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Ordinanza

Ordinanza n. 2843/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento a) del provvedimento implicito di mancato superamento della prova scritta e conseguente esclusione dalla prova orale della procedura selettiva pubblica per esami a n. 2 unità di personale a tempo indeterminato, area dei collaboratori, opzione a tempo pieno, presso l’Area Campus Life del -OMISSIS- -OMISSIS- (Codice Procedura 2025_PTA_TI_C_ACL_4), indetta con D.D. 17732/2025 del 06.10.2025, come risultante dall’allegato n. 18 al verbale n. 2 del 25.11.2025; b) della valutazione della prova scritta sostenuta dalla Dott.ssa -OMISSIS-, con attribuzione del punteggio di 15/30, comunicata solo a seguito di istanza di accesso agli atti; c) del Verbale n. 1 della Commissione esaminatrice del 21.11.2025, nella parte in cui ha omesso la predeterminazione di criteri di valutazione specifici e puntuali e di una griglia di valutazione per la correzione della prova scritta; d) della D.D. Prot. n. 0317343 del 16.12.2025 (2025-PoliCle-0317343) di approvazione degli atti e di assegnazione dei due posti ai nominativi risultati vincitori; e) ove e per quanto lesivo, del provvedimento Prot. n. 0289376 del 21.11.2025 (2025-PoliCle-0317343) di spostamento delle sedi e date delle prove concorsuali per la selezione di 2 unità di personale a tempo indeterminato, area dei collaboratori, opzione a tempo pieno, presso l’Area Campus Life del Politecnico di -OMISSIS-; f) ove e per quanto lesiva, della D.D. Prot. n. 0291629 del 24.11.2025 (2025-PoliCle-0317343) di nomina della commissione per la selezione di 2 unità di personale a tempo indeterminato, area dei collaboratori, opzione a tempo pieno, presso Area -OMISSIS- Life del Politecnico di -OMISSIS-; g) ove e per quanto lesivi, degli elaborati relativi ai candidati dichiarati idonei alla prova orale; h) ove e per quanto lesivo, del Decreto Direttoriale n. 17732 del 06.10.2025, con il quale il Politecnico di -OMISSIS- indiceva una procedura selettiva pubblica per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato, area dei collaboratori, presso l’Area Campus Life; i) di tutti i verbali della predetta Commissione; l) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e per l’accertamento ed il riconoscimento del diritto della ricorrente di essere ammessa, anche in via di ripetizione, alla prova orale e, nelle more del procedimento, per l’accertamento ed il riconoscimento del diritto di svolgimento della prova orale e ho di ripetizione della prova scritta.

Giustizia amministrativa202600358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancato superamento della prova scritta e conseguente esclusione dalla prova orale di una procedura concorsuale per due posti di personale a tempo indeterminato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il mancato superamento della prova scritta, alla quale era stato attribuito il punteggio di 15/30, nonché gli atti della procedura concorsuale, inclusi il verbale della commissione nella parte relativa alla mancata predeterminazione di criteri specifici e puntuali e di una griglia di valutazione, il provvedimento di approvazione degli atti e assegnazione dei posti, gli elaborati degli altri candidati idonei, i verbali della commissione e gli ulteriori atti presupposti e conseguenti. Ha chiesto anche l’ammissione alla prova orale, eventualmente previa ripetizione della prova scritta. Nel corso del giudizio è emerso un vizio nella notificazione del ricorso a una controinteressata: la notificazione, eseguita all’indirizzo indicato dall’amministrazione nell’elenco dei candidati che avevano superato la prova scritta e coincidente con quello risultante dall’anagrafe nazionale, era stata restituita al mittente con la dicitura “Sconosciuto”. La ricorrente ha dedotto che l’agente postale avrebbe dovuto attivare la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c., con conseguente nullità della notificazione. Ha quindi chiesto, in via principale, la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.; in subordine, l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a., anche mediante pubblici proclami, oppure la decisione ritenendo rispettato il contraddittorio minimo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto nulla la notificazione effettuata nei confronti della controinteressata, sulla base delle allegazioni della ricorrente, non contestate dall’amministrazione. Ha accolto la richiesta principale di rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando alla ricorrente un termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per procedere alla rinnovazione e un ulteriore termine di 10 giorni dal perfezionamento della notificazione per depositarne la prova. Il giudice non ha deciso gli ulteriori profili di rito, il merito delle censure concorsuali o le spese, rinviando il giudizio all’udienza pubblica del 13 ottobre 2026 e riservando ogni ulteriore decisione.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    In presenza di una notificazione nulla, il giudice assegna alla parte un termine perentorio per rinnovarla e un ulteriore termine per depositare la prova dell’avvenuto perfezionamento.

  • art. 49 c.p.a.

    Indicato dalla ricorrente quale base subordinata per l’integrazione del contraddittorio; la relativa domanda non è stata esaminata perché è stata accolta la richiesta principale di rinnovazione.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla possibilità di ritenere sufficiente il contraddittorio minimo; la questione è stata riservata.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente quale possibile fondamento della notificazione per pubblici proclami; la domanda subordinata non è stata esaminata.

  • art. 140 c.p.c.

    La ricorrente ha sostenuto che, in caso di irreperibilità o rifiuto del destinatario, l’agente postale avrebbe dovuto attivare la procedura prevista da tale disposizione; la mancata attivazione ha determinato, secondo il TAR, la nullità della notificazione.

Massime di principio

  • Quando la notificazione del ricorso a un controinteressato è nulla, il giudice amministrativo deve assegnare, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione e un ulteriore termine per il deposito della relativa prova.
  • La notificazione indirizzata al recapito risultante dagli atti dell’amministrazione e dai registri anagrafici non sana la nullità derivante dalla restituzione dell’atto con esito “Sconosciuto” qualora l’agente postale non abbia attivato la procedura prevista per l’irreperibilità o il rifiuto del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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