Sentenza del 20/01/2020 n. 75 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Imposte sui redditi - IRES - valutazione di magazzino a costi specifici - artt. 9 e 92 TUIR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva disconosciuto fiscalmente una svalutazione delle rimanenze di libri per Euro 30.000 operata nel bilancio 2012, sostenendo che l'art. 92 TUIR esclude la deducibilità delle svalutazioni per i beni valutati a costi specifici (beni infungibili) e richiedendo la variazione in aumento del reddito. La contribuente ha contestato la fondatezza dell'accertamento sia sul piano sostanziale (i libri avevano perso valore e sono stati progressivamente posti fuori commercio, diventando arredo) sia su profili procedurali (uso di riscontri da PVC relativo ad altra annualità, presunta illegittimità dell'autorizzazione all'accesso). In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso; in appello l'Agenzia ha chiesto la riforma sostenendo che l'art. 92 non ammette svalutazioni per beni valutati a costo specifico. La Commissione ha esaminato i profili preliminari (respingendoli) e il merito, rilevando che l'art. 92 non disciplina espressamente le rimanenze valutate a costi specifici e che, per il principio di derivazione (art. 83 TUIR), assumono rilievo fiscale le valutazioni civilistiche; pertanto si applica il criterio di cui all'art. 2426 n.9 c.c. con confronto con il valore normale secondo l'art. 9 TUIR.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato; la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della A.M. srl è stata confermata. La Commissione ha stabilito che la svalutazione contabile delle rimanenze di libri per Euro 30.000 ha rilevanza fiscale e non doveva essere ripresa a tassazione ai sensi dell'art. 92 TUIR, in quanto quest'ultimo è silente rispetto ai beni valutati a costi specifici e la disciplina fiscale segue la valutazione civilistica (principio di derivazione). Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 92 TUIR
L'Ufficio sosteneva che il comma 5 e il tenore complessivo dell'art. 92 escludono la svalutazione per beni valutati a costi specifici; la Commissione ha invece ritenuto che l'art. 92 non disciplina espressamente i beni a costo specifico e che le svalutazioni contabili di tali beni trovano rilevanza fiscale.
art. 2426 n.9 c.c.
Applicato in sede civilistica per imporre il confronto del costo con il valore normale; la Commissione lo ritiene vincolante anche ai fini fiscali per effetto del principio di derivazione.
art. 9 TUIR
Definisce il concetto di valore normale cui fare riferimento per la svalutazione ex art. 2426 n.9 c.c.; utilizzato per determinare la perdita di valore rilevante fiscalmente.
art. 83 TUIR
Principio di derivazione: le valutazioni civilistiche rilevano anche ai fini fiscali salvo diversa previsione normativa; è il presupposto per estendere la rilevanza fiscale delle svalutazioni operate sui beni a costo specifico.
art. 35 comma 2 DPR 600/73
Richiamato dalla contribuente per eccepire la motivazione dell'avviso con elementi provenienti da controllo su altro periodo; la Commissione ha ritenuto la motivazione per relationem ammissibile.
art. 52 DPR 633/72
Richiamato in relazione alla disciplina delle autorizzazioni all'accesso; la contribuente ha censurato la delega di firma, ma la Commissione ha ammesso la delegabilità dell'autorizzazione nel caso concreto.
art. 33 DPR 600/73
Richiamato in relazione alle regole sulle verifiche fiscali e all'uso delle autorizzazioni.
art. 42 comma 1 DPR 600/73
Citato in relazione al diverso regime di delega; la Commissione ha comunque ritenuto applicabile la delegabilità nel caso concreto.
art. 7 comma 2 L. 212/2000
Richiamato dalla contribuente come presidio del diritto di difesa; la Commissione ha ritenuto non violato il diritto di difesa nella motivazione dell'avviso.
DLGS 218/97
Richiamato in tema di possibilità di definizione agevolata (adesione); la contribuente ha lamentato di essere stata privata della possibilità di aderire, ma la Commissione non ha ritenuto il vizio provante l'illegittimità dell'atto.
DLGS 546/92
Richiamato per la compensazione delle spese di giudizio in presenza di assenza di orientamento giurisprudenziale consolidato.
Risoluzione Agenzia Entrate 78/E del 12/11/2013
Richiamata dall'Ufficio per sostenere la non deducibilità delle svalutazioni per costi specifici; la Commissione non ha condiviso tale interpretazione vincolante nel caso concreto.
Norma di comportamento Associazione Dottori Commercialisti n.168 (giugno 2007)
Richiamata per evidenziare che l'art. 92 non disciplina le rimanenze a costo specifico; la Commissione vi aderisce come supporto interpretativo.
Massime di principio
- Se le rimanenze sono valutate a costi specifici (beni infungibili) e subiscono una perdita di valore documentata in bilancio, tale svalutazione può avere rilevanza fiscale: l'art. 92 TUIR non esclude espressamente questa ipotesi e si applica il principio di derivazione (art. 83 TUIR).
- Per valutare la deducibilità della svalutazione di beni a costo specifico va fatto riferimento al principio civilistico dell'art. 2426 n.9 c.c., cioè al confronto con il valore normale come definito dall'art. 9 TUIR; la documentazione contabile e la nota integrativa sono elementi fondamentali per dimostrare la perdita di valore.
- Per i beni fungibili valutati con FIFO/LIFO/media ponderata l'art. 92 TUIR introduce limiti/minimi fiscali specifici; tale disciplina non può essere estesa automaticamente ai beni valutati a costi specifici senza considerare il principio di derivazione.
- Sul piano procedurale, l'uso di elementi emersi in verifiche relative ad altre annualità può essere valido se adeguatamente richiamato nell'atto (motivazione per relationem), ma il contribuente deve sempre avere effettiva possibilità di difesa; criticità su autorizzazioni all'accesso e notifica possono essere eccepite e vanno valutate caso per caso.
- In situazioni analoghe è consigliabile conservare e produrre prove della perdita di commerciabilità (registro corrispettivi, rilievi documentali, nota integrativa, verbali di verifica che attestino l'attività reale svolta) per giustificare la svalutazione ai fini fiscali.
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