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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11478/2020 del 15/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

Il ricorrente ha proposto opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione n. 820/2015, con cui il Comune gli aveva ingiunto il pagamento di Euro 715,20 e disposto la confisca del natante di sua proprietà, per aver svolto il servizio di taxi acqueo durante la sospensione dell’autorizzazione al trasporto di persone, in violazione della L.R. Veneto n. 63 del 1993, art. 43, lett. a). Il Tribunale ha rigettato l’opposizione e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 6 giugno 2017, ha confermato la decisione. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione della disciplina regionale e della L. n. 689 del 1981, sostenendo che l’esercizio durante la sospensione non potesse essere equiparato all’esercizio senza licenza e che tale equiparazione comportasse un’applicazione analogica vietata delle sanzioni amministrative, inclusa la confisca del natante; in subordine ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, poiché l’amministrazione lo avrebbe inserito nei turni dei tassisti d’acqua nonostante la sospensione dell’attività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che, durante la sospensione, l’autorizzazione sia priva di efficacia e che l’esercizio del servizio sia pertanto equiparabile, ai fini sanzionatori, all’esercizio in assenza del titolo. Ha giudicato obbligatoria la confisca prevista per la violazione dell’art. 43, comma 1, lett. a), e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, poiché la sospensione non è sostanzialmente diversa dall’assenza dell’autorizzazione e il trattamento sanzionatorio è giustificato dalle finalità di regolamentazione della navigazione interna, tutela dell’incolumità pubblica e dell’ambiente. Il secondo motivo è stato rigettato perché la censura investiva il contenuto della motivazione, non la sua mancanza, apparenza o incomprensibilità radicale, e quindi non integrava il vizio di nullità dedotto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.300,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • L.R. Veneto n. 63/1993, art. 43, comma 1, lett. a)

    L’equiparazione dell’assenza di autorizzazione e della sospensione, ai fini dell’applicazione della confisca, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, alla quale sono sottesi interessi di tutela che giustificano tale scelta.

    Ai fini della sanzione per l’esercizio del servizio in assenza dell’autorizzazione, il titolo sospeso è equiparato al titolo assente, poiché durante la sospensione non legittima l’esercizio dell’attività.

  • L.R. Veneto n. 63/1993, art. 44

    La Corte ha anche accertato la compatibilità della misura rispetto ai principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 10 (Cass., Sez. 2, sent. n. 10200 del 2013). del 2011) in quanto la ratio della L.R. Veneto n. 63 del 1993, art. 44 non può essere ridotta alla semplice esigenza di garantire la solvibilità del soggetto sanzionato, ma deve essere ricondotta ai generali obiettivi di tutela e prevenzione che sono propri della normativa regionale e comunale.

    La confisca del natante è una conseguenza accessoria obbligatoria della violazione e persegue obiettivi generali di tutela e prevenzione, non la sola garanzia della solvibilità del sanzionato.

  • L. n. 689/1981, art. 1

    L’applicazione delle sanzioni amministrative, principali e accessorie, nel caso di sospensione dell’autorizzazione non confligge con il principio fondamentale di uguaglianza, dato che tale circostanza non è nella sostanza dissimile rispetto a quella dell’assenza dell’autorizzazione e merita pertanto un uguale trattamento sanzionatorio, imposto dai fini di regolamentazione della navigazione interna e di tutela dell’incolumità pubblica e dell’ambiente che permeano la disciplina in questione.

    L’equiparazione della sospensione all’assenza del titolo non costituisce analogia sanzionatoria vietata: l’autorizzazione sospesa non è efficace e la situazione merita il medesimo trattamento sanzionatorio.

  • L. n. 689/1981, art. 11

    Del resto, questa Corte, con sentenza della VI Sezione Civile del 24/09/2015, n. 19012, occupandosi della medesima fattispecie, sotto il profilo della carenza di motivazione dell’ordinanza di confisca, per la sproporzione tra la sanzione pecuniaria irrogata e il valore del natante confiscato, in violazione del principio di proporzionalità estrapolato dalla L. n. 689 del 1981, art. 11, ha affermato il carattere obbligatorio della confisca in esame, escludendo che l’applicazione della medesima debba essere subordinata a una valutazione discrezionale del giudice.

    Nel quadro della fattispecie esaminata, la confisca prevista dalla legge regionale ha carattere obbligatorio e non è subordinata a una valutazione discrezionale del giudice.

  • L. n. 689/1981, art. 10

    La Corte ha anche accertato la compatibilità della misura rispetto ai principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 10 (Cass., Sez. 2, sent. n. 10200 del 2013). del 2011) in quanto la ratio della L.R. Veneto n. 63 del 1993, art. 44 non può essere ridotta alla semplice esigenza di garantire la solvibilità del soggetto sanzionato, ma deve essere ricondotta ai generali obiettivi di tutela e prevenzione che sono propri della normativa regionale e comunale.

    La misura accessoria è stata ritenuta compatibile con ragionevolezza e proporzionalità, in ragione delle finalità di tutela e prevenzione perseguite dalla disciplina.

  • Costituzione, art. 3

    L’applicazione delle sanzioni amministrative, principali e accessorie, nel caso di sospensione dell’autorizzazione non confligge con il principio fondamentale di uguaglianza, dato che tale circostanza non è nella sostanza dissimile rispetto a quella dell’assenza dell’autorizzazione e merita pertanto un uguale trattamento sanzionatorio, imposto dai fini di regolamentazione della navigazione interna e di tutela dell’incolumità pubblica e dell’ambiente che permeano la disciplina in questione.

    Non viola l’eguaglianza applicare al titolare di un’autorizzazione sospesa lo stesso trattamento previsto per chi esercita senza autorizzazione, poiché le situazioni sono sostanzialmente analoghe e il trattamento risponde alle finalità di tutela della disciplina.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Sussiste il vizio di cui all’art. 132 c.p.c., soltanto qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile; in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

    La nullità per vizio di motivazione ricorre solo in presenza di motivazione mancante o apparente, di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure di una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Sussiste il vizio di cui all’art. 132 c.p.c., soltanto qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile; in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

    Il vizio di nullità processuale è deducibile in cassazione quando la motivazione presenti le gravi anomalie strutturali indicate dalla Corte; la mera contestazione del suo contenuto non è sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di nullità è configurabile in quanto la sentenza è inidonea a raggiungere lo scopo, ovvero di spiegare le ragioni del decidere e non è configurabile, nemmeno sotto il profilo della violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando si denunci la contraddittorietà della motivazione, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

    La contraddittorietà della motivazione, in quanto tale, non è deducibile ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. dopo la modifica normativa richiamata; la nullità resta circoscritta ai casi di motivazione strutturalmente inidonea.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste per l’esercizio di un servizio in assenza dell’autorizzazione, l’autorizzazione sospesa equivale a un titolo inefficace e quindi mancante per tutta la durata della sospensione; l’esercizio dell’attività nel periodo di sospensione ricade nella fattispecie sanzionatoria prevista per l’assenza del titolo.
  • L’equiparazione sanzionatoria tra autorizzazione sospesa e autorizzazione assente non costituisce applicazione analogica vietata quando la sospensione determina il venir meno temporaneo dell’efficacia del titolo e le due situazioni sono sostanzialmente assimilabili rispetto alle finalità di tutela perseguite.
  • Quando la disciplina prevede la confisca come conseguenza accessoria della violazione, la misura è obbligatoria e non può essere subordinata a una valutazione discrezionale del giudice; la sua funzione può comprendere obiettivi generali di tutela e prevenzione, oltre alla garanzia della solvibilità del sanzionato.
  • La nullità della sentenza per vizio di motivazione è configurabile solo se la motivazione manca, è meramente apparente, presenta un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure è perplessa e obiettivamente incomprensibile; la censura che investe soltanto il contenuto della motivazione non integra tale vizio.
  • Dopo la modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiamata dalla Corte, la contraddittorietà della motivazione, di per sé, non è deducibile con tale mezzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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