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Sentenza

Sentenza n. 622/2026 - Brescia, Sezione 1

per l’accertamento della non debenza del contributo di costruzione relativamente al permesso di costruire in sanatoria per l'esecuzione di opere in difformità rispetto ai precedenti titoli abilitativi, relativamente all'immobile sito in -OMISSIS--OMISSIS-., inerente il P.E. 25/2017-0, Prot. n. -OMISSIS- – CC/yg, del 20.3.2018, di cui alla comunicazione in data 12.4.2018, Prot. n. -OMISSIS- – CC/wb (P.E. 126/1991-0); nonché per la condanna del Comune di Zogno alla restituzione della somma a tale titolo corrisposta e comunque con ogni conseguente e necessario provvedimento inteso a ristabilire la legalità violata;

Giustizia amministrativa202200909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Richiesta e riscossione dell'oblazione dovuta per il permesso di costruire in sanatoria relativo a un complesso immobiliare rurale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento negativo dell'obbligazione pecuniaria relativa all'oblazione ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e la restituzione della somma versata. Ha dedotto che il Comune avesse erroneamente calcolato il contributo di costruzione sull'intero complesso edilizio, anziché sulla sola parte realizzata in difformità rispetto alla concessione edilizia originaria, e che non avesse considerato la preesistenza del fabbricato, la gratuità del titolo del 1991 e la qualità di imprenditore agricolo. Secondo il ricorrente, l'oblazione avrebbe dovuto essere commisurata al solo incremento di superficie lorda di pavimento, pari a 86,24 mq, per un importo di euro 2.164,63, anziché alla somma di euro 7.378,58 richiesta e versata. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità e per mancata impugnazione di atti presupposti, tra cui la deliberazione tariffaria comunale e il precedente diniego di rideterminazione dell'oblazione. Nel merito ha sostenuto che il titolo edilizio gratuito del 1991 era stato ottenuto senza il possesso dei necessari requisiti soggettivi e che la domanda di sanatoria del 2018 era stata presentata nell'ambito di un procedimento di autotutela diretto all'annullamento di quel titolo, con effetto sull'intero complesso edilizio.

La decisione

Il TAR ha prescisso dalle eccezioni preliminari applicando il criterio della ragione più liquida e ha rigettato il ricorso nel merito. Ha ritenuto erronea la premessa del ricorrente secondo cui il titolo del 1991 fosse legittimo e la sanatoria del 2018 riguardasse soltanto le opere difformi. Dalla documentazione amministrativa e dalle tavole allegate alla domanda è emerso che l'istanza di sanatoria era stata presentata in risposta al procedimento di autotutela avviato dal Comune per l'annullamento della concessione edilizia gratuita e costituiva una modalità alternativa di definizione dell'intera vicenda edilizia, idonea a evitare l'esito demolitorio e a consentire la conservazione delle opere previo pagamento dell'oblazione. La sanatoria doveva pertanto essere interpretata come riferita all'intero complesso delle opere, comprese quelle riconducibili al titolo del 1991, e non soltanto alle opere asseritamente realizzate in difformità. È stata quindi ritenuta corretta l'applicazione dell'oblazione ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 secondo i criteri comunali relativi alla nuova costruzione e alla ristrutturazione edilizia. Il TAR ha inoltre rilevato che il Comune aveva applicato parametri già ridotti in ragione dell'epoca di realizzazione degli interventi. La diversa soluzione prospettata dal ricorrente avrebbe indebitamente conservato i benefici economici del precedente titolo gratuito, pur essendo quest'ultimo oggetto di contestazione in autotutela, e avrebbe lasciato irrisolta la vicenda relativa alla sua validità. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità e la stratificazione della vicenda procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    L'oblazione per il permesso di costruire in sanatoria può essere applicata, nella fattispecie, all'intero intervento edilizio quando la domanda di sanatoria definisce complessivamente una vicenda originata dalla contestazione del titolo edilizio preesistente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Rilevante, secondo la ricostruzione della sentenza, per il procedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio gratuito del 1991, senza che il giudice ne sviluppi una disciplina generale.

Massime di principio

  • Quando una domanda di sanatoria edilizia viene presentata nell'ambito di un procedimento di autotutela volto a contestare o annullare un precedente titolo edilizio gratuito, la domanda può essere interpretata come definizione complessiva della vicenda edilizia e non come mera regolarizzazione delle sole opere difformi, se la documentazione procedimentale e gli elaborati allegati riguardano l'intero complesso delle opere.
  • In tale ipotesi, l'oblazione ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 può essere commisurata all'intervento edilizio unitariamente considerato, comprendendo anche le opere assentite dal precedente titolo, quando la sanatoria è funzionale a sostituire l'esito demolitorio dell'autotutela e a stabilizzare complessivamente la situazione edilizia.
  • L'interpretazione della portata oggettiva di una domanda di sanatoria deve essere effettuata considerando il contesto procedimentale nel quale essa è stata presentata, le richieste dell'amministrazione e il contenuto degli elaborati depositati, evitando ricostruzioni parziali incompatibili con la definizione coerente e definitiva della vicenda edilizia.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioContributo di costruzione e oneriAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoria

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