Cassazione Penale, Sentenza n. 7504/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato impugnava la conferma della condanna per il reato di tentata truffa (art.56 e 640 c.p.) deducendo tre motivi: 1) vizio di motivazione e errata applicazione di legge perché, secondo la difesa, mancavano gli elementi della tentata truffa in quanto il ricorso prefettizio non era riferibile a un verbale specifico e risultava indirizzato a un Ufficio comunale diverso da quello competente, perciò non idoneo a precludere l'iscrizione a ruolo; 2) violazione di legge per omessa acquisizione di prova decisiva (la ricevuta di spedizione della raccomandata) ai sensi dell'art.495 c.p.p., prova utile a dimostrare che la spedizione fosse attribuibile a soggetti diversi dall'imputato; 3) insufficiente valutazione degli elementi difensivi da parte della corte di appello (mancata considerazione della mancata notifica dei verbali all'ONLUS, dell'assenza di prova della spedizione e della rilevanza del nominativo del presidente nell'atto), con conseguente errore nella dichiarazione della responsabilità penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che le censure non fossero manifestamente infondate e ha riscontrato gravi lacune motivazionali nella sentenza impugnata. Ha disposto: a) annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione (termine maturato al 18/04/2020, con tempus commissi delicti 29/06/2012 e computo dei termini di sospensione); b) annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi dell'art.622 c.p.p., per colmare le lacune (accertare quali verbali fossero stati notificati, a quale infrazione si riferisse il ricorso prefettizio, chi abbia materialmente spedito la raccomandata e se sia stato eventualmente esperito ricorso al giudice di pace). La Corte ha rimesso la regolazione delle spese di legittimità alla pronuncia che definirà il giudizio nel merito.
Norme richiamate
Codice Penale, art. 56
Richiamato in relazione alla configurazione del tentativo: va valutata l'idoneità ex ante della condotta a realizzare il risultato tipico.
Codice Penale, art. 640
Fattispecie di truffa rispetto alla quale è stata contestata la tentata consumazione mediante atti idonei a precostituire prova di impugnazione.
Codice di Procedura Penale, art. 606, lett. b) e lett. d)
Fondamento delle censure di cassazione: lett. b) per violazione e errata applicazione di norme sostanziali; lett. d) per motivazione contraddittoria o insufficiente in ordine agli elementi decisivi.
Codice di Procedura Penale, art. 495, comma 2
Norma invocata dalla difesa quale base per l'acquisizione di una prova documentale (ricevuta di spedizione della raccomandata); la mancata acquisizione è stata ritenuta una lacuna istruttoria rilevante.
Codice Civile, art. 2043
Riferimento per l'accertamento della responsabilità civile aquiliana; la Corte richiama la necessità di valutare se sussista illecito civile autonomo collegato ai fatti penali.
Codice di Procedura Penale, art. 622
Norma che consente alla Corte di annullare gli effetti civili e rinviare al giudice civile per colmare lacune sulla responsabilità civile.
Codice di Procedura Penale, art. 541, comma 1
Richiamato in ordine alla regolazione delle spese della fase di legittimità, demandata alla pronuncia che definirà il merito.
D.L. n.137/2020, art.23, co.8
Richiami procedurali: utilizzato per inquadrare le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale presentate in udienza.
Corte Costituzionale, sentenza n.182/2021
Richiamata quale principio secondo cui, ai fini civili, occorre valutare la sussistenza dell'illecito aquiliano; influenza l'esame delle ripercussioni civili dei fatti penali.
Massime di principio
- Se la sentenza di merito presenta lacune su fatti essenziali per la configurazione dell'illecito (es. quale atto è stato impugnato, chi ha materialmente spedito una comunicazione), la Cassazione può annullare e rinviare per consentire un approfondimento istruttorio sui profili mancanti.
- Quando il termine di prescrizione del reato è maturato nel frattempo, la Cassazione può annullare senza rinvio gli effetti penali per estinzione del reato, pur rimandando gli aspetti civili a giudice civile.
- Per i reati di natura falsamente formale (es. tentata truffa mediante documenti), è cruciale valutare l'idoneità ex ante degli atti: un ricorso generico o mal indirizzato può non essere idoneo a produrre l'effetto materiale che costituisce il dolo di truffa.
- La prova della spedizione e della ricezione di comunicazioni (ricevuta di raccomandata, cartolina di ritorno) è spesso decisiva per attribuire un atto a un soggetto; l'assenza di tali prove determina ragionevole dubbio sull'attribuibilità.
- La difesa deve sollecitare l'acquisizione di documenti essenziali (anche mediante richiesta ex art.495 c.p.p.) se tali documenti possono incidere sulla ricostruzione dei fatti.
- In processi con effetti penali e civili collegati, la Corte può trattare separatamente i rimedi: estinzione per prescrizione sul piano penale e rinvio per accertamento della responsabilità civile.
- La motivazione deve rispondere specificamente alle censure che sollevano punti decisivi: omissioni su questioni probatorie fondamentali possono determinare l'annullamento per carenza motivazionale.
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