Sentenza del 25/01/2018 n. 74 - Comm. Trib. Prov. Vicenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, contestando al contribuente compensi professionali non dichiarati per euro 44.340,00, desunti principalmente dai versamenti bancari ritenuti non adeguatamente giustificati. Il contribuente ha impugnato l'atto deducendo, tra gli altri motivi, la violazione dei diritti del contribuente, l'illegittimità delle indagini finanziarie, il difetto di motivazione, l'irregolarità della notificazione e, in via preliminare, l'omessa o invalida sottoscrizione dell'avviso ai sensi dell'art. 42 del DPR n. 600/1973. In particolare, l'atto cartaceo notificato ordinariamente recava una firma digitale, senza che risultassero rispettati i requisiti per la validità di tale modalità.
La decisione
La Commissione Tributaria ha accolto il ricorso esclusivamente sulla questione preliminare relativa alla sottoscrizione. Ha ritenuto che, in caso di notificazione ordinaria di un atto cartaceo, la firma autografa possa essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo soltanto per atti prodotti da sistemi informativi automatizzati nell'ambito di attività seriali e accentrate, condizioni non ravvisate nel caso concreto. Poiché l'avviso risultava firmato digitalmente senza i necessari presupposti, è stato dichiarato nullo per insanabile difetto di sottoscrizione ai sensi dell'art. 42 del DPR n. 600/1973. Le ulteriori eccezioni sono state assorbite. L'avviso di accertamento è stato annullato e le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente aveva dedotto la violazione delle garanzie procedimentali, tra cui la mancata conoscenza delle ragioni della verifica, l'omessa redazione del processo verbale di chiusura e l'emissione anticipata dell'avviso. La Commissione non ha esaminato tali censure, ritenendole assorbite dall'accoglimento del motivo sulla sottoscrizione.
Art. 42 del DPR n. 600/1973
La sottoscrizione costituisce un requisito essenziale dell'avviso di accertamento. Secondo la decisione, per un atto cartaceo notificato ordinariamente non è sufficiente una firma digitale apposta senza il rispetto dei presupposti normativi; il difetto di sottoscrizione determina la nullità dell'atto.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 2010/4114 del 02/11/2010, lett. c)
"siano prodotti da sistemi informativi automatizzati e derivano da attività di carattere seriale effettuate con modalità di lavorazione accentrata"
La sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo è ammessa soltanto per atti generati da sistemi automatizzati nell'ambito di lavorazioni seriali e accentrate. La Commissione ha ritenuto che tale eccezione non fosse applicabile al caso esaminato.
Massime di principio
- La validità formale dell'avviso di accertamento deve essere verificata autonomamente rispetto alla fondatezza sostanziale della pretesa fiscale: un vizio essenziale dell'atto può comportarne l'annullamento senza esaminare il merito.
- Per gli atti cartacei notificati con modalità ordinaria, la firma apposta dall'autorità competente deve rispettare le forme previste dalla legge; una firma digitale non è automaticamente equivalente a una firma autografa se mancano i presupposti normativi e tecnici applicabili.
- L'indicazione a stampa del nominativo del responsabile è generalmente ammissibile solo nei casi espressamente previsti, ossia per atti prodotti da sistemi automatizzati nell'ambito di lavorazioni seriali e accentrate.
- Quando il giudice accoglie una censura preliminare o assorbente, può non pronunciarsi sugli ulteriori motivi relativi a indagini bancarie, motivazione, notificazione o procedura di accertamento.
- In situazioni analoghe è opportuno esaminare tempestivamente l'originale dell'avviso, la modalità di formazione e notificazione, la presenza della sottoscrizione e l'eventuale documentazione tecnica relativa alla firma digitale, perché tali elementi possono incidere sulla validità dell'atto.
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