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Sentenza

Sentenza n. 1319/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza - alla sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro R.G. 200/2024 n. 350/2025 del 16.7.2025 la quale ha riconosciuto alla Sig.ra Arianna Turio il diritto di percepire, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, la somma di € 4.733,75 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994.

Giustizia amministrativa202600784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva delle ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno n. 350/2025, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva all'amministrazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici nei quali la ricorrente era stata assunta a tempo determinato, condannando il Ministero al pagamento di euro 4.733,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla legge n. 724/1994. L'amministrazione aveva corrisposto soltanto le spese legali, senza pagare il capitale dovuto. Poiché era decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha domandato l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'amministrazione non aveva dimostrato l'avvenuto pagamento del capitale riconosciuto dalla sentenza di primo grado e che non sussistevano ostacoli normativi alla sua corresponsione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante il pagamento di euro 4.733,75, oltre agli interessi legali dal giorno in cui erano dovuti fino al saldo e alla rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo previsto dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, decorrente dalla data del passaggio in giudicato fino all'effettivo pagamento. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere, anche mediante pagamento in conto sospeso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure attuative necessarie.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la condanna dell'amministrazione al pagamento delle somme dovute in sede di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente di procedere all'esecuzione forzata del credito nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine era ampiamente decorso.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Consente, ove necessario, il pagamento in conto sospeso quale modalità utilizzabile dal commissario ad acta per dare esecuzione alla decisione.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Limita il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria; la rivalutazione è riconosciuta nei limiti stabiliti dalla disposizione, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza fino all'effettivo pagamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuto integrale adempimento; la mancata prova del pagamento del capitale giustifica l'accoglimento della domanda esecutiva.
  • Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non sussiste tale termine dilatorio quale ostacolo all'esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta, individuando un organo dell'amministrazione competente a compiere gli adempimenti necessari.
  • Quando il giudicato riconosce un credito pecuniario nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento del capitale, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo previsto dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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