Sentenza del 25/01/2018 n. 295 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposte di Registro, ipocatastali e di bollo - Atti traslativi - Accettazione di eredità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità è considerata atto consequenziale rispetto all'atto traslativo a titolo gratuito. Pertanto, si applica l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, restando dovuta l'imposta nella misura fissa di 50,00 euro.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda il trattamento fiscale della trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità. Si sostiene che tale trascrizione sia un atto consequenziale, possibile solo in dipendenza di un precedente atto traslativo a titolo gratuito, e che debba quindi beneficiare del regime agevolato previsto per gli atti e le formalità direttamente conseguenti agli atti traslativi immobiliari soggetti all'imposta di registro.
Norme richiamate
Art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 23/2011
Sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, salva l'applicazione della misura fissa di euro 50,00, gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti immobiliari che scontano l'imposta di registro nonché gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il Catasto ed i Registri immobiliari.
La norma è interpretata nel senso che l'esenzione si estende anche agli atti e alle formalità direttamente conseguenti all'atto traslativo, inclusa la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, con applicazione della sola misura fissa di 50,00 euro.
Massime di principio
- Quando una formalità nei Registri immobiliari è necessaria e direttamente collegata a un atto traslativo già soggetto all'imposta di registro, occorre verificare se essa rientri nel regime di esenzione previsto per gli adempimenti consequenziali.
- La trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, se effettuata in dipendenza di un atto traslativo immobiliare, non deve essere trattata come un adempimento autonomo ai fini dell'imposizione accessoria, ma come formalità direttamente conseguente.
- L'esenzione riguarda l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie; non elimina necessariamente ogni onere, poiché può restare dovuta un'imposta fissa, nella fattispecie pari a 50,00 euro.
- Per applicare il beneficio è essenziale dimostrare il nesso diretto e funzionale tra la formalità richiesta e l'atto traslativo presupposto.
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