Cassazione Penale, Sentenza n. 23759/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di Milano aveva disposto la consegna di una persona all'autorità giudiziaria austriaca in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per un reato di concorso in furto commesso in Austria nel 2021. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, articolato in tre profili: a) la consegna avrebbe potuto e dovuto essere rifiutata ai sensi dell'art. 18-bis, comma 1, lett. a), della legge n. 69 del 2005, perché il reato sarebbe stato commesso in parte in territorio italiano; b) il mandato di arresto europeo sarebbe stato carente, non contenendo la descrizione delle circostanze del fatto, del grado di partecipazione del ricorrente e della pena prevista nell'ordinamento dello Stato di emissione; c) sarebbe stato violato il principio di specialità, non avendo il ricorrente rinunciato a tale garanzia e non potendo quindi essere consegnato neppure in relazione a un diverso mandato di arresto europeo italiano per il reato di procurata evasione. In fase successiva il ricorrente ha prodotto documentazione da cui risultava che un tribunale croato, chiamato a decidere su richieste di consegna concorrenti, aveva autorizzato la consegna all'autorità italiana per il diverso procedimento relativo alla procurata evasione, senza rinuncia al principio di specialità, imponendo condizioni sull'ulteriore consegna.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le prime due doglianze perché formulate in termini meramente congetturali, osservando che la sentenza impugnata aveva dato conto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 della legge n. 69 del 2005 e dell'assenza dei presupposti per un motivo di rifiuto obbligatorio ex art. 18 della stessa legge. Ha inoltre rilevato, dal contenuto del mandato di arresto europeo, che il reato era stato commesso in Austria, che era indicata la pena di cinque anni di reclusione e che vi era una descrizione sufficiente delle condotte. La censura sulla violazione del principio di specialità è stata invece ritenuta fondata, poiché la documentazione prodotta dimostrava che il ricorrente era stato già consegnato all'autorità italiana in forza di altro mandato di arresto europeo, senza rinuncia alla specialità, e che il nuovo mandato riguardava un fatto anteriore alla consegna. Ne consegue che la consegna all'autorità austriaca poteva essere disposta solo previa acquisizione dell'assenso dello Stato di esecuzione (Croazia) ai sensi dell'art. 31-bis, comma 1, della legge n. 69 del 2005, ovvero verificando la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 26, comma 2, lett. a), e), f), richiamato dal secondo comma dello stesso art. 31-bis. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame sul punto della specialità.
Norme richiamate
art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69 del 2005
La doglianza difensiva invocava tale norma come motivo di rifiuto della consegna per asserita commissione del fatto in parte nel territorio italiano; la Corte ha ritenuto la censura meramente congetturale e non fondata sulla base degli atti richiamati.
art. 6 legge n. 69 del 2005
La sentenza impugnata aveva dato atto della presenza di tutti i requisiti richiesti per la consegna.
art. 18 legge n. 69 del 2005
La Corte di cassazione ha richiamato la motivazione di merito che escludeva i presupposti per il motivo di rifiuto obbligatorio.
art. 31-bis, comma 1, legge n. 69 del 2005
La consegna per fatti anteriori a una precedente consegna è possibile solo nel rispetto del principio di specialità, previa acquisizione dell'assenso dello Stato di esecuzione o nelle ipotesi eccezionali previste dalla legge.
art. 26, comma 2, lettere a), e) ed f), legge n. 69 del 2005
Sono le condizioni richiamate dall'art. 31-bis, comma 2, in presenza delle quali la persona consegnata può essere a sua volta consegnata per reati anteriori senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione.
Massime di principio
- Le censure contro la decisione di consegna devono essere sorrette da dati concreti e non da mere congetture; in mancanza, le doglianze sono inammissibili.
- Ai fini della consegna in base a mandato di arresto europeo, la verifica della descrizione del fatto, del luogo di commissione e della pena edittale può ritenersi soddisfatta quando il mandato contenga indicazioni sufficienti a identificare il reato e i suoi elementi essenziali.
- Il principio di specialità opera anche quando la persona sia stata già consegnata in base a diverso mandato di arresto europeo: per procedere a nuova consegna per fatti anteriori è necessario l'assenso dello Stato di esecuzione, salvo che ricorrano le specifiche eccezioni previste dalla legge.
- Se il precedente titolo di consegna non comporta rinuncia alla specialità, il giudice deve verificare espressamente la sussistenza dell'autorizzazione dello Stato di esecuzione o delle condizioni derogatorie previste dalla disciplina sul mandato di arresto europeo.
- Quando il vizio dedotto attiene al rispetto della specialità, la decisione di consegna deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame specifico sul punto.
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