Cassazione Civile, Ordinanza n. 21181/2021 del 23/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cessionari del credito)
La controversia
La lite origina da un contratto di appalto stipulato per l'esecuzione di opere di recupero di un complesso immobiliare. La società appaltatrice aveva agito in giudizio contro il committente pubblico chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno; il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, condannando il Comune al pagamento di una somma di denaro. Nelle more, la società aveva ceduto il credito a più soggetti, con successive cessioni notificate al debitore ceduto. In appello, gli attuali ricorrenti avevano dichiarato di essere cessionari del credito e avevano chiesto anche l'ulteriore importo residuo, ma la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame ritenendo non provata la qualità di successori a titolo particolare nel diritto controverso, perché nel fascicolo di parte non risultavano le scritture di cessione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione delle norme sul fascicolo di parte e sulla sua ricostruzione, perché la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre ricerche e consentire la ricostruzione del fascicolo prima di decidere; 2) violazione delle norme su legittimazione/titolarità e sull'onere della prova, poiché la qualità di cessionari era stata allegata e non contestata dal Comune, sicché non poteva pretendersi una prova documentale rigorosa; 3) violazione dell'art. 182 c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per sanare il vizio; 4) violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., per avere il giudice rilevato d'ufficio, senza preventiva interlocuzione, il difetto di legittimazione/titolarità. Il quinto motivo era meramente di richiesta di decisione nel merito. Il Comune ha resistito chiedendo l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendolo assorbente, e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per la decisione nel merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. La ragione decisiva è che, in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, la qualità di cessionario del credito non deve essere provata quando la controparte non la contesti; la Corte territoriale aveva quindi errato nel dichiarare inammissibile l'appello per mancata prova documentale dei contratti di cessione, nonostante la mancata contestazione da parte del Comune.
Norme richiamate
art. 111 c.p.c.
La successione a titolo particolare nel diritto controverso rileva ai fini della prosecuzione/impugnazione del giudizio; la qualità di successore può ritenersi provata in caso di mancata contestazione della controparte.
art. 1264 c.c.
È richiamato quale norma di riferimento per la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto.
art. 182 c.p.c.
È invocato dai ricorrenti come norma che avrebbe consentito la sanatoria del vizio di costituzione, ma la censura è assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.
art. 101, comma 2, c.p.c.
È richiamato in relazione al dedotto mancato contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio, ma il motivo resta assorbito.
art. 112 c.p.c.
Invocato dai ricorrenti per censurare l'asserita decisione oltre o al di fuori del thema decidendum.
art. 115 c.p.c.
Invocato per sostenere che la mancata contestazione del fatto costitutivo avrebbe dovuto avere rilievo probatorio.
art. 347 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in tema di disciplina dell'appello e del fascicolo di parte.
artt. 72, 73, 74, 77 e 98 disp. att. c.p.c.
Richiamati nel primo motivo con riguardo alla custodia, al ritiro e alla ricostruzione del fascicolo di parte.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a fondamento della censura di lesione del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a fondamento della censura di nullità e violazione del giusto processo.
art. 2697 c.c.
Invocato dai ricorrenti sul riparto dell'onere della prova; la Corte dà rilievo alla mancata contestazione quale elemento esonerativo dalla prova rigorosa.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel secondo motivo, senza autonoma decisività nella motivazione finale.
Massime di principio
- Quando la parte afferma di essere successore a titolo particolare nel diritto controverso, la prova della qualità di cessionario può ritenersi superflua se la controparte non la contesta specificamente nel giudizio.
- Il giudice di merito non può dichiarare inammissibile l'impugnazione per difetto di prova della successione nel diritto controverso ignorando la mancata contestazione del fatto costitutivo da parte dell'avversario.
- In tema di cessione del credito e vicende successorie nel diritto controverso, la distinzione tra allegazione e prova non esclude che la non contestazione possa integrare il quadro probatorio idoneo a fondare la legittimazione della parte.
- La censura relativa al mancato reperimento di documenti nel fascicolo di parte resta assorbita quando la decisione di merito sia comunque errata per avere omesso di valorizzare la non contestazione della qualità di successore.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di prova della qualità di cessionario è illegittima se la qualità stessa era stata allegata e non contestata dal debitore ceduto.
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