Sentenza del 16/09/2016 n. 18237 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - Regolarizzazione delle scritture contabili - Art. 14, comma 5 della l. n. 289 del 2002 - Condizioni - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto valida la regolarizzazione delle scritture contabili effettuata dalla contribuente nell'ambito del condono previsto dalla legge n. 289 del 2002. La contribuente aveva rettificato in diminuzione le rimanenze finali e iniziali per neutralizzare la contestazione relativa a ricavi non contabilizzati, ma la regolarizzazione era stata eseguita successivamente alla presentazione dell'istanza di condono e senza la compilazione contestuale del prospetto delle variazioni contabili né la prova del versamento dell'imposta sostitutiva del 6%.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la regolarizzazione contabile prevista dall'art. 14, comma 5, della legge n. 289 del 2002 sia strettamente collegata, sia temporalmente sia funzionalmente, all'istanza di condono e richieda la compilazione contestuale del prospetto delle variazioni e il pagamento dell'imposta sostitutiva. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.200 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9
Il condono costituisce il presupposto al quale può collegarsi la successiva regolarizzazione delle scritture contabili prevista dall'art. 14, comma 5.
Legge n. 289 del 2002, art. 14, comma 1
Regolarizzazione delle rettifiche delle scritture contabili
La regolarizzazione richiede la presentazione di un prospetto che descriva le specifiche variazioni dei valori contabili, così da consentire all'Amministrazione finanziaria di verificare il collegamento con la dichiarazione integrativa e la congruità dell'imposta sostitutiva.
Legge n. 289 del 2002, art. 14, comma 3
con gli effetti ivi previsti
Il richiamo al comma 3 conferma che la regolarizzazione contabile è un effetto opzionale e ulteriore del condono, soggetto alle relative condizioni e formalità.
Legge n. 289 del 2002, art. 14, comma 5
regolarizzazione delle scritture contabili
La facoltà di rettificare i valori contabili è subordinata a un esercizio tempestivo e contestuale rispetto all'istanza di condono, alla compilazione del prospetto richiesto e al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 6% del valore della rettifica.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 35
Richiamati dall'Agenzia per contestare il mancato esercizio, da parte del giudice tributario, del potere di rideterminare l'imposta dovuta; i motivi sono stati assorbiti a seguito dell'accoglimento della censura principale.
Codice di procedura civile, artt. 112 e 277
Richiamati in relazione alla mancata pronuncia e alla mancata decisione sul merito della pretesa tributaria; anche tali censure sono state ritenute assorbite.
Massime di principio
- Le definizioni agevolate e le regolarizzazioni contabili producono effetti solo se sono rispettate tutte le formalità previste dalla legge, non essendo sufficiente una successiva modifica materiale delle scritture.
- Quando una regolarizzazione è collegata a un condono, essa deve essere esercitata nei tempi e con le modalità funzionalmente connesse all'istanza di condono, normalmente mediante documentazione contestuale o tempestiva.
- Il contribuente deve conservare e produrre la prova sia del prospetto analitico delle rettifiche sia del pagamento dell'imposta sostitutiva: l'assenza di uno di questi elementi può rendere inefficace la regolarizzazione.
- La modifica delle scritture contabili non può essere utilizzata retroattivamente per neutralizzare un accertamento se non è stata validamente perfezionata secondo la disciplina agevolativa.
- In presenza di condizioni legali non rispettate, il giudice può cassare la decisione favorevole al contribuente e rigettare direttamente il ricorso originario quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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