Cassazione Civile, Ordinanza n. 09787/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di DOCFA, con cui l’Ufficio ha rideterminato la rendita catastale di un fabbricato di antica costruzione, a cinque piani fuori terra, destinato a struttura ricettiva. La CTR aveva confermato la validità dell’atto, ritenendo tempestivo il ricorso originario e correttamente motivato l’avviso. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. per asserita omessa disamina delle deduzioni sull’erroneo computo della superficie dell’immobile; (2) violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente; (3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione alla diversa consistenza delle superfici rispetto a un precedente accertamento non impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la doglianza era stata prospettata impropriamente come omessa pronuncia ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre la CTR aveva comunque esaminato le contestazioni qualificandole come generiche e inidonee a scalfire la metodologia dell’Ufficio. Ha reputato infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, esplicita e comprensibile, quindi non apparente. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché il dato sulla diversa superficie era stato già considerato dal giudice di merito, che aveva anche richiesto chiarimenti all’Amministrazione; la doglianza mirava in realtà a sollecitare un riesame del merito, non consentito in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 4.100, oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La violazione dell’art. 112 c.p.c. ricorre solo in caso di mancata presa di posizione del giudice su una domanda o eccezione; non coincide con una motivazione ritenuta insufficiente o con la mera difformità rispetto alle prospettazioni di parte.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare la valutazione delle prove o di ottenere un riesame del merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione solo apparente o mancante integra un vizio processuale deducibile come error in procedendo, ma non basta il semplice difetto di sufficienza o condivisione della motivazione.
art. 111 Cost., comma 6
La motivazione è costituzionalmente rilevante solo se manca del tutto o è meramente apparente; la riduzione al minimo costituzionale esclude il sindacato sulla sufficienza della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione esistente e intellegibile; il difetto assoluto o l’apparenza della motivazione integra violazione di legge.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la decisione deve essere motivata in modo congruo e comprensibile, con indicazione della ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non va confusa con la motivazione ritenuta insufficiente: ricorre solo quando il giudice omette del tutto di decidere su una domanda o eccezione ritualmente proposta.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, già discusso tra le parti; non è sufficiente contestare la valutazione delle risultanze istruttorie o proporre una diversa lettura del merito.
- La motivazione apparente è denunciabile come vizio di nullità della sentenza solo quando la motivazione manchi in modo assoluto o sia incomprensibile; una motivazione sintetica ma logicamente intellegibile è sufficiente.
- Nel ricorso per cassazione, chi censura il mancato esame di risultanze tecniche deve indicare in modo specifico gli elementi trascurati, la loro decisività e il loro puntuale collocarsi nel dibattito processuale, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Se il giudice di merito ha già considerato un dato fattuale rilevante, la doglianza che mira a ottenerne una diversa valutazione si traduce in un inammissibile riesame del merito in sede di legittimità.
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