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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30435/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società già posta in liquidazione, pronunciata dal tribunale su richiesta del Pubblico Ministero e di un istituto di credito. La corte d'appello aveva respinto il reclamo, ritenendo sussistente uno stato di insolvenza patrimoniale sulla base di: mancata disponibilità di attivo per effetto di un provvedimento di confisca penale su aree edificabili; comunque non immediata monetizzabilità dell'attivo, poiché gli immobili erano incompleti e richiedevano ulteriori attività e verifiche; esistenza di un credito solo eventuale per oneri concessori; natura di debito, ancorché postergato, dei finanziamenti dei soci; correttezza della rettifica del debito verso i promissari acquirenti. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 5 l.fall. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che per società in liquidazione il parametro sarebbe l'insufficienza dell'attivo e che, essendo l'attivo superiore al passivo, la dichiarazione di fallimento non avrebbe dovuto essere pronunciata, anche in attesa della definizione di un incidente di esecuzione sulla opponibilità della confisca; 2) omesso esame della questione dell'inopponibilità della confisca, ritenuta decisiva; 3) violazione dell'art. 2278 c.c. e della normativa urbanistica, sostenendo che gli oneri concessori già versati costituivano un credito certo da restituzione e non un credito eventuale; 4) violazione degli artt. 2697 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando l'appostazione nel passivo del doppio della caparra versata dai promissari acquirenti, assumendo che l'obbligazione fosse estinta per impossibilità sopravvenuta da factum principis; 5) violazione dell'art. 5 l.fall. e dell'art. 2467 c.c., sostenendo che i finanziamenti soci, essendo postergati, non avrebbero dovuto essere considerati come passività ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riaffermato che, per le società in liquidazione, la verifica dell'insolvenza ex art. 5 l.fall. deve concentrarsi sulla concreta e attuale idoneità degli elementi attivi del patrimonio a soddisfare integralmente i creditori, non essendo richiesti credito e liquidità propri della società in attività. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure: il primo motivo non poteva trasformare in principio di diritto l'idea che la pendenza di una liquidazione civilistica impedisca il fallimento; il secondo era inammissibile perché non decisivo, essendo autonoma la ratio sulla non immediata monetizzabilità dell'attivo; il terzo era inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo dimostrato che l'attivo fosse netto degli oneri concessori né i tempi di eventuale recupero; il quarto era inammissibile e comunque infondato, poiché la liberazione per impossibilità sopravvenuta richiede prova dell'oggettiva impossibilità e della non imputabilità dell'evento, prova non fornita; il quinto era infondato perché la postergazione ex art. 2467 c.c. non elimina la natura di debito del finanziamento soci, incidendo solo sull'ordine di soddisfazione. Il fallimento è dunque rimasto fermo e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    reclamo ex art. 18 l.fall.

    indicato come rimedio avverso la sentenza dichiarativa di fallimento resa dal tribunale

  • art. 5 l.fall.

    per società in liquidazione l'insolvenza va accertata verificando se l'attivo concreto e attuale consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori; rileva l'insufficienza patrimoniale, non la mera mancanza di liquidità tipica della società in attività

  • art. 111 Cost.

    non consente di sostituire al presupposto fallimentare una regola che imponga di attendere la liquidazione civilistica per ragioni di durata ragionevole del processo

  • art. 111 Cost.

    richiamato solo nel quadro delle censure di ricorso, senza autonoma decisività

  • art. 2278 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere i poteri del liquidatore, ma la censura è stata ritenuta non decisiva ai fini dell'insolvenza

  • artt. 16 e ss. d.P.R. n. 380 del 2001

    richiamati per sostenere la non debenza degli oneri concessori se l'opera non viene realizzata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nella censura sul riparto dell'onere della prova relativa all'impossibilità sopravvenuta e ai fatti impeditivi

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nella censura sulla valutazione delle prove, poi disattesa

  • art. 1218 c.c.

    insieme all'art. 1256 c.c. è posto a fondamento del principio secondo cui la liberazione del debitore per impossibilità sopravvenuta richiede prova dell'oggettiva impossibilità e della non imputabilità dell'evento

  • art. 1256 c.c.

    l'impossibilità sopravvenuta libera il debitore solo se l'evento impeditivo non è imputabile e rende oggettivamente impossibile la prestazione

  • art. 2467 c.c.

    la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci non ne elimina la natura di debito né li trasforma in conferimenti

  • art. 2497-quinquies c.c.

    richiamato nel medesimo senso dell'art. 2467 c.c. sulla postergazione dei finanziamenti infragruppo/soci

  • art. 1813 c.c.

    i finanziamenti dei soci sono qualificati come mutui

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente da corrispondersi in favore dello Stato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per le memorie depositate in camera di consiglio

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale su cui sono stati incardinati i motivi di ricorso, ma molte doglianze sono state dichiarate inammissibili o infondate

Massime di principio

  • Quando la società è già in liquidazione, l'insolvenza ai fini del fallimento va valutata in chiave patrimoniale: occorre verificare se l'attivo, concreto e attuale, sia sufficiente a soddisfare integralmente i creditori, non essendo necessario che la società disponga di liquidità immediata come una società operativa.
  • La pendenza di una liquidazione civilistica o di vicende giudiziarie incidentali sull'attivo non esclude di per sé la dichiarazione di fallimento, se permane l'insufficienza patrimoniale attuale rispetto al passivo.
  • La difficoltà o non immediata monetizzabilità dell'attivo può essere indice di insolvenza, perché segnala che il patrimonio realizzerà valori inferiori o non tempestivamente idonei a soddisfare la massa creditoria.
  • Il credito per oneri concessori o poste analoghe può essere considerato solo se il suo effettivo recupero sia concreto, attuale e sufficientemente dimostrato; in mancanza di prova sui tempi e sulle modalità di realizzo, la posta non è idonea a escludere l'insolvenza.
  • La liberazione del debitore per impossibilità sopravvenuta richiede prova dell'oggettiva impossibilità della prestazione e della non imputabilità dell'evento che l'ha determinata; non basta allegare in astratto un factum principis o un provvedimento dell'autorità.
  • La postergazione dei finanziamenti dei soci incide sull'ordine di soddisfacimento del credito, ma non muta la natura del finanziamento né lo trasforma in conferimento, sicché il debito resta rilevante nella verifica dello stato patrimoniale dell'impresa.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeInadempimentoCompensazioneImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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