Sentenza del 25/01/2018 n. 294 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cartelle di pagamento - Notifica a mezzo posta - Validità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava la validità della notifica di una cartella di pagamento effettuata mediante invio diretto, da parte del concessionario della riscossione, di una raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorrente sosteneva, verosimilmente, che la cartella dovesse essere notificata secondo le forme ordinarie e che l'invio diretto tramite posta non fosse sufficiente.
La decisione
La sentenza ha affermato che la notifica della cartella esattoriale può validamente avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La seconda parte dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede infatti una modalità di notificazione autonoma e alternativa rispetto a quella ordinaria, integralmente affidata al concessionario e all'ufficiale postale. Pertanto, la notifica eseguita con tale modalità deve ritenersi valida.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La notifica della cartella può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La disposizione contempla una modalità di notifica alternativa a quella ordinaria, nella quale l'attività è affidata direttamente al concessionario della riscossione e all'ufficiale postale. Non è quindi necessario ricorrere alle forme di notificazione previste nella prima parte della norma quando viene utilizzato l'invio diretto tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità dell'intervento di un ufficiale giudiziario o di altro soggetto notificatore.
- L'invio diretto tramite posta costituisce una modalità autonoma e alternativa di notifica rispetto alle forme ordinarie previste dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.
- La contestazione della cartella non può fondarsi soltanto sul fatto che essa sia stata notificata direttamente per posta; occorre verificare concretamente la regolarità della spedizione, dell'indirizzo, dell'avviso di ricevimento e della ricezione.
- La validità della notifica va distinta dall'effettiva fondatezza del credito tributario: una notifica formalmente valida non impedisce di contestare, per altri motivi, l'importo o il presupposto della pretesa.
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