Sentenza n. 595/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 205/2024, pubblicata in data 8 maggio 2024, pronunciata dal Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, ritualmente notificata in forma ex lege esecutiva, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" ed alla conseguente liquidazione dello stesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al bonus carta docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 205/2024, notificata all'amministrazione e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio del bonus carta docente e disposta la liquidazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alla condanna parziale alle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa; l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Ambito Territoriale per la Provincia di Ancona non si sono costituiti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza e dei poteri del giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare il commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione per il pagamento di somme può essere proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato presupposto quale fondamento del diritto alla fruizione del bonus carta docente.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce somme dovute dalla pubblica amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione integrale del titolo, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già pagate.
- In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile su istanza del creditore, attribuendogli i poteri necessari per completare l'esecuzione del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione che non contesta l'inadempimento e si costituisce soltanto formalmente può essere condannata alle spese quando l'inottemperanza sussisteva al momento della proposizione del ricorso.
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