Sentenza del 25/01/2018 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Lodi
Irpef - Accertamento bancario - Guardia di Finanza - Contradditorio -Non necessario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l’accertamento, incluso l’accertamento bancario o parziale, fosse illegittimo perché effettuato senza consentirgli di partecipare preventivamente al procedimento e di interloquire con l’Amministrazione sugli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza. La contestazione riguardava quindi la presunta necessità del contraddittorio endoprocedimentale nell’attività accertativa tributaria.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l’attività della Guardia di Finanza e degli Uffici finanziari ha natura amministrativa e, pur dovendo rispettare le garanzie previste a tutela del contribuente, non è generalmente soggetta a un obbligo di contraddittorio preventivo. La partecipazione del contribuente al procedimento è una mera eventualità rimessa alla valutazione dell’Amministrazione per esigenze istruttorie. Pertanto, l’Ufficio può procedere a un accertamento parziale sulla base degli elementi segnalati dalla Guardia di Finanza, senza dover necessariamente interpellare previamente il contribuente.
Norme richiamate
Articolo 41-bis del d.P.R. 600/1973
La norma consente all’Ufficio finanziario di procedere ad accertamento parziale sulla base di elementi informativi specifici, tra cui quelli acquisiti o segnalati dalla Guardia di Finanza, senza che sia necessariamente preceduto da un contraddittorio con il contribuente.
Massime di principio
- Nel procedimento tributario il contraddittorio preventivo non è automaticamente obbligatorio per ogni attività di controllo o accertamento; la sua necessità dipende dalla specifica disciplina applicabile e dal tipo di tributo o procedimento.
- L’Amministrazione finanziaria può utilizzare, ai fini dell’accertamento, gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, purché siano stati acquisiti nel rispetto delle garanzie e delle regole previste dalla legge.
- L’accertamento parziale può essere legittimamente emesso anche senza una preventiva interlocuzione con il contribuente, quando si fonda su dati o segnalazioni sufficientemente circostanziati.
- L’assenza di contraddittorio non determina di per sé l’illegittimità dell’atto: occorre verificare se esista uno specifico obbligo normativo di confronto preventivo applicabile al caso concreto.
- Il contribuente può comunque contestare l’accertamento dimostrando l’inutilizzabilità o l’insufficienza degli elementi raccolti, vizi nell’acquisizione della documentazione, errori nella ricostruzione del reddito o carenza di motivazione dell’atto.
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