Sentenza n. 2680/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, redatto in data 27.05.2026, recante la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale a seguito delle elezioni amministrative tenutesi nei giorni 24 e 25 maggio 2026, nella parte in cui viene proclamata eletta alla carica di Sindaco la candidata Melangela Scolaro con 9.676 voti preferenze, pari al 40,45% dei voti validi, previo annullamento dei voti riportati dalle liste collegate al candidato a Sindaco Scolaro, che non hanno raccolto le firme per la presentazione della lista, pur avendone l’obbligo di legge; - dei verbali di ammissione delle liste collegate alla candidata a Sindaco Scolaro, presentate senza le sottoscrizioni dei cittadini elettori, nel numero previsto dalla normativa in materia; - in via gradata, dei verbali delle operazioni di scrutinio e di attribuzione dei voti redatti dagli Uffici elettorali delle Sezioni nn. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 37, 39, 41, 42 e 47 del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, nella parte in cui recano l'attribuzione dei voti ai candidati sindaci e alle liste collegate, nella misura in cui tali attribuzioni risultano viziate dalle illegittimità di cui ai motivi che seguono; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o collegato relativo alle operazioni elettorali svolte nei giorni 24 e 25 maggio 2026 nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ivi inclusi i verbali di sezione non espressamente indicati, nella parte in cui abbiano inciso sull'attribuzione dei voti e sulla determinazione del risultato finale; e per la correzione: - del risultato elettorale complessivo della competizione per l'elezione del Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, con conseguente rideterminazione del numero dei voti validi attribuiti a ciascun candidato sindaco, previo annullamento dei voti riportati dalle liste collegate al candidato a Sindaco Scolaro, che non hanno raccolto le firme per la presentazione della lista, con conseguente proclamazione a Sindaco del Candidato Barbera ed alla carica di consiglieri comunali i candidati risultanti eletti sulla base del nuovo e corretto risultato elettorale; - in subordine, procedere all’annullamento delle elezioni. - ed in via ulteriormente gradata, previo riconteggio delle schede contestate e di quelle dichiarate nulle nelle sezioni indicate, nonché accertamento della corretta attribuzione dei voti disgiunti e di quelli annullati in violazione dei principi di cui alla normativa vigente, proclamare eletto il candidato Nicola Maria Barbera ovvero procedere al ballottaggio, nonché, in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che la correzione del risultato elettorale nei termini dedotti in ricorso, mediante l'attribuzione alla lista “Fuori dal Coro” di ulteriori due voti validi ovvero, alternativamente, mediante la sottrazione di due voti alle liste collegate alla candidata Sindaco Melangela Scolaro, comporterebbe il superamento della soglia del 5% dei voti validi e il conseguente diritto della lista ricorrente a partecipare al riparto dei seggi, con attribuzione del seggio spettante e conseguente rettifica della proclamazione degli eletti; e per l'accertamento: del diritto del candidato Nicola Maria Barbera ad essere proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, con conseguente declaratoria di illegittimità della proclamazione della candidata Melangela Scolaro e degli altri consiglieri proclamati eletti; ed in via gradata dell’annullamento delle elezioni e rinnovazione delle elezioni ovvero dell’indizione del ballottaggio e/o della diversa distribuzione dei seggi secondo la corretta e finale attribuzione dei voti validi; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Grasso Tindaro il 21/7/2026: per l'annullamento - del Verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto del 27 maggio 2026, nella parte in cui non lo proclama eletto consigliere comunale, in quanto non attribuisce al Sig. Tindaro Grasso i voti di preferenza dallo stesso legittimamente conseguiti, nonché quelli alla Lista “Fuori dal Cori” meglio specificati nel ricorso principale e nel presente atto e computa nel conteggio dei voti diverse schede nulle attribuite alla coalizione Scolaro, comprese tutte quelle attribuite alle Liste collegate con il Candidato a Sindaco Scolaro, che andavano escluse per non avere proceduto alla raccolta delle firme; - di tutti i verbali delle operazioni elettorali delle sezioni nn. 4, 7, 8, 11, 27, 40 e 47, nella parte in cui hanno annullato ovvero omesso di conteggiare preferenze legittimamente espresse in favore del Sig. Tindaro Grasso e della lista “Fuori dal Coro”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; e per l'accertamento e la dichiarazione che, una volta corretti gli errori di scrutinio e di verbalizzazione di cui in appresso, il Sig. Tindaro Grasso ha conseguito un numero di preferenze tale da doversi ritenere eletto consigliere comunale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto nella lista “Fuori dal Coro”; e per la condanna dell'Amministrazione resistente alla correzione dei risultati elettorali e alla proclamazione del Sig. Tindaro Grasso quale consigliere comunale; con richiesta, in via istruttoria di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. delle schede e dei verbali relativi alle sezioni indicate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale dell’Ufficio centrale elettorale del 27 maggio 2026 di proclamazione degli eletti alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, nonché verbali di ammissione di tre liste collegate alla candidata proclamata Sindaco e verbali di scrutinio di varie sezioni
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti principali hanno chiesto la rettifica del risultato elettorale, la proclamazione del candidato Sindaco secondo classificato o, in subordine, il ballottaggio o l’annullamento della consultazione. Hanno contestato anzitutto l’ammissione senza sottoscrizioni di tre liste collegate alla candidata proclamata Sindaco, sostenendo che l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 3, l.r. Sicilia n. 7/1992 dovesse valere per una sola lista per ciascun gruppo politico e che una delle liste non recasse nel contrassegno il nome del movimento parlamentare. Hanno inoltre censurato la rettifica grafica dei contrassegni senza rinnovazione dell’accettazione delle candidature e del consenso dei candidati e dei delegati. Quanto allo scrutinio, hanno dedotto irregolarità, errori di trascrizione e attribuzione dei voti, mancato trascinamento, ammissione di schede con segni di riconoscimento e schede nulle o voti non conteggiati in diverse sezioni. In particolare, per la sezione 37 hanno denunciato la riduzione da 273 a 213 dei voti attribuiti al candidato Barbera; per le sezioni 39 e 9 hanno rivendicato rispettivamente 27 e 22 voti. Hanno chiesto verificazione, anche sulla base di dichiarazioni sostitutive, e sostenuto che le contestazioni potessero incidere sul distacco di 148 voti tra i primi due candidati e sui 104 voti con cui la candidata Scolaro aveva superato la soglia del 40%. Il candidato Barbera ha proposto ricorso incidentale per ottenere la propria proclamazione, il ballottaggio o l’annullamento delle elezioni. Il candidato consigliere Grasso, primo dei non eletti nella lista “Fuori dal Coro”, ha proposto ricorso incidentale per recuperare 35 voti di lista e 11 preferenze, superare la soglia del 5% e conseguire un seggio. Sono state inoltre sollevate eccezioni di tardività, difetto di legittimazione e inammissibilità delle impugnazioni incidentali e delle richieste istruttorie.
La decisione
Il ricorso principale è stato dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto. È stata respinta l’eccezione di tardività del ricorso principale: gli atti di ammissione delle liste avversarie, non incidendo direttamente sull’ammissione dei ricorrenti, potevano essere impugnati con l’atto di proclamazione ai sensi dell’art. 130 c.p.a.; le note regionali e prefettizie non erano autonomamente lesive e non richiedevano impugnazione immediata. Il Collegio ha chiarito che tali indicazioni amministrative non modificano la legge né costituiscono parametro autonomo di legittimità; la questione costituzionale subordinatamente sollevata dal Comune è stata assorbita, perché fondata su un’interpretazione della norma che il TAR non ha accolto. Nel merito, è stata respinta la censura contro l’esenzione dalla raccolta delle firme: l’art. 7, comma 3, l.r. n. 7/1992 non pone un limite numerico alle liste riconducibili al gruppo politico qualificato e consente contrassegni compositi. È stata respinta anche la censura sulla mancata rinnovazione delle accettazioni: le rettifiche grafiche dei contrassegni, non avendo modificato identità, composizione o denominazione delle liste, erano regolarizzazioni formali e non imponevano nuove dichiarazioni di consenso. Le censure di scrutinio sono state in parte dichiarate inammissibili per difetto di specificità e di adeguato principio di prova e in parte respinte. Per la sezione 37, la cifra finale di 213 voti risultava coerente con le tabelle di scrutinio; la dichiarazione sostitutiva riferiva soltanto la successione delle cifre nel verbale, non le operazioni di spoglio, e non poteva contrastare la fede privilegiata della documentazione ufficiale senza querela di falso. La censura è stata quindi dichiarata inammissibile. Le contestazioni relative alle sezioni 39 e 9 non individuavano le singole schede o le loro caratteristiche, e le richieste di recuperi forfettari o basate sul numero statistico delle schede nulle erano esplorative. È stata ritenuta infondata la doglianza sul numero di voti espressi per la sola candidata Sindaco, modalità legittima di voto non sufficiente, di per sé, a dimostrare irregolarità. Venuta meno la censura della sezione 37, il residuo massimo di 49 voti era inferiore sia allo scarto di 148 voti sia al margine di 104 voti rispetto alla soglia del 40%; la prova di resistenza non è stata superata e le verificazioni sono state respinte. Il ricorso incidentale di Barbera è stato dichiarato inammissibile quanto alle autonome domande di proclamazione, ballottaggio e annullamento, perché l’interesse era personale, autonomo e già attuale dalla proclamazione e avrebbe dovuto essere azionato con ricorso principale entro il termine; riqualificato come ricorso principale, sarebbe stato tardivo. Per il resto è stato respinto: le censure di scrutinio erano insufficientemente specifiche e comunque inidonee a superare la prova di resistenza; non era stata dimostrata l’incidenza necessaria dei voti di lista sul risultato del candidato Sindaco, considerata la possibilità del voto disgiunto. Il ricorso incidentale di Grasso è stato dichiarato inammissibile perché egli era cointeressato, non controinteressato, e perseguiva un’utilità autonoma già attuale dalla proclamazione; avrebbe dovuto proporre ricorso principale entro il 26 giugno 2026, mentre l’atto incidentale era stato depositato il 21 luglio. Anche nel merito, le doglianze erano insufficientemente circostanziate e i 46 voti rivendicati non risultavano dimostrati come sufficienti a determinare il superamento della soglia del 5%. Spese integralmente compensate per la peculiarità e novità della controversia.
Norme richiamate
art. 129 c.p.a.
L’art. 129 c.p.a. assoggetta al rito accelerato, con il termine d’impugnazione di tre giorni, i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio.
Il termine accelerato riguarda gli atti che incidono immediatamente sul diritto del ricorrente di partecipare alla competizione; l’ammissione delle liste avversarie, non avendo tale effetto, può essere contestata con l’impugnazione della proclamazione.
art. 130 c.p.a.
Gli atti di ammissione delle liste avversarie, di contro, in quanto non direttamente incidenti sull’ammissione dei ricorrenti alla competizione elettorale, possono essere contestati unitamente all’atto di proclamazione degli eletti, secondo il rito disciplinato dall’art. 130 c.p.a.
Le contestazioni contro l’ammissione delle liste avversarie possono essere proposte nel giudizio contro la proclamazione, senza autonoma impugnazione immediata ai sensi dell’art. 129 c.p.a.
art. 7, comma 3, l.r. Sicilia n. 7/1992
La disposizione normativa sopra riportata, nel prevedere le esenzioni dall'obbligo di raccolta delle firme per le forze politiche strutturate nell'Assemblea Regionale Siciliana (ARS), non introduce alcuna limitazione numerica, né alcun vincolo di corrispondenza biunivoca ("una forza politica, una sola lista").
L’esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni è collegata allo status del soggetto politico qualificato e non è limitata a una sola lista. Può estendersi alle liste espressione della medesima forza politica, anche con contrassegno composito, purché ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
art. 18, comma 2, D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3
Del resto, l’art. 18, comma 2, del D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, contempla espressamente la possibilità di regolarizzare, entro il termine assegnato dalla Commissione elettorale circondariale, le irregolarità riscontrate nella documentazione relativa alla presentazione delle liste, senza prevedere che ogni intervento correttivo comporti la rinnovazione delle dichiarazioni di accettazione delle candidature.
La regolarizzazione del contrassegno non determina automaticamente l’obbligo di rinnovare le accettazioni delle candidature; ciò è necessario solo se la modifica incide sugli elementi sostanziali o trasforma l’identità della lista.
art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Esse non possono sovvertire la fede privilegiata del verbale quando siano dirette a negare la veridicità dei fatti ivi attestati; possono, invece, costituire un principio di prova idoneo a sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori del giudice quando la contestazione riguardi l'illegittimità delle determinazioni assunte dal seggio e sia sufficientemente specifica da consentire l'individuazione delle operazioni da verificare.
Le dichiarazioni sostitutive non possono smentire i fatti attestati con fede privilegiata dal verbale, ma possono costituire un principio di prova per censurare valutazioni giuridiche del seggio, se specifiche e idonee a individuare le operazioni da verificare.
art. 77 c.p.a.
La querela di falso non è stata proposta, né risulta richiesta la concessione del termine per proporla ai sensi dell'art. 77 c.p.a.
Quando la contestazione investe la veridicità del dato storico attestato da un verbale assistito da fede privilegiata, la sua falsità non può essere accertata nel giudizio amministrativo senza querela di falso.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Il potere istruttorio officioso previsto dall'art. 64, comma 3, c.p.a. deve essere esercitato in funzione dell'accertamento di fatti rilevanti per la decisione e non può sostituirsi all'onere di individuare le specifiche irregolarità poste a fondamento della domanda.
I poteri istruttori officiosi servono ad accertare fatti rilevanti già specificamente allegati e non consentono verificazioni esplorative dirette a ricercare vizi non individuati dalla parte.
art. 42 c.p.a.
Il ricorso incidentale, pur ammissibile, resta pur sempre rimedio accessorio e dipendente, esperibile dal controinteressato per contrastare il ricorso principale e conservare l’assetto di interessi risultante dagli atti impugnati; esso non può essere utilizzato per far valere una pretesa autonoma, già integralmente azionabile dal momento della proclamazione degli eletti.
Il ricorso incidentale elettorale è riservato al controinteressato che intenda contrastare il ricorso principale e conservare l’assetto impugnato; non può introdurre una pretesa autonoma già azionabile con ricorso principale.
art. 130, comma 1, lett. a), c.p.a.
Le domande dirette a migliorare la posizione elettorale del proponente — in quanto espressive di un interesse proprio e preesistente — avrebbero dovuto essere proposte mediante apposito ricorso in via principale nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione, ai sensi dell'art. 130, comma 1, lett. a), c.p.a..
Le pretese autonome volte a migliorare la posizione elettorale devono essere introdotte con ricorso principale entro trenta giorni dalla proclamazione; la loro proposizione incidentale non elude il termine decadenziale.
Massime di principio
- Quando l’esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni è riconosciuta dalla legge a un partito o gruppo politico qualificato e la disposizione non stabilisce un limite numerico, il giudice non può introdurre per via interpretativa la regola di una sola lista esentata per ciascun soggetto politico; l’esenzione può riguardare più liste riconducibili a quel soggetto, anche tramite contrassegni compositi, se risultano soddisfatti i presupposti legislativi.
- La regolarizzazione grafica del contrassegno di una lista non impone di per sé la rinnovazione delle accettazioni delle candidature o del consenso dei presentatori; una nuova manifestazione di volontà è necessaria soltanto quando la modifica incide su elementi sostanziali della presentazione o trasforma l’identità della formazione politica.
- Nel contenzioso elettorale, le dichiarazioni sostitutive non possono contraddire la fede privilegiata dei verbali sui fatti storici attestati dal pubblico ufficiale; possono però fungere da principio di prova per contestare la legittimità delle valutazioni del seggio, se descrivono in modo circostanziato le operazioni e le schede interessate. La contestazione della veridicità del dato storico richiede la querela di falso.
- La verificazione elettorale non può essere esplorativa: occorrono allegazioni sufficientemente specifiche sulla sezione, sulla natura dell’irregolarità e, per quanto possibile, sulle schede o sui voti coinvolti, oltre a una concreta idoneità delle irregolarità a modificare il risultato. Il giudice non può usare i propri poteri istruttori per supplire alla mancanza di tale allegazione.
- La prova di resistenza richiede che i voti contestati siano potenzialmente sufficienti a incidere sul risultato o sulla soglia elettorale rilevante; se, una volta esclusa la contestazione numericamente decisiva, le doglianze residue non possono modificare l’esito, non sussistono i presupposti per la verificazione.
- Nel giudizio elettorale il ricorso incidentale è un rimedio accessorio del controinteressato, diretto a contrastare la domanda principale e conservare l’assetto risultante dagli atti. Il soggetto che persegue un’utilità autonoma già attuale dalla proclamazione deve proporre ricorso principale entro il termine decadenziale e non può recuperarlo mediante un ricorso incidentale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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