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Sentenza

Sentenza del 18/12/2015 n. 462 - Comm. Trib. Prov. Teramo

Studio di settore- Rilevanza probatoria- Presunzione semplice- Contraddittorio endoprocedimentale - Rilevanza-

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con il quale erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi pari a 83.796,00 euro ai fini IRPEF, IRAP e IVA. Ha contestato, tra l'altro, la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, l'insufficienza probatoria dello studio di settore, l'utilizzo di immobili e autovetture come elementi presuntivi, la verifica delle rimanenze di magazzino e il riferimento a una società inattiva. L'accertamento traeva principalmente origine dal rilevante scostamento dell'indice relativo alla durata delle scorte e dal riscontro contabile di beni acquistati, non risultanti né venduti né presenti nelle rimanenze, ritenuti quindi venduti in nero.

La decisione

Il ricorso è stato accolto solo parzialmente. La Commissione ha escluso la violazione del termine dilatorio, poiché l'accertamento non derivava da accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; inoltre, l'Agenzia aveva comunque attivato il contraddittorio endoprocedimentale previsto per gli studi di settore. Gli scostamenti dagli studi di settore sono stati qualificati come presunzioni semplici, rafforzate nel caso concreto dal riscontro contabile. Poiché il contribuente non aveva fornito specifiche giustificazioni sull'anomalia relativa alla durata delle scorte, l'accertamento è stato ritenuto fondato. Tuttavia, tenendo conto della detassazione relativa agli investimenti in nuovi macchinari, i maggiori ricavi sono stati rideterminati in 55.053,00 euro, con imposte, sanzioni e interessi da ricalcolare. Il ricorrente è stato condannato a metà delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in 4.000,00 euro, mentre la restante metà è stata compensata.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7

    termine dilatorio di 60 giorni

    La garanzia del termine dilatorio tra la conclusione delle operazioni di verifica e l'emissione dell'atto impositivo si applica agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche fiscali svolti nei locali del contribuente. Non si applica, secondo la sentenza, agli accertamenti basati sull'esame documentale svolto presso gli uffici dell'Amministrazione.

  • Legge n. 146/1998, art. 10, comma 3-bis

    Prevede l'attivazione del contraddittorio con il contribuente nell'ambito dell'accertamento fondato sugli studi di settore; tale contraddittorio è considerato necessario per valutare concretamente l'applicabilità dello standard.

  • D.P.R. n. 600/1973

    Il riferimento ai beni immobili e alle autovetture è stato ritenuto dal contribuente pertinente, semmai, all'accertamento sintetico o redditometrico, ma non decisivo per il diverso accertamento basato sugli studi di settore.

  • Cassazione, Sezioni Unite, 18 dicembre 2009, n. 26635

    La procedura di accertamento mediante parametri o studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici.

    Lo scostamento dallo studio di settore, da solo, non determina automaticamente la fondatezza dell'accertamento. La presunzione acquista gravità, precisione e concordanza attraverso il contraddittorio e la valutazione delle circostanze concrete dell'attività economica.

  • Cassazione, 9 ottobre 2014, n. 21391; Cassazione, 13 giugno 2014, n. 13588; Cassazione, 2 aprile 2014, n. 7598

    Confermano la non applicabilità dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente agli atti impositivi non preceduti da accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente.

Massime di principio

  • Lo scostamento dagli studi di settore costituisce una presunzione semplice e non una prova automatica dell'evasione.
  • Il contribuente deve utilizzare il contraddittorio per spiegare in modo concreto e documentato le peculiarità della propria attività, indicando le ragioni dello scostamento rispetto agli standard.
  • L'Agenzia delle Entrate deve motivare l'accertamento sia sull'applicabilità dello studio di settore sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni fornite dal contribuente.
  • Se il contribuente non contesta in modo specifico il parametro determinante dello scostamento, soprattutto quando esso è supportato da riscontri contabili, l'accertamento può essere considerato sufficientemente fondato.
  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 opera principalmente dopo accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente; non necessariamente si applica ai controlli documentali svolti presso l'Amministrazione.
  • Il giudice può rideterminare i maggiori ricavi quando l'accertamento è fondato solo in parte o quando devono essere considerati elementi correttivi, come investimenti detassati o altre componenti fiscalmente rilevanti.

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