito.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione al deposito della memoria difensiva dell’amministrazione, senza specifica statuizione interpretativa.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste per le controversie relative ad atti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche, anche quando gli atti siano adottati da amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente preposte alla tutela delle acque.
- Rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche gli atti che concorrono a realizzare, modificare, localizzare o sostituire opere idrauliche e che, per tale effetto, disciplinano concretamente le modalità di convogliamento, trattamento, utilizzo o destinazione delle acque pubbliche.
- La realizzazione di un sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue, comprensivo della localizzazione degli impianti, del tracciato delle condotte e del recapito finale delle acque depurate, incide direttamente sul regime delle acque pubbliche e ricade nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
- Quando i profili urbanistici, ambientali o espropriativi sono strumentali alla realizzazione di un’opera destinata alla gestione e alla regimazione delle acque pubbliche, tali profili non sottraggono la controversia alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
- La qualificazione delle acque reflue trattate nell’ambito del servizio idrico integrato come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale consente di ricondurre alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie concernenti il loro collettamento, depurazione e riutilizzo.
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