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Sentenza

Sentenza del 19/08/2015 n. 16975 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava tre avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IVA e ILOR per gli anni 1992, 1993 e 1994, emessi sulla base di movimentazioni bancarie intestate a C.M. L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che versamenti e prelevamenti non giustificati costituissero redditi non dichiarati derivanti da attività di intermediazione finanziaria. La questione decisiva in cassazione riguardava l'esclusione della responsabilità solidale della moglie co-dichiarante per le sanzioni. I contribuenti avevano sollevato tale contestazione soltanto con memoria illustrativa e non nei ricorsi introduttivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo tardiva e quindi inammissibile la contestazione relativa alla responsabilità solidale della moglie, perché introdotta per la prima volta con memoria illustrativa. Il terzo e il quarto motivo dell'Agenzia sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale dei contribuenti è stato dichiarato inammissibile per mancata formulazione dei quesiti di diritto richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, sono stati rigettati i ricorsi introduttivi dei contribuenti limitatamente alla posizione di T.E. quanto all'applicazione delle sanzioni. I contribuenti sono stati inoltre condannati, in solido, al pagamento di 10.000 euro di spese processuali, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24

    La norma disciplina i motivi aggiunti e la preclusione alla proposizione di nuovi motivi di impugnazione.

    Nel processo tributario il contribuente deve indicare nel ricorso introduttivo tutti i motivi di contestazione dell'atto impositivo. Nuove questioni non possono essere introdotte con una semplice memoria illustrativa, salvo i limitati casi previsti per i motivi aggiunti, collegati al deposito di documenti non conosciuti.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32

    La memoria illustrativa non può essere utilizzata per ampliare il thema decidendum introducendo nuovi motivi di illegittimità dell'atto impugnato.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente proposte; non può decidere su una questione nuova introdotta tardivamente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2

    La norma consente all'amministrazione finanziaria di utilizzare i dati dei conti bancari per presumere ricavi o compensi non dichiarati, salva la prova contraria del contribuente.

  • L. n. 114 del 1977, art. 17, comma 5

    La disposizione riguarda la responsabilità solidale dei coniugi che presentano una dichiarazione congiunta, inclusi gli effetti relativi alle sanzioni. Nel caso concreto, la relativa contestazione della contribuente è stata ritenuta tardiva.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 26

    La questione dell'eventuale abrogazione o permanenza della disciplina sanzionatoria è rimasta assorbita, poiché la contestazione dei contribuenti è stata dichiarata processualmente inammissibile.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per le sentenze soggette alla disciplina vigente ratione temporis, il ricorso per cassazione doveva contenere specifici quesiti di diritto; la loro omissione comporta l'inammissibilità del ricorso o del motivo.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario il ricorso introduttivo delimita il thema decidendum: tutte le contestazioni contro l'atto impositivo devono essere formulate tempestivamente e in modo specifico.
  • Una memoria illustrativa può chiarire o sviluppare motivi già dedotti, ma non può introdurre una nuova causa di illegittimità o una nuova eccezione sostanziale.
  • La mancata contestazione tempestiva di una specifica pretesa può impedire al giudice di esaminarne il merito, anche se la questione potrebbe astrattamente essere fondata.
  • In presenza di movimentazioni bancarie non giustificate, il contribuente deve fornire prova analitica dell'origine delle somme e indicare, per ciascuna operazione, perché essa non rappresenti un reddito imponibile.
  • La prova contraria alle presunzioni bancarie non può normalmente consistere in spiegazioni generiche o prive di documentazione contabile.
  • Nel giudizio di appello e in cassazione occorre rispettare rigorosamente i limiti delle questioni già devolute e i requisiti formali previsti per i motivi di ricorso.
  • Quando una decisione viene fondata sull'inammissibilità processuale di una contestazione, il giudice può non esaminare il merito della relativa questione normativa.

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