Sentenza n. 892/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione tardiva all’esame di Stato 2025/2026 e successivo provvedimento di conferma del diniego adottato all’esito della riedizione del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo avere frequentato un percorso scolastico presso istituti pubblici e un college internazionale, aveva confidato nell’individuazione di una sede e di una modalità organizzativa per sostenere l’esame, anche mediante l’assistenza di un soggetto privato. A seguito della comunicazione tardiva dell’indisponibilità di posti presso le sedi prospettate, presentava il 29 dicembre 2025 una domanda tardiva di ammissione quale candidata esterna, oltre il termine ordinario del 12 dicembre 2025. L’Amministrazione respingeva la domanda ritenendo insussistenti i gravi e documentati motivi richiesti dalla circolare ministeriale prot. n. 74346 del 10 novembre 2025. La ricorrente deduceva: violazione di legge, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti, sostenendo che il diniego avesse richiamato erroneamente non meglio precisati impedimenti lavorativi e non avesse considerato il comportamento del soggetto privato cui si era affidata; violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 10-bis l. 241/1990, nonché della circolare ministeriale, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto e del diniego; violazione dei principi costituzionali sul diritto allo studio e del favor participationis, assumendo che il termine per le domande tardive non fosse perentorio e che la nozione di gravi e documentati motivi dovesse essere interpretata estensivamente; infine, nei motivi aggiunti, travisamento, erronea valutazione della gravità delle circostanze, sproporzione della decisione ed erronea esclusione della rilevanza dell’affidamento maturato verso il soggetto privato. L’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, riapriva il procedimento, acquisiva ulteriore documentazione e adottava un nuovo provvedimento di conferma del diniego, rilevando l’assenza di un impedimento oggettivo e la possibilità per la candidata di accedere direttamente alla piattaforma ministeriale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. La disciplina ministeriale consente di prendere in considerazione le domande tardive dei candidati esterni solo in presenza di gravi e documentati motivi; tale previsione costituisce una deroga eccezionale al termine ordinario. Il Collegio ha ritenuto non illogica né viziata da travisamento o difetto di istruttoria la valutazione amministrativa secondo cui la ricorrente non aveva dimostrato un’impossibilità materiale o giuridica di presentare tempestivamente la domanda. La procedura di iscrizione dei candidati esterni è personale e diretta tra candidato e Amministrazione, mediante piattaforma informatizzata accessibile con identità digitale; i rapporti con organismi privati di preparazione o supporto amministrativo restano confinati alla sfera privatistica e non trasferiscono sull’Amministrazione il rischio di disguidi, inefficienze o inadempimenti del soggetto incaricato. La sopravvenuta indisponibilità delle sedi o delle modalità organizzative prospettate dal soggetto privato non costituisce impedimento oggettivo, inevitabile e non superabile con l’ordinaria diligenza, ma riguarda una scelta organizzativa e didattica privata. Il contratto prodotto non prevedeva un obbligo vincolante del soggetto privato di presentare la domanda in nome e per conto della candidata, né una delega esclusiva o una garanzia di perfezionamento dell’iscrizione; pertanto l’affidamento eventualmente maturato non era opponibile all’Amministrazione. È stata inoltre esclusa l’assimilabilità tra il termine del 2 febbraio previsto per i candidati interni, espressamente qualificato come ordinatorio, e la disciplina dei candidati esterni, per i quali la deroga è subordinata alla prova di gravi e documentati motivi. Le doglianze partecipative sono state ritenute comunque inidonee a determinare l’illegittimità degli atti: la riapertura del procedimento e la successiva acquisizione di memorie e documenti hanno consentito una nuova e più ampia valutazione, superando le eventuali carenze della fase originaria; inoltre, trattandosi di valutazione vincolata in assenza dei presupposti derogatori, trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il richiamo al diritto allo studio e al favor participationis non conduce a una diversa soluzione, poiché la disciplina dei termini risponde a esigenze di certezza, uniformità e regolare organizzazione e non è manifestamente irragionevole o sproporzionata. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata.
Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio, previo avviso alle parti, mediante sentenza semplificata.
circolare ministeriale prot. n. 74346 del 10 novembre 2025
“eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il termine del 2 febbraio 2026”.
La previsione configura una deroga eccezionale al termine ordinario per i candidati esterni, subordinata alla dimostrazione di motivi gravi e adeguatamente documentati.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa all’omessa comunicazione è stata ritenuta comunque inidonea, poiché il procedimento è stato successivamente riaperto e rieditato con acquisizione di memorie e documenti.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
In ogni caso, avuto riguardo alla natura vincolata della valutazione demandata all’Amministrazione in assenza di gravi e documentati motivi idonei a giustificare il ritardo, trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Le eventuali carenze partecipative non determinano l’annullabilità dell’atto quando, per la natura vincolata della decisione, sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- La possibilità di ammettere tardivamente un candidato esterno a un esame di Stato, quando la disciplina amministrativa la subordina alla ricorrenza di gravi e documentati motivi, costituisce una deroga eccezionale al termine ordinario e richiede la prova di un impedimento oggettivo, inevitabile e non superabile mediante l’ordinaria diligenza.
- La procedura di iscrizione di un candidato esterno a un esame di Stato, prevista come adempimento personale e diretto mediante piattaforma ministeriale, non consente di imputare all’Amministrazione gli effetti di disguidi, inefficienze o inadempimenti del soggetto privato incaricato dal candidato di attività preparatorie o di supporto.
- La sopravvenuta indisponibilità di una sede d’esame o il mancato perfezionamento di una soluzione organizzativa privata non integra, di per sé, un grave e documentato motivo per l’ammissione tardiva, quando il candidato avrebbe potuto presentare autonomamente e tempestivamente la domanda secondo la procedura ordinaria.
- L’affidamento maturato dal candidato nei confronti di un soggetto privato non è opponibile all’Amministrazione se il contratto non contiene uno specifico obbligo giuridicamente vincolante di presentare la domanda amministrativa in nome e per conto dell’interessato, né una delega esclusiva o una garanzia di perfezionamento della procedura.
- La qualificazione come ordinatorio del termine previsto per una determinata categoria di candidati non può essere automaticamente estesa a una diversa categoria quando la disciplina applicabile a quest’ultima prevede una formulazione distinta e subordina la deroga al termine ordinario alla sussistenza di gravi e documentati motivi.
- La riapertura del procedimento, con acquisizione di memorie e documenti e nuova valutazione della fattispecie, può superare le eventuali carenze partecipative della fase originaria; inoltre, quando l’amministrazione esercita un potere vincolato e risulta che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, opera l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
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