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Sentenza

Sentenza del 06/08/2019 n. 20946 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Determinazione del reddito d'impresa - Spese di trasporto aereo di persone (cd. aerotaxi) - Deducibilità - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato due avvisi di accertamento relativi, da un lato, alla maggiore imposta sul reddito per la deduzione di una sopravvenienza passiva, di costi per il noleggio di aerotaxi e di accantonamenti per l'indennità suppletiva di clientela degli agenti e, dall'altro, all'indetraibilità dell'IVA su spese legali. La ricorrente ha contestato, tra l'altro, l'ultrapetizione del giudice, il difetto di motivazione, l'errata applicazione delle norme sulla deducibilità dei costi e degli accantonamenti e l'illegittimo disconoscimento della detrazione IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo. Ha stabilito che il giudice tributario deve decidere entro i limiti dei motivi indicati nell'atto impositivo e non può fondare il rigetto su ragioni diverse da quelle originariamente contestate dall'Ufficio. Ha inoltre ritenuto insufficientemente motivato il disconoscimento della sopravvenienza passiva, ha affermato che le spese per servizi di trasporto aereo di persone sono deducibili secondo il principio generale di inerenza previsto dall'art. 109, comma 5, del TUIR, se riferite ad attività produttive di ricavi o proventi fiscalmente rilevanti, e ha riconosciuto la deducibilità degli accantonamenti per l'indennità suppletiva di clientela degli agenti. Il motivo relativo all'IVA sulle spese legali è stato dichiarato inammissibile perché la società non aveva impugnato una distinta e autonoma motivazione della sentenza. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata nei punti accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    ammette la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi ... se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi

    Le spese di trasporto aereo di persone sostenute nell'attività d'impresa non sono soggette alla disciplina speciale prevista per i costi relativi all'utilizzo di aeromobili come beni aziendali; sono deducibili in base al generale requisito dell'inerenza, proporzionalmente al collegamento con attività o beni produttivi di ricavi o proventi fiscalmente rilevanti.

  • Art. 121-bis, d.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 164 TUIR

    sono deducibili, per l'intero ammontare, le spese relative agli aeromobili da turismo ... destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa

    La norma riguarda i costi relativi a determinati mezzi di trasporto utilizzati come beni aziendali strumentali. Non si applica direttamente alle spese sostenute per acquistare servizi di trasporto mediante aerotaxi.

  • Art. 70, commi 1 e 3, d.P.R. n. 917 del 1986, nella numerazione vigente art. 105 TUIR

    Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto ... sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali

    La disciplina degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto si estende alle indennità relative alla cessazione dei rapporti di agenzia, comprese le indennità suppletive di clientela, anche se caratterizzate da una componente eventuale, quando ricadono nella disciplina dell'art. 1751 c.c.

  • Art. 16, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 17 TUIR

    indennità per la cessazione di rapporti di agenzia

    La locuzione comprende unitariamente le indennità di fine rapporto degli agenti disciplinate dall'art. 1751 c.c., senza distinguere, ai fini fiscali, tra indennità codicistica e indennità suppletiva prevista dalla contrattazione collettiva.

  • Art. 1751 del codice civile

    Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 303 del 1991, disciplina complessivamente l'indennità dovuta all'agente alla cessazione del rapporto; tale disciplina rileva anche ai fini della deducibilità fiscale degli accantonamenti.

  • Art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 112 c.p.c.

    Nel processo tributario il giudice deve rispettare i limiti del thema decidendum e non può pronunciarsi sulla base di una causa o di una ragione diversa da quella dedotta dall'Amministrazione nell'atto impositivo.

  • Art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 7 della legge n. 212 del 2000

    Gli atti impositivi devono indicare in modo adeguato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, delimitando l'oggetto del successivo giudizio tributario.

Massime di principio

  • La deducibilità di un costo per servizi dipende principalmente dalla sua inerenza all'attività d'impresa e dal collegamento con attività o beni produttivi di ricavi; non può essere negata applicando automaticamente una disciplina speciale prevista per beni aziendali diversi.
  • Per dimostrare l'inerenza è opportuno conservare contratti, fatture dettagliate, documentazione dei viaggi, nominativi dei partecipanti, finalità commerciali e collegamento con clienti, commesse o operazioni produttive.
  • Nel contenzioso tributario l'Amministrazione deve mantenere ferma la motivazione dell'atto impositivo: il giudice non può confermare la pretesa fiscale utilizzando una contestazione nuova o diversa da quella originaria.
  • Gli accantonamenti per indennità di cessazione dei rapporti di agenzia possono essere deducibili anche quando l'indennità presenta elementi di aleatorietà, purché rientri nella disciplina normativa e contrattuale applicabile e sia contabilizzata correttamente.
  • Quando una sentenza si fonda su più motivazioni autonome, il ricorrente deve impugnarle tutte; se una ratio decidendi non viene contestata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile perché quella motivazione è sufficiente a mantenere ferma la decisione.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente in via definitiva il credito al contribuente: impone al giudice di rinvio di riesaminare i punti cassati applicando i principi indicati dalla Corte.

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