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Ordinanza

Ordinanza n. 26/2026 - Torino, Sezione 1

per l'accertamento, previa adozione delle misure cautelari, del silenzio della P.A. sulla richiesta delle misure di accoglienza, con condanna all'adempimento ed al risarcimento del danno per mancata accoglienza della ricorrente, richiedente asilo; in subordine, per l'annullamento - dei provvedimenti del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, con condanna ad assicurare le misure di accoglienza in favore della ricorrente ed al risarcimento del danno per mancata accoglienza della richiedente asilo; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Giustizia amministrativa202503262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio e comunicazione interlocutoria dell'Amministrazione sulla richiesta di misure di accoglienza, motivata dalla mancanza di posti disponibili

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento del silenzio della pubblica amministrazione sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza, con condanna dell'Amministrazione all'adempimento e al risarcimento del danno da mancata accoglienza. In subordine ha impugnato due provvedimenti, oltre agli atti presupposti, con richiesta di assicurazione delle misure di accoglienza e di risarcimento. Ha dedotto, in sostanza, la mancata attivazione di qualsiasi forma di assistenza nonostante la manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale. L'Amministrazione si è limitata a comunicare l'assenza di posti disponibili in strutture CAS per donne singole o nuclei familiari madre-bambino; tale comunicazione è stata qualificata come atto meramente soprassessorio e interlocutorio. In sede cautelare, la ricorrente ha evidenziato l'esigenza di ottenere condizioni di vita adeguate e dignitose per sé e per il neonato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. In base a un esame sommario, ha ritenuto che la normativa europea e nazionale imponga di garantire almeno una forma minima di assistenza allo straniero sin dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale, salvo il caso della disponibilità di mezzi sufficienti. Nel caso concreto, non risultava garantita alcuna forma minima di assistenza; la comunicazione relativa alla mancanza di posti disponibili non costituiva una definizione della posizione, ma un atto soprassessorio e interlocutorio. L'Amministrazione non aveva contestato né i fatti dedotti né il possesso dei requisiti per beneficiare dell'accoglienza. Nel bilanciamento degli interessi, il TAR ha attribuito prevalenza alle esigenze della ricorrente e del neonato. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di assicurare una sistemazione alloggiativa provvisoria conforme agli standard del d.lgs. n. 142/2015 e, comunque, di garantire l'assistenza minima prevista dalla normativa europea mediante le altre modalità disponibili. La trattazione di merito del ricorso avverso il silenzio è stata fissata al 17 febbraio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate; la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata a separato decreto.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Fondamento della domanda cautelare e del potere del giudice di adottare misure provvisorie nel corso del giudizio.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015

    le misure di accoglienza “si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale”

    Le misure di accoglienza decorrono dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.

  • art. 17, par. 3, direttiva europea in materia di accoglienza

    La garanzia dell'assistenza minima è fatta salva per lo straniero che disponga di mezzi sufficienti alle proprie esigenze di vita.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nell'ordine di oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati, per disporre l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La normativa europea e nazionale in materia di accoglienza impone che allo straniero che manifesti la volontà di chiedere la protezione internazionale sia garantita almeno una forma minima di assistenza, salvo che disponga di mezzi sufficienti per provvedere alle proprie esigenze di vita.
  • La mancanza di posti disponibili in una determinata tipologia di struttura non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di assicurare l'accoglienza: essa deve individuare una sistemazione provvisoria conforme agli standard normativi o, comunque, garantire l'assistenza minima attraverso altre modalità disponibili.
  • Una comunicazione amministrativa che si limiti a rappresentare l'assenza di posti disponibili, senza definire la domanda di accoglienza né assicurare forme alternative di assistenza, ha natura soprassessoria e interlocutoria e non esaurisce l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere.
  • Nella tutela cautelare relativa all'accoglienza di una richiedente asilo e del suo neonato, le esigenze di garantire condizioni di vita adeguate e dignitose possono prevalere sulle esigenze organizzative dell'Amministrazione, imponendo l'adozione immediata di una sistemazione provvisoria o di altra assistenza minima.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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