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Sentenza

Sentenza n. 984/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - della determinazione del Direttore Appalti R. 0000068 del 02.03.2026, nella parte in cui dispone di approvare i verbali e gli esiti delle operazioni di gara e di aggiudicare il Lotto 2 (CIG: B4D45062C9) al RTI Polygon S.p.A. / H.C. Hospital Consulting S.p.A.; - della nota della Stazione appaltante prot. n. c_scrp.scrpspa. Registro Ufficiale.U.0003741.03-03-2026, avente ad oggetto “Gara regionale centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di gestione delle tecnologie sanitarie presenti presso le Aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte (gara SCR n. 084-2024). Lotto 2 - Comunicazione aggiudicazione ex art. 90 comma 1, lett. b) e comunicazione ex art. 36 comma 3 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.”; - della proposta di aggiudicazione; - di tutti i verbali di gara, nelle parti censurate in narrativa; - in subordine, del bando, del disciplinare di gara e dei relativi allegati, nelle parti censurate in narrativa; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti. nonché per la declaratoria di inefficacia della convenzione, ove medio tempore stipulata, e degli ordinativi di fornitura, ove nelle more già attivati, e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione della procedura di gara di cui si tratta, con riferimento al Lotto 2 di interesse, in favore della ricorrente e il subentro della stessa nella relativa convenzione e nei contratti attuativi, nonché mediante l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni conseguenti all’adozione degli illegittimi provvedimenti impugnati incidenti sulla posizione della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a..

Giustizia amministrativa202600635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 2 della gara regionale centralizzata per l'affidamento del servizio integrato di gestione delle tecnologie sanitarie, unitamente agli atti di gara e alla lex specialis nelle parti contestate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, terza classificata, ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 2, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia della convenzione e degli eventuali ordinativi, nonché il subentro o, in subordine, il risarcimento per equivalente. Ha dedotto cinque motivi. Con i primi tre, proposti in via principale, ha sostenuto: che il punteggio dell'offerta economica fosse stato calcolato erroneamente secondo la formula prevista dal disciplinare; che la commissione avesse illegittimamente penalizzato la sua offerta tecnica, relativa al sub-criterio 5.1 sull'organizzazione del magazzino di materiali usurabili, pur avendo essa indicato sinteticamente le modalità di gestione delle scorte per rispettare i limiti dimensionali; e che, invece, avesse attribuito il punteggio massimo all'aggiudicataria, nonostante quest'ultima avesse inserito il dettaglio dei materiali di scorta in un allegato tecnico ritenuto eccedente i limiti dimensionali. Con il quarto motivo, subordinato, ha contestato l'omessa previsione nel disciplinare di un criterio premiale per il possesso della certificazione della parità di genere, ai sensi della disciplina richiamata. Con il quinto motivo ha censurato la struttura dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, ritenendo illegittimo il ricorso prevalente a criteri quantitativi, tabellari e automatici, basati anche su dichiarazioni dei concorrenti relative a personale, tempi di intervento e percentuali di risoluzione dei guasti, senza verifica immediata della sostenibilità delle prestazioni offerte.

La decisione

Il ricorso è stato respinto con sentenza resa ex art. 60 c.p.a. Il TAR ha esaminato prioritariamente, secondo il criterio della ragione più liquida, il secondo e il terzo motivo, ritenendoli infondati. La ricorrente aveva ammesso di non avere fornito l'elencazione completa dei materiali per tipologia, produttore e modello, limitandosi a illustrare la gestione delle scorte; non risultava quindi alcun errore manifesto nella valutazione della commissione. Il limite di 60 pagine previsto dal disciplinare non era assistito da una sanzione di esclusione o di stralcio e il chiarimento di gara, affermando che non erano richiesti ulteriori allegati, non li vietava né impediva di considerarli. Le clausole sui limiti dimensionali non possono essere interpretate in senso espulsivo o tale da comportare l'automatico stralcio di parti essenziali dell'offerta; la valutazione del rilievo degli allegati spetta alla stazione appaltante, senza violazione della par condicio. È stata pertanto ritenuta corretta l'attribuzione del punteggio massimo all'aggiudicataria per il sub-criterio 5.1. Il primo motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, anche se accolto, avrebbe consentito alla ricorrente soltanto di superare la seconda classificata, lasciando un distacco di 4,31 punti dall'aggiudicataria: mancava quindi la prova di resistenza. Il quarto motivo è stato respinto perché tutti gli operatori collocati in graduatoria, compresa l'aggiudicataria, possedevano la certificazione della parità di genere; l'eventuale criterio premiale non avrebbe modificato la graduatoria né l'aggiudicazione. Il quinto motivo è stato respinto perché il disciplinare distingueva tra criteri discrezionali, quantitativi e tabellari, collegandoli a caratteristiche dell'offerta rispettivamente valutabili mediante giudizio tecnico, formule matematiche o attribuzione automatica. La scelta dei criteri rientrava nella discrezionalità della stazione appaltante, era connessa all'oggetto dell'appalto e non risultava illogica, irragionevole o sviata. La verifica di alcune prestazioni dichiarate poteva essere effettuata nella fase di esecuzione. La ricorrente è stata condannata a pagare euro 2.500,00, oltre accessori, a ciascuna di SCR Piemonte e Polygon; le spese sono state compensate nei confronti del Consorzio Mediterraneo.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio in forma semplificata, previa verifica dell'integrità del contraddittorio e avviso alle parti.

  • art. 120, comma 5, c.p.a.

    ai sensi dell'art. 120, quinto comma, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione camerale del rito relativo alle controversie in materia di appalti.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    artt. 108 comma 7 del d.lgs. n. 36/2023

    Attribuisce alla stazione appaltante un'ampia discrezionalità nella predeterminazione dei criteri di aggiudicazione, purché connessi all'oggetto dell'appalto e idonei a consentire un confronto concorrenziale sui profili tecnici; possono essere anche quantitativi e applicati automaticamente.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023

    Concorre, insieme al principio di conservazione degli atti, a escludere l'annullamento della gara quando l'omissione di un criterio premiale non avrebbe inciso sulla graduatoria né sull'utilità concretamente perseguibile.

  • art. 46-bis d.lgs. 198/2006

    artt. 108 comma 7 del d.lgs. n. 36/2023, 46 bis del d.lgs. n. 198/2006 e 5 della l. n. 162/2021

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo di prevedere un criterio premiale collegato alla certificazione della parità di genere; la censura è stata respinta per assenza di incidenza sulla graduatoria.

  • art. 5 l. 162/2021

    artt. 108 comma 7 del d.lgs. n. 36/2023, 46 bis del d.lgs. n. 198/2006 e 5 della l. n. 162/2021

    Richiamato dalla ricorrente insieme alla disciplina sulla certificazione della parità di genere; il TAR ha escluso che l'omessa previsione del criterio premiale producesse una concreta utilità per la ricorrente.

  • art. 30 c.p.a.

    ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a.

    Richiamato nella domanda subordinata di risarcimento, non esaminata favorevolmente in ragione del rigetto dell'impugnazione.

  • art. 124 c.p.a.

    ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a.

    Richiamato per la domanda di tutela in forma specifica, subentro e risarcimento connessa all'impugnazione dell'aggiudicazione, rimasta priva di accoglimento.

Massime di principio

  • Le clausole della lex specialis che stabiliscono limiti dimensionali dell'offerta tecnica, se non assistite da un'espressa sanzione di esclusione o di stralcio, non possono essere interpretate automaticamente in senso espulsivo; la stazione appaltante deve valutarne concretamente la rilevanza, senza che la considerazione di allegati tecnici determini di per sé una violazione della par condicio.
  • Il chiarimento secondo cui non sono richiesti ulteriori allegati tecnici significa che tali allegati non sono necessari, ma non li rende automaticamente vietati, salvo che la lex specialis stabilisca in modo chiaro un divieto o una sanzione per la loro produzione.
  • La censura relativa a un errore nel punteggio supera la prova di resistenza soltanto se, anche considerando l'incremento richiesto, il concorrente può conseguire l'utilità finale perseguita, quale l'aggiudicazione; se il motivo consente soltanto di superare una posizione intermedia ma non l'aggiudicatario, la censura è improcedibile per carenza di interesse.
  • L'omessa previsione di un criterio premiale per la parità di genere non giustifica la riedizione della gara quando tutti gli operatori rilevanti, compreso l'aggiudicatario, possiedono la certificazione e l'attribuzione del premio avrebbe lasciato invariata la graduatoria e l'aggiudicazione.
  • Nella procedura con offerta economicamente più vantaggiosa la stazione appaltante può combinare criteri discrezionali, quantitativi e tabellari, anche con attribuzione automatica del punteggio, purché ciascun criterio sia connesso all'oggetto dell'appalto, coerente con la caratteristica valutata e non manifestamente illogico o irragionevole. La verifica della concreta sostenibilità di alcune prestazioni offerte può essere collocata nella fase di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesse

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