Sentenza del 19/08/2015 n. 16975 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava tre avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IVA e ILOR per gli anni 1992, 1993 e 1994, emessi sulla base di movimentazioni bancarie intestate a C.M. L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che versamenti e prelevamenti non giustificati costituissero redditi non dichiarati derivanti da attività di intermediazione finanziaria. La questione decisiva in cassazione riguardava l'esclusione della responsabilità solidale della moglie co-dichiarante per le sanzioni. I contribuenti avevano sollevato tale contestazione soltanto con memoria illustrativa e non nei ricorsi introduttivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo tardiva e quindi inammissibile la contestazione relativa alla responsabilità solidale della moglie, perché introdotta per la prima volta con memoria illustrativa. Il terzo e il quarto motivo dell'Agenzia sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale dei contribuenti è stato dichiarato inammissibile per mancata formulazione dei quesiti di diritto richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, sono stati rigettati i ricorsi introduttivi dei contribuenti limitatamente alla posizione di T.E. quanto all'applicazione delle sanzioni. I contribuenti sono stati inoltre condannati, in solido, al pagamento di 10.000 euro di spese processuali, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24
La norma disciplina i motivi aggiunti e la preclusione alla proposizione di nuovi motivi di impugnazione.
Nel processo tributario il contribuente deve indicare nel ricorso introduttivo tutti i motivi di contestazione dell'atto impositivo. Nuove questioni non possono essere introdotte con una semplice memoria illustrativa, salvo i limitati casi previsti per i motivi aggiunti, collegati al deposito di documenti non conosciuti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32
La memoria illustrativa non può essere utilizzata per ampliare il thema decidendum introducendo nuovi motivi di illegittimità dell'atto impugnato.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente proposte; non può decidere su una questione nuova introdotta tardivamente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2
La norma consente all'amministrazione finanziaria di utilizzare i dati dei conti bancari per presumere ricavi o compensi non dichiarati, salva la prova contraria del contribuente.
L. n. 114 del 1977, art. 17, comma 5
La disposizione riguarda la responsabilità solidale dei coniugi che presentano una dichiarazione congiunta, inclusi gli effetti relativi alle sanzioni. Nel caso concreto, la relativa contestazione della contribuente è stata ritenuta tardiva.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 26
La questione dell'eventuale abrogazione o permanenza della disciplina sanzionatoria è rimasta assorbita, poiché la contestazione dei contribuenti è stata dichiarata processualmente inammissibile.
Art. 366-bis c.p.c.
Per le sentenze soggette alla disciplina vigente ratione temporis, il ricorso per cassazione doveva contenere specifici quesiti di diritto; la loro omissione comporta l'inammissibilità del ricorso o del motivo.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario il ricorso introduttivo delimita il thema decidendum: tutte le contestazioni contro l'atto impositivo devono essere formulate tempestivamente e in modo specifico.
- Una memoria illustrativa può chiarire o sviluppare motivi già dedotti, ma non può introdurre una nuova causa di illegittimità o una nuova eccezione sostanziale.
- La mancata contestazione tempestiva di una specifica pretesa può impedire al giudice di esaminarne il merito, anche se la questione potrebbe astrattamente essere fondata.
- In presenza di movimentazioni bancarie non giustificate, il contribuente deve fornire prova analitica dell'origine delle somme e indicare, per ciascuna operazione, perché essa non rappresenti un reddito imponibile.
- La prova contraria alle presunzioni bancarie non può normalmente consistere in spiegazioni generiche o prive di documentazione contabile.
- Nel giudizio di appello e in cassazione occorre rispettare rigorosamente i limiti delle questioni già devolute e i requisiti formali previsti per i motivi di ricorso.
- Quando una decisione viene fondata sull'inammissibilità processuale di una contestazione, il giudice può non esaminare il merito della relativa questione normativa.
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