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Sentenza

Sentenza del 25/01/2018 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Lodi

Irpef - Accertamento bancario - Guardia di Finanza - Contradditorio -Non necessario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l’accertamento, incluso l’accertamento bancario o parziale, fosse illegittimo perché effettuato senza consentirgli di partecipare preventivamente al procedimento e di interloquire con l’Amministrazione sugli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza. La contestazione riguardava quindi la presunta necessità del contraddittorio endoprocedimentale nell’attività accertativa tributaria.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l’attività della Guardia di Finanza e degli Uffici finanziari ha natura amministrativa e, pur dovendo rispettare le garanzie previste a tutela del contribuente, non è generalmente soggetta a un obbligo di contraddittorio preventivo. La partecipazione del contribuente al procedimento è una mera eventualità rimessa alla valutazione dell’Amministrazione per esigenze istruttorie. Pertanto, l’Ufficio può procedere a un accertamento parziale sulla base degli elementi segnalati dalla Guardia di Finanza, senza dover necessariamente interpellare previamente il contribuente.

Norme richiamate

  • Articolo 41-bis del d.P.R. 600/1973

    La norma consente all’Ufficio finanziario di procedere ad accertamento parziale sulla base di elementi informativi specifici, tra cui quelli acquisiti o segnalati dalla Guardia di Finanza, senza che sia necessariamente preceduto da un contraddittorio con il contribuente.

Massime di principio

  • Nel procedimento tributario il contraddittorio preventivo non è automaticamente obbligatorio per ogni attività di controllo o accertamento; la sua necessità dipende dalla specifica disciplina applicabile e dal tipo di tributo o procedimento.
  • L’Amministrazione finanziaria può utilizzare, ai fini dell’accertamento, gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, purché siano stati acquisiti nel rispetto delle garanzie e delle regole previste dalla legge.
  • L’accertamento parziale può essere legittimamente emesso anche senza una preventiva interlocuzione con il contribuente, quando si fonda su dati o segnalazioni sufficientemente circostanziati.
  • L’assenza di contraddittorio non determina di per sé l’illegittimità dell’atto: occorre verificare se esista uno specifico obbligo normativo di confronto preventivo applicabile al caso concreto.
  • Il contribuente può comunque contestare l’accertamento dimostrando l’inutilizzabilità o l’insufficienza degli elementi raccolti, vizi nell’acquisizione della documentazione, errori nella ricostruzione del reddito o carenza di motivazione dell’atto.

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