Cassazione Penale, Ordinanza n. 39849/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione del Tribunale, il quale lo aveva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Con l'unico motivo deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo un travisamento dei fatti e delle risultanze processuali in relazione ai reati contestati. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era formulata in termini generici, senza indicare quali specifici fatti o quali prove sarebbero stati travisati, e quindi non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
Norma incriminatrice posta a fondamento della responsabilità penale confermata nei gradi di merito; dal testo non emerge il contenuto precettivo specifico, ma solo il suo richiamo quale titolo di reato contestato.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma qui determinata in euro 3.000.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura di travisamento dei fatti o della prova formulata in modo generico: il ricorrente deve indicare specificamente quali fatti e quali risultanze probatorie sarebbero stati travisati.
- Le doglianze sulla motivazione della sentenza impugnata devono essere sorrette da ragioni di diritto e dati di fatto puntuali; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue automaticamente nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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