Cassazione Civile, Sentenza n. 8074/2020 del 23/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti impugnavano l’avviso di rettifica e liquidazione relativo alla compravendita, stipulata il 14 ottobre 2005 per Euro 15.000, di un’unità immobiliare inserita in un fabbricato per il quale il Comune di Roma aveva disposto la demolizione nell’ambito di un programma di riqualificazione urbana e sostituzione edilizia. L’Agenzia aveva rettificato il valore venale in Euro 92.000; il giudice di primo grado aveva rideterminato il valore in Euro 76.052 e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 1° febbraio 2013, aveva respinto l’appello. Con il primo motivo, i contribuenti deducevano la violazione degli artt. 20 e 21 del D.P.R. n. 131/1986: sostenevano che il contratto fosse aleatorio e avesse sostanzialmente ad oggetto l’aspettativa di ottenere un immobile futuro in sostituzione di quello destinato alla demolizione, sicché il bene acquistato avrebbe avuto valore pari a zero e non sarebbe stato legittimo determinarne il valore mediante comparazione. Con il secondo motivo, denunciavano violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, affermando che alla data della vendita il diritto acquistato riguardava soltanto l’area di sedime, non edificabile e destinata all’espropriazione in caso di mancata attuazione del programma; lamentavano inoltre il mancato esame della demolizione e dell’assenza di un impegno del Comune a realizzare il piano o a risarcire il danno. Con il terzo motivo, denunciavano omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta doppia imposizione, riferita alla vendita del 2005 e al successivo acquisto, assoggettato a IVA, concluso il 28 giugno 2011.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo perché, in base al contenuto contrattuale riportato dai ricorrenti, l’oggetto era un bene già esistente: non ricorreva quindi né una vendita di cosa futura né un contratto aleatorio, non essendo stato convenuto un rischio futuro incidente sulle prestazioni. L’incertezza riguardava il risultato pratico perseguito attraverso il programma di riqualificazione, il cui accesso presupponeva la titolarità di un diritto reale sull’unità da demolire. La CTR aveva inoltre fondato la valutazione su un appartamento similare ricadente nel medesimo programma, dato comparativo non specificamente contestato; ai fini del valore alla data dell’atto rilevano tanto le condizioni attuali quanto le potenziali utilizzazioni del bene. Il secondo motivo è stato respinto: l’esecuzione della demolizione non risultava dagli atti esposti, che attestavano soltanto l’ordinanza; la censura ex art. 115 c.p.c. non poteva essere utilizzata per contestare l’apprezzamento delle prove; le doglianze di omesso esame non individuavano e riproducevano adeguatamente le questioni già sottoposte al giudice d’appello e, comunque, non dimostravano l’omesso esame di un fatto storico decisivo, distinto dalla mancata considerazione di singoli elementi istruttori. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: i ricorrenti non avevano indicato né riprodotto il contenuto essenziale del motivo d’appello sulla doppia imposizione, non menzionato nella sentenza impugnata. I ricorrenti sono stati condannati in solido a pagare all’Agenzia delle Entrate Euro 2.000, oltre spese prenotate a debito, rimborso forfettario e oneri accessori; è stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 43, comma 1
in tema di imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, nello stabilire che il valore del bene o del diritto trasferito deve essere determinato con riferimento alla “data dell’atto”, “impone che si tenga conto, nella valutazione medesima, ad un tempo, sia delle condizioni attuali che delle potenziali utilizzazioni dell’oggetto della prestazione, non essendo contestabile che anche le seconde concorrono ad individuare, con notazione di attualità, il valore venale in comune commercio (cfr. D.P.R. n. 131, art. 51, comma 2, cit.).”
Per determinare il valore del bene trasferito ai fini dell’imposta di registro, occorre riferirsi alla data dell’atto e considerare sia le condizioni attuali sia le potenzialità d’uso del bene, poiché anche queste concorrono al valore venale in comune commercio.
D.P.R. n. 131/1986, art. 51, comma 2
in tema di imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, nello stabilire che il valore del bene o del diritto trasferito deve essere determinato con riferimento alla “data dell’atto”, “impone che si tenga conto, nella valutazione medesima, ad un tempo, sia delle condizioni attuali che delle potenziali utilizzazioni dell’oggetto della prestazione, non essendo contestabile che anche le seconde concorrono ad individuare, con notazione di attualità, il valore venale in comune commercio (cfr. D.P.R. n. 131, art. 51, comma 2, cit.).”
Nel determinare il valore venale in comune commercio, le potenziali utilizzazioni dell’oggetto della prestazione concorrono alla stima insieme alle sue condizioni attuali.
art. 1472 c.c.
la fattispecie del contratto di vendita di cosa futura, qual delineata dall’art. 1472 c.c., dà luogo ad un contratto perfetto ab origine (ma) con effetti obbligatori, e postula la venuta ad esistenza della cosa in un momento successivo a quello del sorgere del vincolo
La vendita di cosa futura presuppone che la cosa oggetto del contratto venga ad esistenza dopo il sorgere del vincolo; la presenza, al momento della stipula, di un bene già esistente esclude tale qualificazione.
art. 115 c.p.c.
E’, poi, insussistente la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., – che non può essere dedotta, come vizio di legittimità, in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito
La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere denunciata in cassazione al solo fine di contestare l’apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
alla cui stregua la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che lo stesso omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo per l’esito, non la mancata menzione di ogni singolo elemento istruttorio quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato.
art. 112 c.p.c.
Il terzo motivo risulta, da ultimo, inammissibile in ragione del (sopra rilevato) difetto di autosufficienza, in quanto le parti non deducono di aver proposto, quale motivo di appello, la censura in questione (v. l’esposizione dei fatti di causa di cui al ricorso, fol. 14/15), – della quale non v’è menzione nella gravata sentenza, – nè ne riproducono il contenuto essenziale.
La censura di omessa pronuncia non è ammissibile se il ricorrente non indica di avere sottoposto la questione al giudice d’appello e non ne riproduce il contenuto essenziale, così da consentirne la verifica in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- La vendita di cosa futura presuppone che il bene venga ad esistenza dopo la conclusione del contratto; se il bene esiste già al momento della stipula, la circostanza che l’acquirente persegua anche il risultato pratico di ottenere in futuro un diverso bene non trasforma la vendita in una vendita di cosa futura.
- Un contratto commutativo non diventa aleatorio per la sola incertezza del risultato pratico ulteriore perseguito dalle parti: occorre che un rischio futuro, estraneo al tipo negoziale, sia assunto e risulti dal regolamento contrattuale, esplicitamente o implicitamente.
- Ai fini della determinazione del valore venale di un bene trasferito, la valutazione riferita alla data dell’atto deve considerare sia le condizioni attuali sia le potenziali utilizzazioni del bene; queste ultime possono concorrere al valore anche quando il bene sia inserito in un programma di riqualificazione o sostituzione edilizia.
- Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; la mancata esplicita considerazione di singoli elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato.
- La denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c. non consente di sottoporre alla Cassazione una diversa valutazione delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
- Per rendere ammissibile una censura di omessa pronuncia, il ricorrente deve indicare che la questione era stata proposta nel grado precedente e riprodurne nel ricorso il contenuto essenziale, quando essa non risulti dalla sentenza impugnata.
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