Sentenza del 17/11/2020 n. 3558 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Iva- Respinto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
contestazione sull'efficacia della cessione del credito IVA nei confronti dell'Amministrazione: il credito ceduto era stato portato in compensazione (con eccedenza) anziché essere preventivamente indicato a rimborso, e si discuteva anche la possibilità per il cessionario di effettuare una ulteriore cessione del credito
La decisione
il ricorso è stato respinto: la cessione del credito IVA è efficace nei confronti dell'Amministrazione solo se il credito è stato previamente indicato a rimborso e non quando sia stato posto in compensazione, anche se con eccedenza; inoltre il cessionario non può a sua volta cedere il credito; la cessione di crediti non ancora chiesti a rimborso è ammessa solo per crediti futuri non esposti in dichiarazione purché alla data della dichiarazione esista il rapporto giuridico di base, ferme restando eventuali garanzie di ripetizione a carico del cessionario
Norme richiamate
R.D. 2440/1923, art. 69
la norma è richiamata per il principio che la cessione del credito IVA ha efficacia verso l'Amministrazione solo se il credito è stato esposto a rimborso; non è efficace se il credito è stato posto in compensazione
D.P.R. 602/1973, art. 43-bis
conferma il principio relativo all'opponibilità della cessione di crediti verso l'Amministrazione e le condizioni di efficacia dell'atto di cessione rispetto alla riscossione
D.L. 70/1988, art. 5 co. 4-ter
richiamato in relazione ai limiti e alle condizioni per la cessione dei crediti tributari, in particolare sul divieto di ulteriori cessioni da parte del cessionario e sulle garanzie per eventuali ripetizioni
Massime di principio
- La cessione di un credito IVA è opponibile all'Amministrazione finanziaria solo se il credito è stato indicato in istanza di rimborso; crediti portati in compensazione non consentono l'opponibilità della cessione nei confronti dell'Amministrazione
- Il cessionario di un credito IVA, in linea generale, non può effettuare una successiva cessione dello stesso credito salvo diversa previsione normativa espressa
- È possibile cedere crediti non ancora richiesti a rimborso solo se si tratta di crediti futuri non esposti in dichiarazione e se, alla data della dichiarazione, sussiste già il rapporto giuridico di base che giustifica il credito
- Restano impregiudicate eventuali garanzie e obblighi di ripetizione a carico del cessionario: chi acquista il credito può essere tenuto a rispondere per eventuali somme restituite o contestate
- In contesti pratici, prima di acquistare o invocare l'opponibilità di un credito IVA nei confronti dell'Amministrazione, è essenziale verificare se il credito è stato effettivamente chiesto a rimborso e come sia stato gestito (rimborso vs compensazione)
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