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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38455/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino del 14/12/2022 che, in parziale riforma del giudizio di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione un reato e ha confermato/revocato condanne e ridotto le pene per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria commessi nella gestione della CIOCCOLATO PEYRANO S.p.A. Le censure esercitate in Cassazione riguardano: nullità per mancata notifica dell'avviso d'interrogatorio al difensore a causa di vicende PEC/REGINDE; vizio motivazionale relativo all'ufficialità di un documento trasmesso dall'Ordine degli Avvocati di Napoli; esclusione della valenza probatoria di comunicazioni a PEC; mancata assunzione di prova testimoniale (Orsini); carenza di prova o travisamento probatorio circa varie distrazioni di denaro (importi di Euro 79.305,67; 7.160,28; 78.000 a Vernici Iplave) e sulla fittizietà di operazioni con società del gruppo; contestazioni sulla corretta qualificazione contabile ("cassa assegni", "caparra confirmatoria") e sulla configurabilità del dolo specifico per bancarotta documentale e impropria; per Forenza, in aggiunta, contestazione dell'attribuzione della qualità di amministratore di fatto e la non riconducibilità della sua attività gestionale a responsabilità penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha rigettato tutte le doglianze come manifestamente infondate o aspecifiche. In particolare: ha ritenuto corretta la procedura di consultazione del REGINDE e il deposito in cancelleria in mancanza di indirizzo PEC valido; ha escluso vizi motivazionali tali da giustificare la cassazione, rilevando la presenza di una "doppia conforme" (motivazione di appello saldata a quella di primo grado) e la congruità delle argomentazioni dei giudici di merito; ha ritenuto adeguatamente provata, anche per i profili documentali e contabili, la sussistenza dei reati di bancarotta contestati, richiamando principi consolidati sul delitto di bancarotta fraudolenta documentale (rilevanza delle omissioni o falsificazioni che ostacolano la ricostruzione patrimoniale; distinzione tra dolo specifico e dolo generico) e sulla rilevanza degli apporti del curatore e dei consulenti tecnici. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e delle somme dovute ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 16 comma 4, D.L. n. 179/2012 (conv. L. n. 221/2012)

    "nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi... Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148 comma 2 bis, 149, 150 e 151 comma 2 del codice di procedura penale."

    Stabilisce la priorità della comunicazione telematica agli indirizzi PEC presenti nei pubblici elenchi; la Corte ha ritenuto che la segreteria dovesse consultare il REGINDE e che in assenza di indirizzo valido il deposito in cancelleria sia la procedura corretta.

  • D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 (Regolamento e specifiche tecniche - REGINDE)

    Istituisce il REGINDE e disciplina le modalità tecniche per l'alimentazione degli indirizzi PEC degli avvocati; la Corte ha rilevato che l'indirizzo del difensore non risultava regolarmente inserito nel registro, giustificando il deposito in cancelleria.

  • art. 16 comma 6, D.L. n.179/2012 (conv. L. n.221/2012)

    "le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria..."

    Consente il deposito in cancelleria come modalità alternativa quando l'indirizzo PEC non è comunicato o la consegna è mancata per causa imputabile al destinatario.

  • art. 415 bis c.p.p.

    Norma che disciplina l'interrogatorio dell'imputato se richiesto dalla difesa in fase antecedente al processo; rilevata solo la forma corretta di comunicazione dell'avviso al difensore secondo le regole telematiche.

  • art. 606 comma 1, c.p.p. (lett. b), c), d), e))

    Predispone i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, nullità, mancata assunzione di prova, ecc.); la Corte ha esaminato tali censure e le ha ritenute in gran parte generiche o infondate.

  • art. 182 c.p.p.

    Regola i vizi indeducibili; la Corte ha ritenuto in parte che, se anche vi fosse stata una nullità, la difesa aveva concorso a causarne l'effetto non attivandosi per far registrare/veificare l'indirizzo PEC.

  • art. 216 legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), comma 1 n. 2

    Norma sulla bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ribadito che la condotta che rende impossibile o difficoltosa la ricostruzione del patrimonio integra il reato, con distinzione tra dolo specifico e dolo generico a seconda della fattispecie.

  • artt. 2214 e ss. cod. civ.

    Prescrive gli obblighi di tenuta delle scritture contabili; la Corte ha richiamato questi doveri per valutare la responsabilità degli amministratori riguardo alla documentazione contabile artefatta o incompleta.

  • art. 219 cpv. n.1 R.D. n. 267/1942

    Riferimento normativo relativo a circostanze aggravanti nella disciplina fallimentare; utilizzato per inquadrare le aggravanti contestate nei reati di bancarotta.

  • art. 223 comma 2 n. 1 R.D. n. 267/1942

    Norma relativa alla bancarotta impropria; la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo e oggettivo alla luce delle falsità di bilancio e dell'inesiguità delle ricapitalizzazioni tardive.

  • art. 2621 cod. civ.

    Citata in relazione ai reati contestati (sopra indicati) come riferimento civile inerente le responsabilità degli amministratori e la rappresentazione del bilancio.

Massime di principio

  • Sull'uso della PEC: l'ufficio giudiziario deve consultare i registri ufficiali (REGINDE) per le comunicazioni telematiche; in mancanza di indirizzo validamente registrato la comunicazione può essere perfezionata mediante deposito in cancelleria. Il difensore ha l'onere di attivarsi tempestivamente per la corretta registrazione del proprio indirizzo PEC.
  • Nullità e vizio indeducibile: se la parte non si attiva per rendere operativo un canale telematico obbligatorio o previsto dalla normativa tecnica, una nullità conseguente può essere ritenuta indeducibile per concorso di colpa della parte stessa (art. 182 c.p.p.).
  • Limiti del controllo in Cassazione: la Corte di Cassazione non può ridiscutere liberamente la valutazione di merito sui fatti quando vi sia una "doppia conforme" tra primo grado e appello; il sindacato è circoscritto ai vizi di legittimità (motivazione, violazioni di legge) e non alla rivalutazione delle prove.
  • Bancarotta documentale: la fattispecie è integrata non solo dalla falsificazione materiale ma anche da omissioni o falsità ideologiche che rendono difficile o impossibile la ricostruzione del patrimonio e degli affari; è sufficiente il dolo generico per le infedeli tenute che ostacolano la ricostruzione, mentre per specifiche falsificazioni può essere richiesto dolo specifico.
  • Amministratore di fatto: la responsabilità come amministratore di fatto può essere riconosciuta se emergono attività di gestione o di direzione non episodiche e rilevanti, anche dopo la cessazione formale dell'incarico, sulla base di compiute indicazioni probatorie (interlocuzioni, decisioni operative, ruolo autoritativo).
  • Valore delle ricostruzioni tecniche e del curatore: le analisi del curatore fallimentare e dei consulenti tecnici del P.M. hanno un peso decisivo se dimostrano la frammentarietà e l'inaffidabilità delle scritture contabili e supportano l'impossibilità di ricostruire il patrimonio.

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